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Legge sull’eredità digitale
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Legge sull’eredità digitale

Eredità digitale: una sentenza destinata a cambiare la storia.

(Sezione I Civile Tribunale di Milano, n. 44578/2020 del 09-02-2021)

Il Giudice, ha condannato la Apple Italia S.r.l. a fornire assistenza per il recupero dei dati dagli account del de cuius nella procedura denominata “trasferimento” volta a consentire ai genitori l’acquisizione delle credenziali d’accesso all’ID Apple del figlio premorto.


Il Tribunale di Milano evidenzia come i diritti delle persone decedute possano essere esercitati per ragioni famigliari meritevoli di protezione, fumus boni iuris, relativamente a dati che la stessa Apple ha ammesso sarebbero stati automaticamente distrutti dai loro sistemi, periculum in mora.

La volontà dei genitori che si sono rivolti al Tribunale di Milano è stata quella di preservare e dare vita ad un progetto per “mantenere vivo il ricordo” del figlio tragicamente defunto, anche attraverso la raccolta delle sue ricette anno- tate proprio nel suo smartphone.

Il Considerando 27 del Reg. 2016/679 dispone che: “Il presente regolamento non si applica ai dati personali delle persone decedute. Gli Stati membri possono prevedere norme riguardanti il trattamento dei dati personali delle persone decedute”.

Il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 ha introdotto una nuova disposizione nel Codice in materia di protezione dei dati, l’art. 2-terdecies, specificamente dedicata al tema della tutela post-mortem e dell’accesso ai dati personali del defunto.

La legge italiana infatti ha previsto una norma ad hoc per la tutela dopo la morte dei dati personali. È l’art. 2-terdecies del D.lgs. n. 101/2018, e stabilisce che i diritti sui dati personali delle persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato in qualità di suo mandatario, o ancora, (e questo è il caso che ci interessa), per “ragioni familiari meritevoli di protezione”.

A giudizio del giudice, la dottoressa Martina Flamini, le ragioni edotte dalla famiglia a fondamento della propria richiesta costituiscono le basi che portano a ravvisare l’esistenza delle “ragioni famigliari meritevoli di protezione”, richieste dalla normativa sulla materia.

Ancora il Giudice, nel rispetto della disciplina italiana, ha avuto modo di rilevare che il giovane defunto non avesse in nessun modo vietato l’esercizio dei diritti connessi ai suoi dati personali post mortem, in ossequio con la regola generale prevista dal nostro ordinamento che è quella della sopravvivenza dei diritti dell’interessato in seguito alla morte e della possibilità del loro esercizio, post mortem, da parte di determinati soggetti legittimati all’esercizio dei diritti stessi e quando l’interessato non lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.


Una sentenza , la prima in Italia innovativa che fotografa come si deve cercare e si può trovare la tutela del diritto alla memoria, di quel legame affettivo che permane dopo la morte, che oggi si traduce nella ricerca dentro il passato di una vita sempre più digitale, con il solo limite alla possibilità di esercizio post mortem dei diritti dell’interessato costituito dall’eventuale suo espresso diniego, contenuto in una dichiarazione scritta da questi presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

La tecnologia quindi ci può rendere eterni?
La possibilità di una memoria eterna come quella informatica è diventata dunque una strada per l’immortalità. «Gli esseri umani, costrutti storici la cui contingenza dipende dai continui progressi tecnologici in itinere, hanno imparato a sviluppare – ciascuno – più “anime informazionali”. Reciprocamente connesse all’interno dell’infosfera, tali anime occupano spazi in cui non vi è distinzione tra individui naturali e agenti artificiali. (…) Come emerge dagli studi interdisciplinari che riguardano la Digital Death, i nostri io digitali pervengono, sotto forma di spettri tecnologici, a quella vita eterna preclusa al loro gemello biologico, ancora in balia dei capricci del Tristo Mietitore».
Così scrive Davide Sisto in Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio (Bollati – Boringhieri). Il punto è, secondo Sisto, che «l’epidemia di ricordi» a cui è sottoposto il web, sta dando vita a una vera propria «rivoluzione antropologica».
Una rivoluzione antropologica che si manifesta dunque in una nuova spazialità e temporalità.

Con l’accesso simultaneo a tutti gli strati del nostro habitat, abbiamo conquistato il dono dell’ubiquità?

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