Autonomia dell'imprenditore nel licenziamento
pubblicato da michele c. - 09 Agosto 2011
Condividi
No ai licenziamenti "selvaggi", naturalmente. Ma anche ai reintegri immotivati, oppure oltre i limiti posti anche dalla Costituzione a tutela dell'autonomia organizzativa dell'imprenditore.
Con la sentenza n. 17093 della sezione Lavoro, la Cassazione ha concluso il suo ragionamento condensandolo in un principio giuridico (cui dovrà attenersi la corte d'appello cui è stata rinviata la controversia) secondo il quale il giudice è chiamato da una parte a interpretare l'elasticità che la norma di riferimento gli offre, quella sul "licenziamento per giustificato motivo soggettivo" ma le cose non cambiano per il "licenziamento per giusta causa", per adeguarla ad un contesto sociale in continua evoluzione; dall'altra però, la valutazione sulla futura affidabilità del lavoratore, alla base della decisione di negare legittimità al licenziamento, non può sconfinare nell'imposizione all'imprenditore di scelte organizzative che altrimenti non avrebbe fatto.
La vicenda sulla quale si è pronunciata la Cassazione è relativa al dipendente di una ditta che assicura la manutenzione di ascensori. L'uomo nel corso di un intervento svolto all'interno di un condominio, aveva tentato di abbordare una giovane inquilina. Una condotta che l'azienda aveva ritenuto di una gravità tale da giustificare l'interruzione del rapporto di lavoro.
Una severità che non era poi cambiata neppure quando, dopo le verifiche dell'autorità giudiziaria, il fatto era stato in buona parte ridimensionato.
La Corte d'Appello aveva invece accolto le ragioni del lavoratore, stabilendo l'illegitimità del licenziamento e disponendo il reintegro del dipendente. Per i giudici di secondo grado non era possibile un giudizio di irreparabilità per quanto riguardava l'affidabilità del dipendente: sarebbe stato infatti sufficiente che l'azienda lo avesse destinato ad un lavoro di squadra oppure, in alternativa, a mansioni diverse da quelle della manutenzione di ascensori collocati in abitazioni private "per evitare nuovi, eventuali, episodi dello stesso tenore".
Contro questo verdetto l'impresa aveva presentato ricorso in Cassazione. Impugnazione accolta dalla Corte che ha rinviato ai giudici di appello per un nuovo giudizio che dovrà però tenere conto di quanto stabilito in sentenza. Che suona un pò a monito del giudice di merito al quale la Corte affida il compito di svolgere una interpretazione "giuridica e non meramente fattuale" della norma, dando visibilità e valore a "quella parte mobile di essa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale", in maniera non diversa da quanto avviene per quanto riguarda il concetto di buona fede e la sua traduzione pratica.
Il giudice di merito dovrà verificare in questo modo se i fatti addebitati al lavoratore hanno quei connotati di gravità che possono giustificare la fine del rapporto di fiducia con il datore di lavoro e la conclusione del rapporto stesso.
Nello svolgimento di questa operazione però, avverte la pronuncia, il giudice non può imporre all'imprenditore la modifica di proprie scelte organizzative. Si tratta infatti di un intervento che confligge con quei principi costituzionali in base ai quali l'assetto organizzativo dell'impresa, è, di regola, insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e il giudice non può vincolarlo a cambiamenti forzati.
Estratto della sentenza 17093 dell' 8 agosto 2011 - Cassazione Lavoro
" In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare la norma elastica (...), il giudice del merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa per cui da concretezza quella parte mobile di essa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale. (...) Ne consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali da cui si desume che l'aspetto organizzativo dell'impresa è di regola insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all'imprenditore modifiche delle proprie scelte organizzative."
Con la sentenza n. 17093 della sezione Lavoro, la Cassazione ha concluso il suo ragionamento condensandolo in un principio giuridico (cui dovrà attenersi la corte d'appello cui è stata rinviata la controversia) secondo il quale il giudice è chiamato da una parte a interpretare l'elasticità che la norma di riferimento gli offre, quella sul "licenziamento per giustificato motivo soggettivo" ma le cose non cambiano per il "licenziamento per giusta causa", per adeguarla ad un contesto sociale in continua evoluzione; dall'altra però, la valutazione sulla futura affidabilità del lavoratore, alla base della decisione di negare legittimità al licenziamento, non può sconfinare nell'imposizione all'imprenditore di scelte organizzative che altrimenti non avrebbe fatto.
La vicenda sulla quale si è pronunciata la Cassazione è relativa al dipendente di una ditta che assicura la manutenzione di ascensori. L'uomo nel corso di un intervento svolto all'interno di un condominio, aveva tentato di abbordare una giovane inquilina. Una condotta che l'azienda aveva ritenuto di una gravità tale da giustificare l'interruzione del rapporto di lavoro.
Una severità che non era poi cambiata neppure quando, dopo le verifiche dell'autorità giudiziaria, il fatto era stato in buona parte ridimensionato.
La Corte d'Appello aveva invece accolto le ragioni del lavoratore, stabilendo l'illegitimità del licenziamento e disponendo il reintegro del dipendente. Per i giudici di secondo grado non era possibile un giudizio di irreparabilità per quanto riguardava l'affidabilità del dipendente: sarebbe stato infatti sufficiente che l'azienda lo avesse destinato ad un lavoro di squadra oppure, in alternativa, a mansioni diverse da quelle della manutenzione di ascensori collocati in abitazioni private "per evitare nuovi, eventuali, episodi dello stesso tenore".
Contro questo verdetto l'impresa aveva presentato ricorso in Cassazione. Impugnazione accolta dalla Corte che ha rinviato ai giudici di appello per un nuovo giudizio che dovrà però tenere conto di quanto stabilito in sentenza. Che suona un pò a monito del giudice di merito al quale la Corte affida il compito di svolgere una interpretazione "giuridica e non meramente fattuale" della norma, dando visibilità e valore a "quella parte mobile di essa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale", in maniera non diversa da quanto avviene per quanto riguarda il concetto di buona fede e la sua traduzione pratica.
Il giudice di merito dovrà verificare in questo modo se i fatti addebitati al lavoratore hanno quei connotati di gravità che possono giustificare la fine del rapporto di fiducia con il datore di lavoro e la conclusione del rapporto stesso.
Nello svolgimento di questa operazione però, avverte la pronuncia, il giudice non può imporre all'imprenditore la modifica di proprie scelte organizzative. Si tratta infatti di un intervento che confligge con quei principi costituzionali in base ai quali l'assetto organizzativo dell'impresa, è, di regola, insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e il giudice non può vincolarlo a cambiamenti forzati.
Estratto della sentenza 17093 dell' 8 agosto 2011 - Cassazione Lavoro
" In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare la norma elastica (...), il giudice del merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma stessa per cui da concretezza quella parte mobile di essa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico sociale. (...) Ne consegue che il giudizio sulla futura affidabilità del lavoratore licenziato non può essere espresso dal giudice violando i principi costituzionali da cui si desume che l'aspetto organizzativo dell'impresa è di regola insindacabilmente stabilito dal datore di lavoro e che il giudice non può imporre all'imprenditore modifiche delle proprie scelte organizzative."
Le valutazioni dei clienti
(19)
"ho visto il primo dossier Axerta in qualità di controparte. Un lavoro inattaccabile"
Avv. Giuslavorista, Milano
"non pensavo di ottenere prove concrete in 4 giorni di controllo"
Privato, Latina
|
14
MAG
|
|
07
MAG
|
|
30
APR
|
|
26
APR
|
|
24
APR
|










