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Successione polizza vitae
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Successione polizza vitae

Assicurazione sulla vita: come è ripartito l’indennizzo fra gli eredi?

(Sezioni Unite – Giurisprudenza Civile – Sentenza n. 11421 del 30 aprile 2021)

I beneficiari vantano un diritto proprio, che non rientra nella successione. No alle quote ereditarie, l’indennizzo va diviso in parti uguali (Cass. S.U. 11421/2021).
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno affermato i seguenti principi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
Le Sezioni Unite civili, a risoluzione di contrasto, hanno affermato i seguenti principi in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo:

  • La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.
  • La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
  • Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.

Nel caso in esame, quando il soggetto che aveva stipulato le 4 polizze sulla vita, la sorella era già morta. Pertanto, indicando quali beneficiari gli eredi legittimi, egli aveva fatto riferimento al fratello (ancora vivente) e ai nipoti (figli della sorella defunta), i quali non subentrano alla madre per rappresentazione (e iure successionis) ma vantano un diritto iure proprio, scaturente dal contratto. Per questa ragione, non è corretta la ripartizione dell’indennizzo nella misura di 1⁄2 al fratello vivente e 1⁄2 ai 4 nipoti (subentrati per rappresentazione secondo la Corte d’Appello), atteso che il loro diritto discende direttamente dal contratto. La ripartizione dell’indennizzo, quindi, deve avvenire in parti uguali di 1/5 ciascuno.


Interessante pronuncia in materia di eredità. Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo. Nei casi complessi di impugnazioni testamentarie può essere utile anche il ricorso al dipartimento di forensic accounting mediante l’expertise di professionisti che possano individuare l’esatto patrimonio e i relativi conteggi.

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