Indagini finanziarie, inversione della prova per i conti intestati ai parenti
pubblicato da michele c. - 10 Gennaio 2012
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L’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente a seguito di indagini finanziarie scatta anche nei confronti dei conti intestati ai parenti, se questi secondo l’amministrazione sono riferibili al contribuente stesso, Dovrà quindi essere quest’ultimo a giustificare le movimentazioni dei parenti e non l’ufficio a provare che tali movimenti rilevano operazioni in evasione al sostituto di imposta.
E’ quanto prevede la sentenza 20449 della Corte di Cassazione, depositata ieri, che assume particolare importanza anche per le nuove metodologie ispettive che in futuro porrà in essere l’amministrazione con riferimento alle informazioni che acquisirà dagli intermediari finanziari in base alla Legge 148/2011.
In concomitanza di una verifica fiscale svolta dalla GDF a una Sas, venivano effettuate indagini finanziarie sui conti dei soci e dei parenti ritenuti dalla polizia tributaria utilizzati dalla società per eseguire le proprie operazioni in quanto essa non disponeva di alcun conto ufficialmente intestato. Poiché non venivano fornite ai verificatori idonee giustificazioni sulle movimentazioni, erano accertati maggiori ricavi in capo alla società.
L’atto di accertamento veniva annullato dalla commissione provinciale che condivideva le tesi difensive, secondo cui doveva essere l’amministrazione a fornire prove sulla riconducibilità di tali operazioni (eseguite sui contri di soci e parenti) all’impresa verificata e non il contrario. L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione regionale che confermava il giudizio di primo grado favorevole alla società.
Ricorreva per Cassazione l’Agenzia, la quale, in sintesi, lamentava che le presunzioni legali a favore dell’ufficio sulle giustificazioni delle movimentazioni bancarie si applicano non solo ai conti intestai direttamente al contribuente ma anche a quelli formalmente intestati a terzi, (soci, parenti, eccetera).
La Corte ha sostanzialmente, condiviso l’assunto dell’amministrazione confermando un orientamento già espresso in base al quale le movimentazioni bancarie su conti formalmente intestati a terzi, ma strettamente collegati al contribuente sottoposto al controllo (nello specifico, una Sas), fanno comunque scattare la prova presuntiva a carico di quest’ultimo.
Nella vicenda a base della sentenza la società verificata non possedeva alcun conto; quindi, obbiettivamente, era difficile non ipotizzare l’esistenza di conti di terzi su cui transitavano le operazioni della società.
Resta, tuttavia, il problema più generale che gli uffici dovrebbero prima individuare gli elementi (e riportarli nell’autorizzazione) in base ai quali ritengono riconducibili i contri dei terzi al contribuente verificato, e non sottoporre a controllo questi conti e poi desumere la loro riconducibilità ad altri una volta che le informazioni sono stare acquisite. Il rischio in questi casi, ancora maggiore a seguito delle nuove possibilità di acquisizione delle informazioni presso gli intermediari finanziari previste dalla manovra, è che prima si eseguono indagini, quasi a tappeto, sui conti anche di persone non sottoposte a controllo fiscale e solo successivamente si individuano gli indizi per ricondurre gli esiti del controllo al contribuente verificato.
E’ quanto prevede la sentenza 20449 della Corte di Cassazione, depositata ieri, che assume particolare importanza anche per le nuove metodologie ispettive che in futuro porrà in essere l’amministrazione con riferimento alle informazioni che acquisirà dagli intermediari finanziari in base alla Legge 148/2011.
In concomitanza di una verifica fiscale svolta dalla GDF a una Sas, venivano effettuate indagini finanziarie sui conti dei soci e dei parenti ritenuti dalla polizia tributaria utilizzati dalla società per eseguire le proprie operazioni in quanto essa non disponeva di alcun conto ufficialmente intestato. Poiché non venivano fornite ai verificatori idonee giustificazioni sulle movimentazioni, erano accertati maggiori ricavi in capo alla società.
L’atto di accertamento veniva annullato dalla commissione provinciale che condivideva le tesi difensive, secondo cui doveva essere l’amministrazione a fornire prove sulla riconducibilità di tali operazioni (eseguite sui contri di soci e parenti) all’impresa verificata e non il contrario. L’appello dell’ufficio veniva respinto dalla Commissione regionale che confermava il giudizio di primo grado favorevole alla società.
Ricorreva per Cassazione l’Agenzia, la quale, in sintesi, lamentava che le presunzioni legali a favore dell’ufficio sulle giustificazioni delle movimentazioni bancarie si applicano non solo ai conti intestai direttamente al contribuente ma anche a quelli formalmente intestati a terzi, (soci, parenti, eccetera).
La Corte ha sostanzialmente, condiviso l’assunto dell’amministrazione confermando un orientamento già espresso in base al quale le movimentazioni bancarie su conti formalmente intestati a terzi, ma strettamente collegati al contribuente sottoposto al controllo (nello specifico, una Sas), fanno comunque scattare la prova presuntiva a carico di quest’ultimo.
Nella vicenda a base della sentenza la società verificata non possedeva alcun conto; quindi, obbiettivamente, era difficile non ipotizzare l’esistenza di conti di terzi su cui transitavano le operazioni della società.
Resta, tuttavia, il problema più generale che gli uffici dovrebbero prima individuare gli elementi (e riportarli nell’autorizzazione) in base ai quali ritengono riconducibili i contri dei terzi al contribuente verificato, e non sottoporre a controllo questi conti e poi desumere la loro riconducibilità ad altri una volta che le informazioni sono stare acquisite. Il rischio in questi casi, ancora maggiore a seguito delle nuove possibilità di acquisizione delle informazioni presso gli intermediari finanziari previste dalla manovra, è che prima si eseguono indagini, quasi a tappeto, sui conti anche di persone non sottoposte a controllo fiscale e solo successivamente si individuano gli indizi per ricondurre gli esiti del controllo al contribuente verificato.
Le valutazioni dei clienti
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