Premesse per investigazioni sul dipendente in malattia

pubblicato da michele c. - 04 Aprile 2011 Condividi
Dall'analisi della sentenza 6375/2011 della Cassazione, caso di illegittimo licenziamento, emerge come l'utilizzo dello strumento investigativo sia entrato nella prassi ai fini dell'ottenimento di prove, ma non sufficiente se svolto senza una attività prodromica di valutazione della compatibilità tra stato di malattia dichiarato, attività poste in essere nel periodo di malattia, e mansione normalmente svolta durante l'attività lavorativa.

Non è possibile licenziare il lavoratore in malattia che esce da casa per fare la spesa o per occuparsi dei normali impegni della vita quotidiana, se il medico, dopo la contestazione disciplinare di addebito, ha rilasciato un certificatoche prescrive di compiere del movimento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 6375/2011 della sezione lavoro.

La Corte ha confermato l'illeggittimità del licenziamento intimato a un dipendente dopo che il datore di lavoro aveva accertato, avvalendosi di propri investigatori privati, che il lavoratore usciva dalla sua abitazionepur essendo in malattia per un'infiammazione al tendine.

Il dipendente aveva impugnato il licenziamento intimatogli in seguito a una contestazione disciplinare, con la quale gli era stato addebitato un comportamento incompatibile con la verosimile sussistenza dello stato patologico e, comunque, pregiudizievole per un buono e rapido recupero della integrità ed efficienza fisica.

La Cassazione ha negato la possibilità di licenziamento perchè la malattia posta a giustificazione dell'assenza del lavoratore aveva trovato ampio riscontro nelle certificazioni mediche, provenienti anche dall'Inail, , oltre che in un certificato medico, rilasciato dopo la contestazione disciplinare, che prescriveva di compiere movimento e, in particolare, di camminare.

A giudizio della Corte, la prescrizione medica non può essere discussa nel merito, ma bisogna dare rilievo al fatto che le uscite erano state prescritte da un parere del medico curante. Dalle attività investigative svolte, inoltre, non era emerso che il dipendente svolgesse altri lavori.

La Suprema Corte ha rilevato che il lavoratore "aveva ripreso alcune attività della vita privata (spostamenti in città a piedi e in auto per acquisti e altro), cioè attività di cui non è evidente la comparabilità a quella di una attività lavorativa a tempo pieno".

La professione del lavoratore (attività da svolgere costantemente in piedi, con continuo movimento del corpo, sollevamento e spostamento dei carichi) era, infatti, più gravosa e difficilmente compatibile con la malattia da cui era affetto. Non sussisteva, dunque, per il lavoratore, l'onere di provare a ulteriore conferma della certificazione medica, la perdurante inabilità temporanea rispetto all'attività lavorativa. Sarebbe stato, infatti, onere del datore di lavoro, fornire la prova della compatibilità delle mansioni con le condizioni di salute del dipendente. Neppure poteva essere mosso al lavoratore alcun addebito per aver tenuto una condotta contrastante con le esigenze terapeutiche e di un rapido recupero, poichè si era adeguato alle prescrizioni del suo medico curante.

Infine il datore di lavoro non aveva richiesto una visita di controllo in base all'articolo 5 della Legge 300/70 - come avrebbe potuto e dovuto per contestare lo stato di inabilità lavorativa - con conseguente mancanza della prova di una violazione disciplinare a fondamento del licenziamento.





 
 
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