Gusta causa e giustificato motivo
La giusta causa identifica un comportamento talmente grave da inficiare il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente. Giustifica l’immediata interruzione del rapporto di lavoro anche solo limitatamente al periodo di preavviso.
Alcuni casi di “giusta causa”: il rifiuto del lavoratore a svolgere le sue mansioni, rubare, danneggiare le attrezzature lavorative e violare gli obblighi di diligenza e obbedienza (articolo 2104 del Codice Civile).

Il giustificato motivo può invece essere soggettivo o oggettivo.
Il primo consiste nell’inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, ma meno grave rispetto a quello della giusta causa.
Il giustificato motivo oggettivo (o licenziamento per motivi economici), invece, si può verificare nel caso in cui vengano attuati dei cambiamenti degli assetti produttivi aziendali (ad esempio se l’azienda chiude o se viene eliminata la mansione ricoperta dal lavoratore).

Dunque che differenza c’è tra giusta causa e giustificato motivo?
La sostanziale differenza tra giusta causa e giustificato motivo spiega i suoi effetti sull’obbligo di preavviso, dovuto solo per il secondo caso.

E quando è il dipendente a dare le dimissioni? Consulta le FAQ su licenziamento e dimissioni per giusta causa.

Oltre a trattare tematiche legate al licenziamento, da oltre 60 anni Axerta si occupa di investigazioni aziendali tutelando i diritti di aziende e organizzazioni. Siamo stati ospiti in trasmissioni televisive nazionali e internazionali, guardale qui

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