Licenziamento. Controlli per la tutela del patrimonio

pubblicato da michele c. - 30 Marzo 2011 Condividi
Riprese a circuito chiuso utilizzabili anche per accertare eventuali illeciti dei dipendenti. Il divieto di monitorare l'attività dei lavoratori attraverso impianti audiovisivi, infatti, non si applica qualora il controllo serva a tutelare il patrimonio aziendale. Ad affermarlo la sentenza 6498 del 22/03/2001, nella quale la Cassazione ha rigettato il ricorso del vigilantes licenziato per aver sottratto 70 milioni di lire dal portavalori su cui prestava servizio.

Due gli elementi di rilievo nella pronuncia degli ermellini. In primo luogo, la possibilità di utilizzare le riprese nel giudizio di impugnativa del licenziamento per giusta causa intentato dalla guardia giurata. Nello statuto dei lavoratori, infatti, si prevede che le registrazioni non possano essere indirizzate in alcun modo al controllo a distanza dei dipendenti ma che, ai sensi del comma 2 articolo 4, esigenze organizzative e produttive, o la stessa sicurezza sul lavoro, possano richiedere l'installazione di telecamere. Si sposta su rappresentanze sindacali aziendali, commissione interna, o in ultima ipotesi ispettorato del lavoro, il compito di vagliare la situazione specifica, contemperare le esigenze dei dipendenti e quelle del datore di lavoro e sottoscrivere, eventualmente, un accordo con l'impresa. La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che "nell'ambito delle esigenze prese in considerazione nel secondo comma è ricompresa anche quella di tutela del patrimonio aziendale", ricorda la Suprema Corte nelle motivazioni della pronuncia.
Proprio l'autorizzazione espressa da parte degli organi sindacali fa si che non sia "ravvisabile alcuna violazione della disciplina legale in esame, anche se il controllo a distanza ha costituito mezzo per rilevare e dimostrare un illecito avente anche rilievo disciplinare".

Il secondo aspetto di interesse si rintraccia nell'aver ammesso d'ufficio il video in possesso dell'istituto di vigilanza come fonte di prova durante il giudizio d'appello. L'attribuzione al giudice di disporre d'ufficio, in ogni momento, l'ammissione di qualsiasi mezzo di prova, anche fuori dai limiti stabiliti dal Codice Civile, era già stato oggetto di un esame approfondito da parte delle Sezioni unite nelle sentenze n. 8202 e 8203 del 2005. L'elemento discriminante era stato rintracciato nella rilevanza delle nuove fonti ai fini della decisione della causa e non c'è ragione, sostenevano le Sezioni unite, per non ritenere applicabile la nozione di "influenza causale più incisiva o di speciale decisività" anche nel rito del lavoro, tanto più che in questa tipologia di processo assume una particolare rilevanza il "perseguimento della verità materiale (...) in considerazione delle situazioni sostanziali implicate nel giudizio".

Pertanto è legittima la decisione assunta dal giudice di prendere in considerazione quella registrazione, ove chiaramente si evincevano "atteggiamenti non segnati da trasparenza ed irreprensibilità" del ricorrente (controllo della posizione della videocamera, copertura con il corpo della cesta contentente il plico sottratto) a conferma della condotta palesemente dolosa con cui il vigilantes si era appropriato dei valori di rilievo.





 
 
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