Sentenze della Cassazione
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Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 24.04.2008 n° 10706 E' quanto statuito dalla Suprema Corte con la sentenza in commento, con ciò accogliendo il ricorso di un datore di lavoro contro la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto illegittimo, annullandolo, il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente per aver svolto, in periodo di assenza per malattia, attività lavorativa presso terzi (nel caso di specie si trattava di un tirocinio presso una farmacia). La decisione che qui si annota si pone nel costante e consolidato filone giurisprudenziale per cui l'eventuale svolgimento di attività lavorativa in costanza di malattia non è vietato ma deve essere valutato, caso per caso, sotto il profilo della compatibilità tra l'attività svolta ed il tipo di patologia, della inidoneità dell'attività lavorativa di pregiudicare - se non proprio di ostacolare - il recupero delle energie psico-fisiche, ovvero, diversamente, della simulazione fraudolenta della malattia (cfr. ex plurimis Cass. 19141/2005; Cass. 14046/2005; Cass. 17128/2002; Cass. 15621/2001; Cass. 15916/2000; Cass. 5833/1994; Cass. 9128/1990; Cass. 7467/1998, RIDL 1999, II, 715, con nota Scognamiglio, per la quale, più rigidamente, lo svolgimento di attività lavorativa “costituisce indizio della recuperata idoneità fisica al lavoratore” e d'altra parte costituisce “comunque inadempimento rispetto all'obbligo di osservare la necessaria cautela per recuperare più rapidamente possibile la piena idoneità fisica al lavoro”;). Deve rilevarsi che la sussistenza di uno stato morboso in atto implica una inidoneità allo svolgimento di attività lavorativa non in termini assoluti, bensì in termini relativi, ben potendo certe attività avere effetti terapeutici sulla malattia piuttosto che effetti negativi sul processo di guarigione (così Cass. 382/1988). Ove poi si tratta di svolgimento di attività sportiva la Suprema Corte (cfr. Cass. 9803/1991) ha ritenuto che costituisce “inadempimento contrattuale l'aver svolto attività sportiva mentre avrebbe dovuto osservare il riposo prescritto dai sanitari, perché gravano sul lavoratore assente dal servizio per malattia particolari obblighi di correttezza e di buona fede; l'inadempimento era grave perché l'infermità che non gli consentiva di prestare servizio era assolutamente incompatibile con la disputa di partite di "calcetto", come accertato anche dalla consulenza tecnica disposta ed eseguita in primo grado, e non si era trattato di una sola partita, ma di un intero, impegnativo, torneo su scala nazionale”. Conseguentemente ricade sul lavoratore l'onere probatorio circa la compatibilità dell'attività svolta con lo stato morboso impeditivo della prestazione lavorativa e quindi la sua “inidoneità a pregiudicare il recupero delle normali energie psico - fisiche, restando peraltro la relativa valutazione riservata al giudice del merito all'esito di un accertamento da svolgersi non in astratto, ma in concreto” (cfr. Cass. 15916/2000; Cass. 11142/1991). Spetta poi al giudice del merito, cui nel caso di specie il Supremo Collegio rinvia, procedere all'accertamento in concreto circa la compatibilità tra cause e natura dell'evento morboso con l'attività svolta, dovendosi appurare se il lavoratore abbia agito fraudolentemente simulando la malattia, ovvero se lo svolgimento di attività lavorativa possa pregiudicare o ritardare la guarigione del dipendente (cfr. Cass. 17128/2002; Cass. 5407/1990; Cass. 7915/1991). |
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Cassazione, Sezione prima civile, 1 dicembre 2004, n. 22500 Fatto e diritto 1. con sentenza in data 31 dicembre 2001, la Corte di appello di Perugia -in parziale riforma della pronuncia del Tribunale, che aveva adottato le statuizioni patrimoniali conseguenti al divorzio tra Helke Elga Pxxxxxxx e Giuseppe Vicorelli di Saluzzo- ha dichiarato non piu' dovuto dal genitore, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il contributo di mantenimento per le due figlie maggiorenni Violante ed Alasia, ormai di anni, rispettivamente, 34 e 32, ha confermato, cio' non astante, l'assegnazione della casa coniugale (di proprieta' del Vwwww) in uso alla Pxxxxxxx, a titolo di "integrazione dell'assegno divorzile" a questa dovuto, mantenuto fermo all'importo, di L. 700.000 mensili, fissata dal primo giudice. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Pxxxxxxx per censurare, con tre motivi di cassazione, illustrati anche con memoria, le statuizioni, rispettivamente, relative: - alla denegata ulteriore debenza del contributo di mantenimento per le figlie Violante ed Alasia, - alla misura dell'assegno divorzile, - al regolamento delle spese di lite. Il Vwwww, con ricorso incidentale articolato in due motivi, esplicati, anche con memoria, ha impugnato, a sua volta, in via principale, il capo della pronuncia relativo alla confermata assegnazione della casa coniugale all'ex moglie e (in via subordinata all'accoglimento dei primi due mezzi del ricorso avversario) la mancata ammissione delle proprie istanze istruttorie, svolte nei precedenti gradi del giudizio per i profili relativi sia all'effettivo luogo di abitazione ed alla condotta delle figlie maggiorenni, che alla verifica delle condizioni di salute di esso Vwwww alla luce della documentazione da lui versata in atti. 3. I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'articolo 335 p.c.. 4. Le prime due censure formulate nel ricorso principale risultano fondate, al pari di quelle articolate nel ricorso incidentale, mentre la terza doglianza della Pxxxxxxx resta assorbita, in quanto le spese del giudizio di secondo grado andranno comunque riliquidate all'esito della fase di rinvio. 5. Ed infatti: a) relativamente alla debenza del contributo di mantenimento per le figlie maggiorenni, ha effettivamente errato la Corte perugina nell'escluderla esclusivamente in ragione di un "limite" (quale?) "che sulla base dell'eta' occorre apporre, al di la' del quale il mantenimento si trasforma in parassitismo", senza valutare le circostanze addotte dalla Pxxxxxxx e senza pronunziarsi sulla ammissione delle istanze istruttorie del Vwwww tendenti, rispettivamente, ad escludere (le prime) ed a dimostrare (le seconde) la riconducibilita' della perdurante condizione di dipendenza economica delle figlie a colpa della medesima. Dal che la fondatezza, appunto, del primo mezzo dal ricorso principale e del secondo subordinato motivo di quello incidentale. b) Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, hanno del pari errato quei giudici nel disporla in favore della moglie in funzione esclusivamente integrativa dell'assegno divorzile, prescindendo -come denunciato con il primo motivo del ricorso Vwwww- dai parametri viceversa all'uopo fissati dall'art. 6 l. n. 898/1970. b) Relativamente, infine, alla determinazione dell'importo dell'assegno divorzile, analogamente disattesi sono stati, dai giudici a quibus, i criteri fissati nell'art. 5 l. n. 898/1970, cosa'¬ come, sia pure a diversi fini, censurato con il secondo mezzo di entrambi i ricorsi. 1. La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi, dei due ricorsi, accolti, che investono tutte le statuizioni patrimoniali connesse al divorzio dei coniugi ricorrenti. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa Corte di Perugia, in diversa composizione, -nel riesaminare le questioni relative alla dibenza o meno del contributo di mantenimento per le figlie maggiorenni, alla sussistenza o meno dei presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla Pxxxxxxx, ed alla determinazione dell'importo dell'assegno divorzile in favore di quest'ultima- si atterra' , rispettivamente, ai seguenti principi di diritto: a) l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta' , od oltre un dato limite dalla stessa ma si protrae fino al momento in cui il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attivita' lavorativa o per avere detta attivita' ingiustificatamente rifiutato (cfr., ex plur, nn. 4616, 8868/1998 begin_of_the_skype_highlighting 8868/1998 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8868/1998 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8868/1998 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8868/1998 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8868/1998 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 8868/1998 end_of_the_skype_highlighting, 4765/02, 11863/04). Il genitore, il quale contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni che non svolgano attivita' lavorativa retribuita, e' tenuto a fornire la prova che cio' dipenda da una condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengano offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da lui occupato (cfr. nn. 475/1990, 13126/1992, 8383/1996, 4765/02). b) Anche nel vigore della legge 6 marzo 1978 n. 74, il cui art. 11 ha sostituito l'art. 6 della legge 1970 n. 989, la disposizione del sesto comma di questa ultima norma consente il sacrificio della posizione del coniuge titolare di diritti reali (o personali) sull'immobile adibito ad abitazione coniugale, mediante l'assegnazione di questa, in sede di divorzio all'altro coniuge, ma solo alla condizione della sua convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti (cfr. nn. 6559, 11030/97, 266/2000, 11696/2001, 9071/01, 12309/04). Per cui, in difetto di tali condizioni, coerenti alla finalizzazione dell'istituto a tutela della prole, l'assegnazione non potra' essere disposta, in favore del coniuge ritenuto economicamente piu' debole, in funzione integrativa (o sostitutiva) dell'assegno divorzile, dovendo per converso tenersi conto, ai fini della determinazione di detto assegno, dell'eventuale esborso economico che il coniuge e' tenuto ad affrontare per far fronte alle proprie esigenze abitative. C) Ai sensi dell'art. 5 l. 898/70, rettamente interpretato, la determinazione dell'assegno divorzile richiede al giudice una valutazione ponderata e bilanciata che tenga conto da un lato, delle esigenze economiche del coniuge richiedente -in dipendenza dell'inadeguatezza (da accertarsi previamente) dei mezzi di cui questi dispone, o che sia in grado di procurarsi rispetto all'obiettivo, tendenziale, di mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza del matrimonio- e, dall'altro, delle condizioni e della capacita' economica dell'altro coniuge, nel quadro anche degli altri elementi (durata del matrimonio ecc.) indicati nella norma suddetta e che possono rilevare come fattori ulteriori di conformazione e moderazione, in concreto, della misura dell'assegno in questione (cfr. nn. 4040/2003, 6660/2001, 4809/98, per tutte). 1. E' rimessa al giudice di rinvio la liquidazione delle spese anche del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo e secondo mezzo del ricorso principale, con assorbimento del terzo, ed entrambi i motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata a rinvia, anche per le spese alla Corte di Perugia in diversa composizione. |
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Come recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione (vedi: Cass. n.24858/08, n.14921/07, n.1179/06), in assenza di un nuovo matrimonio, il diritto all’assegno di divorzio, in linea, di principio, di per sé permane anche se il richiedente abbia instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, salvo che sia data la prova che tale convivenza ha determinato un mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto di fatto adeguatamente consolidatosi e protraentesi nel tempo pur se non assistito da garanzie giuridiche di stabilità. Detto miglioramento può derivare da un contributo al suo mantenimento ad opera del convivente o, quantomeno, di risparmi di spesa derivatigli dalla convivenza. La relativa prova non può essere limitata a quella della mera instaurazione e della permanenza di una convivenza siffatta, risultando detta convivenza di per sé neutra ai fini del miglioramento delle condizioni economiche dell’istante e dovendo l’incidenza economica della medesima essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. Una simile dimostrazione del mutamento in melius delle condizioni economiche dell’avente diritto può essere data con ogni mezzo di prova, anche presuntiva, soprattutto attraverso il riferimento ai redditi e al tenore di vita della persona con la quale il richiedente l’assegno convive, i quali possono far presumere, secondo il prudente apprezzamento del giudice, che dalla convivenza more uxorio il richiedente stesso tragga benefici economici idonei a giustificare il diniego o la minor quantificazione dell’assegno. |
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| Cass. pen. Sez. VI, (ud. 01-10-2008) 30-10-2008, n. 40577 La parte offesa sapendo che la propria moglie si trovava in casa dell’amante e sospettando l’esistenza di una relazione tra i due, li attese nella strada pubblica prospiciente l’abitazione e li fotografò all’uscita, mentre ancora si trovavano nel cortile della casa. Al fine di recuperare il rullino fotografico, l’amante raggiunse la parte offesa, lo ingiuriò, lo percosse, gli strappò la giacca e si appropriò delle chiavi dal quadro di accensione della macchina per allontanarsi in compagnia con la moglie di quest’ultimo. Condannato in primo e secondo grado, l’amante nel ricorso per Cassazione ripropose alcune doglianze non accolte dai giudici di prime cure, tra le quali quella, secondo cui, l’atto di fotografare una persona all’interno del cortile di casa integra il reato d’interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p e quindi egli aveva agito in stato di provocazione e della legittima difesa. La recente decisione della Suprema Corte Cass. pen. Sez. VI, (ud. 01-10-2008) 30-10-2008, n. 40577, è degna di nota in quanto ha ampliato la nozione prevalentemente utilizzata in giurisprudenza di luoghi di privata dimora visibili dall’esterno, laddove, il fotografare e/o riprendere altri soggetti senza ricorrere a particolari accorgimenti, non integra ipotesi di reato ex art. 615-bis c.p. Se l’azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti …, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza. In tal caso - come quello in cui la parte offesa fotografò dalla strada pubblica sua moglie e l’amante che uscivano dalla casa di quest’ultimo e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno , riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico. Il recente arresto giurisprudenziale, tende ad ampliare il concetto di privata dimora fino a ricomprendervi ambienti nei quali in realtà non si svolge una vera e propria vita domestica, come il cortile di un condominio nel caso di specie, tale interpretazione estensiva trova un limite in quei luoghi nei quali, in quanto aperti al passaggio e all’osservazione indiscriminata di un quivis de populo, di regola il singolo individuo non compie atti destinati ad un contesto riservato, ma in relazione ai quali neppure vanta uno ius excludendi alios, ovvero un rapporto stabile o un’aspettativa di riservatezza che renda il rapporto medesimo privilegiato rispetto a chiunque altro. Basta svolgere una breve ricerca giurisprudenziale, difatti, per accorgersi come fino ad oggi la disposizione dell’articolo 615-bis c.p., che punisce le interferenze illecite nella vita privata, sia stata sempre riferita ai soli luoghi indicati dall’art. 614 c.p., ovvero l’abitazione e la privata dimora. In tal senso la decisione Cass. pen. Sez. V, 30 gennaio 2008, n. 12042 che ha ovviamente escluso la sussistenza della fattispecie penale nel caso di apparecchiature per intercettazioni di comunicazioni tra presenti installate in un’autovettura in sosta lungo la pubblica via, non essendo possibile parificare l’automobile ad un luogo di privata dimora. E ancora: Cass. pen. Sez. V Sent., 28 novembre 2007, n. 1766 secondo cui Stante il disposto contenuto nella norma di cui all’art. 615 bis c.p. il quale si prefigge di tutelare la riservatezza della vita individuale contro le interferenze illecite, sempre che tali interferenze provengano da terzi rimasti estranei, deve essere esclusa la possibilità di rilevare interferenza nella propria vita privata, la quale sia penalmente rilevante, da parte della persona ammessa a farvi parte sia pure estemporaneamente in condizione di reciprocità.. Non sussiste il delitto di cui all’art. 615-bis c.p. nel caso in cui la videoregistrazione di rapporti intimi sia stata effettuata quando l’agente e la persona offesa convivevano e le immagini non siano state diffuse a terzi. Anche la giurisprudenza di merito ha percorso il medesimo indirizzo Trib. Reggio Emilia, 25-10-2007 Il “luogo di privata dimora”, presupposto della norma penale dell’art. 615-bis c.p. in conseguenza del richiamo all’art. 614 c.p., implica un minimo di stabilità, e deve essere caratterizzato dalla scelta di un soggetto di esplicarvi in modo non marginale la propria vita privata. Non sussiste pertanto il reato di “interferenze illecite nella vita privata” (di cui all’art. 615-bis c.p.) nell’ipotesi in cui taluno abbia effettuato riprese video e scattato fotografie con un telefono cellulare ad una persona distesa su un letto di una stanza di un pubblico esercizio, nella quale la presenza della persona fotografata era non solo del tutto transitoria ed occasionale, ma anche totalmente estranea alla sua volontà (per incoscienza determinata da ubriachezza). Cass. pen. Sez. VI, (ud. 01-10-2008) 30-10-2008, n. 40577 Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. La Corte d’appello di Bologna, con la decisione impugnata, ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Modena, il 15.3.2005, aveva condannato A.M. alla pena di nove mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 56, 393, 624, 582 e 585 c.p., art. 61 c.p., n. 2, art. 594 c.p., in danno di F. L.. I giudici merito hanno accertato che quest’ultimo, sapendo che la propria moglie M.C. si trovava in casa dell’ A. e sospettando l’esistenza di una relazione tra i due, li attese nella strada pubblica prospiciente l’abitazione e li fotografò all’uscita, mentre ancora si trovavano nel cortile della casa. Mentre si accingeva ad andar via a bordo della sua autovettura, fu raggiunto e fermato dall’ A., che lo ingiuriò, gli strappò la giacca, si appropriò delle chiavi dal quadro di accensione della macchina e si allontanò, in compagnia della moglie del F.. Seguirono altre convulse fasi dell’episodio, con reiterazione d’ingiurie, percosse (che procuravano lesioni alla parte offesa) e danneggiamenti da parte dell’ A., al fine di recuperare il rullino della macchina fotografica. 2. Ricorre per Cassazione l’imputato, deducendo: - mancanza di motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui “trascura il punto nodale del quesito di diritto sottopostogli: se l’atto di fotografare una persona all’interno del cortile di casa integri (al di là dell’improcedibilità per difetto di querela) il reato d’interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p.; - inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte bolognese ravvisato, nell’illecita (ex art. 615 bis c.p.) condotta tenuta dalla parte offesa, gli estremi del fatto ingiusto rilevante ex art. 599 c.p.; - inosservanza di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e dell’esimente della legittima difesa. 3. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile. La tesi che l’imputato reitera sin dal giudizio di primo grado, ossia di avere reagito ad un atto d’interferenza nella sua vita privata (costituente il reato di cui all’art. 615 bis c.p.) commesso dal F., che lo fotografò mentre, assieme alla M., egli ancora si trovava in una pertinenza della sua casa, è destituita di ogni fondamento, anche per ragioni ulteriori e diverse rispetto a quelle già evidenziate dai giudici di merito. La ripresa fotografica da parte di terzi - così come quella effettuata con videocamera, su cui si è recentemente pronunziata la Corte costituzionale in fattispecie concernente videoregistrazione a fini investigativi (sent. n. 149/2008)- lede la riservatezza della vita privata che si svolge nell’abitazione altrui o negli altri luoghi indicati dall’art. 614 c.p., e integra il reato d’interferenze illecite nella vita privata, previsto e punito dall’art. 615 bis c.p., semprechè vengano ripresi comportamenti sottratti alla normale osservazione dall’esterno, essendo la tutela del domicilio limitata a ciò che si compie in luoghi di privata dimora in condizioni tali da renderlo tendenzialmente non visibile a terzi. “Se l’azione, pur svolgendosi nei luoghi di privata dimora, può essere liberamente osservata dagli estranei, senza ricorrere a particolari accorgimenti …, il titolare del domicilio non può evidentemente accampare una pretesa alla riservatezza” (sent. cit). In tal caso - come in quello del F., che fotografò dalla strada pubblica l’ A. e la M. che uscivano dalla casa e si trovavano nel cortile visibile dall’esterno - riprese fotografiche o con videocamera non si differenziano da quelle realizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico. A giusta ragione, pertanto, sono state negate le esimenti della provocazione e della legittima difesa, nonchè il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con connessa diminuzione di pena, indipendentemente dalla corretta qualificazione giuridica data dai giudici d’appello ai fatti commessi che, in mancanza d’impugnazione da parte del pubblico ministero, pur non potendo essere sanzionati più gravemente, ben potevano essere meglio inquadrate in più gravi fattispecie di reato. 4. All’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di Euro 1.000,00, in relazione alla natura delle questioni dedotte. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2008 |
| »Licenziamento per giusta causa - Svolgimento di altra attività lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia |
| Sentenza n. 9474 del 21 aprile 2009 L'espletamento di altra attività, lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, durante lo stato di malattia, è idonea a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e a giustificare il recesso del datore di lavoro: guidare una moto di grossa cilindrata, recarsi in spiaggia e prestare una seconda attività lavorativa sono stati ritenuti, dalla S.C., indici, di per sé, di scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute ed ai relativi doveri di cura e di non ritardata guarigione, oltrechè dimostrativi dell’inidoneità dello stato di malattia ad impedire comunque l'espletamento di un’attività ludica o lavorativa. Testo Completo: Clicca qui (Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore V. Di Nubila) |
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