Concorrenza sleale. Il socio receduto di una società di persone può avviare un'azienda simile?

pubblicato da michele c. - 06 Ottobre 2011 Condividi
 
 
In caso di cessione di quote societarie non vi è concorrenza sleale se il soggetto che le vende, successivamente fonda una azienda con caratteristiche simili.

E’ questa la conclusione cui sono giunti i giudici di legittimità con la sentenza n.19430 del 23 settembre 2011, in sintesi non è concorrenza sleale cedere quote societarie e fondare una nuova impresa.

La questione trova origine dal ricorso di un acquirente di una quota societaria che aveva chiesto al socio cessionario il risarcimento del danno per avere creato immediatamente dopo la cessione della stessa quota una azienda simile come oggetto sociale, rivolta agli stessi clienti.

I giudici di merito interpellati hanno respinto le motivazioni dell’acquirente della quota societaria che, di conseguenza, è ricorso in Cassazione.

Il divieto di concorrenza nella cessione d’azienda

Un’azienda può essere venduta, data in affitto o in usufrutto. In tutte queste ipotesi, la legge pone a carico dell’imprenditore alienante o dante causa un divieto di concorrenza. L’art. 2557 c.c. dispone che chi vende un’azienda commerciale deve “astenersi per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova attività che per l’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’azienda ceduta”. Il divieto è imposto in considerazione del fatto che la sua concorrenza risulta particolarmente insidiosa per chi acquista: egli è infatti conosciuto dalla clientela e può avere sulla medesima una forte capacità attrattiva conoscendone abitudini e tendenze e conoscendo, inoltre, le caratteristiche organizzative dell’azienda ceduta.

Il divieto di concorrenza previsto dall’articolo 2557 c.c. costituisce un effetto naturale del contratto, e può essere sia escluso che ampliato, mai però aumentandone la durata quinquennale e mai, per altro verso, impedendo all’alienate l’esercizio di qualsivoglia attività.

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 6169/2004) ha stabilito che il divieto di concorrenza nello svolgimento di un'attività di impresa, per 5 anni previsto dall’art. 2557 c.c. non si applica al socio receduto di una società di persone, a meno che non sia stato concordato diversamente tra i soci stessi. La Corte di Cassazione "ha negato carattere di eccezionalità al divieto stabilito dal citato art. 2557 c.c., ammettendone l'applicazione anche in caso di cessione delle quote della società titolare dell'azienda, quando ciò produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nella conduzione della struttura aziendale" e che "nel caso di recesso del socio, non si determina alcun trasferimento, diretto né indiretto, della titolarità dell’azienda e non vi sarebbe quindi ragione per porre a carico del socio receduto un generale divieto di concorrenza analogo a quello che la legge pone a carico dell'alienante dell’azienda (e non rileva, a tal fine, se il recesso provochi il venir meno della pluralità dei soci, non derivandone comunque l'immediata estinzione del rapporto societario né, comunque, una situazione in qualche modo assimilabile ad un trasferimento di azienda)".

L’analisi dei giudici di legittimità

Secondo la Corte di Cassazione la giurisprudenza di legittimità in tema di divieto di concorrenza, è ormai costante nel ritenere che la disposizione contenuta nell’art. 2557 c.c. non ha il carattere dell’eccezionalità, in quanto con essa il legislatore non ha posto una norma derogativa del principio di libera concorrenza, ma ha inteso disciplinare nel modo più congruo la portata di quegli effetti connaturali al rapporto contrattuale posto in essere dalle parti. Pertanto, non è esclusa l’estensione analogica del citato art. 2557 c.c., all’ipotesi di cessione di quote di partecipazione in una società di capitali, ove il giudice del merito, con un’indagine che tenga conto di tutte le circostanze e le peculiarità del caso concreto, accerti che tale cessione abbia realizzato un "caso simile" all’alienazione d’azienda, producendo sostanzialmente la sostituzione di un soggetto ad un altro nell’azienda.

Nel caso in esame la Corte di appello ha motivatamente escluso l’applicabilità in via analogica dell’art. 2557 proprio sulla base di un accertamento di fatto che l’ha portata a escludere l’equivalenza fra cessione della quota del 40% e l’alienazione dell’intera azienda e la sostituzione dell’imprenditore cessionario a quello societario nella gestione dell’azienda. Deve quindi ritenersi che la decisione della Corte di appello corrisponde ai criteri interpretativi fissati dalla citata giurisprudenza di legittimità.

Per la Corte di Cassazione il ricorso deve essere, pertanto, respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.


 
 
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