Figli maggiorenni senza assistenza morale
pubblicato da michele c. - 14 Maggio 2012
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“Gli obblighi cui fa riferimento la disposizione di cui all'art. 570 comma 1 cod. pen. riguardano, per riferimento testuale, i doveri incombenti sull'esercente la potestà, che vengono meno con l'acquisizione della capacità giuridica da parte del minore conseguente al raggiungimento della maggiore età, residuando la tutela penale dell'obbligo di contribuzione economica in favore di maggiorenni non in grado di divenire autosufficienti economicamente, previsto dalla disposizione di cui al comma 2 n. 2, la cui applicabilità è stata esclusa dal giudice di merito per mancanza di prova degli elementi costitutivi”.
Con questa sentenza, la sesta sezione penale della Cassazione ha assolto un uomo di Napoli precedentemente entrato in ricorso dopo una condanna emessa a seguito di una denuncia del figlio, che dalla nascita gli contestava il fatto di non aver mai ricevuto alcun genere di supporto morale dal padre.
La prima decisione del Tribunale stabiliva che quest'ultimo era condannabile, ragione che l'ha spinto a fare ricorso. Nel maggio del 2010 è riuscito ad ottenere una riduzione della pena a 600 euro di ammenda, decisione non ancora condivisa dal genitore, che ha fatto nuovamente ricorso in Cassazione, vincendo ed ottenendo la piena assoluzione della pena.
Le ragioni di tale assoluzione sono legate al fatto che il figlio ha presentato denuncia a seguito del raggiungimento della maggiore età. In questo modo il giovane non si trovava più nella condizione di poter pretendere una condanna penale né per la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza né tanto meno per il mancato supporto morale e affettivo.
Casistiche di questo genere sono all'ordine del giorno per lo staff responsabile dell'agenzia investigativa di Verona Axerta, che è solito dedicarsi con grande frequenza ai diritti di figli con genitori separati e ai doveri di madri e padri con o senza l'affidamento dei ragazzi.
Con questa sentenza, la sesta sezione penale della Cassazione ha assolto un uomo di Napoli precedentemente entrato in ricorso dopo una condanna emessa a seguito di una denuncia del figlio, che dalla nascita gli contestava il fatto di non aver mai ricevuto alcun genere di supporto morale dal padre.
La prima decisione del Tribunale stabiliva che quest'ultimo era condannabile, ragione che l'ha spinto a fare ricorso. Nel maggio del 2010 è riuscito ad ottenere una riduzione della pena a 600 euro di ammenda, decisione non ancora condivisa dal genitore, che ha fatto nuovamente ricorso in Cassazione, vincendo ed ottenendo la piena assoluzione della pena.
Le ragioni di tale assoluzione sono legate al fatto che il figlio ha presentato denuncia a seguito del raggiungimento della maggiore età. In questo modo il giovane non si trovava più nella condizione di poter pretendere una condanna penale né per la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza né tanto meno per il mancato supporto morale e affettivo.
Casistiche di questo genere sono all'ordine del giorno per lo staff responsabile dell'agenzia investigativa di Verona Axerta, che è solito dedicarsi con grande frequenza ai diritti di figli con genitori separati e ai doveri di madri e padri con o senza l'affidamento dei ragazzi.
Le valutazioni dei clienti
(24)
"ho visto il primo dossier Axerta in qualità di controparte. Un lavoro inattaccabile"
Avv. Giuslavorista, Milano
"non pensavo di ottenere prove concrete in 4 giorni di controllo"
Privato, Latina






