(Sezioni Unite – Giurisprudenza Civile – Sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021)
I beneficiari vantano un diritto proprio, che non rientra nella successione. No alle quote ereditarie, l’indennizzo va diviso in parti uguali (Cass. S.U. 11421/2021).
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno affermato i seguenti principi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno affermato i seguenti principi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo:
Nel caso in esame, quando il soggetto che aveva stipulato le 4 polizze sulla vita, la sorella era già morta. Pertanto, indicando quali beneficiari gli eredi legittimi, egli aveva fatto riferimento al fratello (ancora vivente) e ai nipoti (figli della sorella defunta), i quali non subentrano alla madre per rappresentazione (e iure successionis) ma vantano un diritto iure proprio, scaturente dal contratto. Per questa ragione, non è corretta la ripartizione dell’indennizzo nella misura di 1⁄2 al fratello vivente e 1⁄2 ai 4 nipoti (subentrati per rappresentazione secondo la Corte d’Appello), atteso che il loro diritto discende direttamente dal contratto. La ripartizione dell’indennizzo, quindi, deve avvenire in parti uguali di 1/5 ciascuno.
Interessante pronuncia in materia di eredità. Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo. Nei casi complessi di impugnazioni testamentarie può essere utile anche il ricorso al dipartimento di forensic accounting mediante l’expertise di professionisti che possano individuare l’esatto patrimonio e i relativi conteggi.