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Nei controlli sui dipendenti in malattia la questione centrale non è se il lavoratore abbia svolto un’attività fisica, ma se quella condotta sia concretamente lesiva a ritardare o compromettere la guarigione.
Accertare il fatto in sé non basta. Occorre verificarne la compatibilità terapeutica alla luce del quadro clinico specifico.
Con la sentenza n. 50/2026 del 22 gennaio, il Tribunale di Bergamo lo ricorda con chiarezza. Nel caso esaminato, un lavoratore affetto da sclerosi multipla e sindrome ansioso-depressiva partecipava a partite di calcetto durante l’assenza per malattia. La consulenza medico-legale ha però accertato che l’attività era coerente con le indicazioni terapeutiche e non idonea a ritardare la guarigione.
Nel diritto del lavoro non conta solo ciò che si vede, ma ciò che si riesce a dimostrare in relazione alla situazione clinica concreta. Ignorare questo passaggio può trasformare un licenziamento apparentemente fondato in un provvedimento illegittimo, con rilevanti conseguenze per l’azienda sul piano economico e reputazionale.
IL CASO
Un lavoratore con qualifica apicale, assente per malattia con diagnosi di sclerosi multipla e sindrome ansioso-depressiva, viene licenziato per giusta causa dopo che il datore di lavoro gli contesta di aver svolto, durante il periodo di assenza, attività sportiva serale e momenti ricreativi, ritenuti incompatibili con lo stato di malattia e idonei a ritardarne la guarigione.
NOTA CRITICA
Il giudice ha ritenuto che, pur sussistendo materialmente i fatti contestati, l’attività sportiva svolta durante la malattia non fosse incompatibile con le patologie accertate né idonea a ritardarne la guarigione; la condotta non di gravità tale, neppure se valutata complessivamente, da integrare una giusta causa di licenziamento alla luce del principio di proporzionalità e della valutazione concreta del caso.
PRINCIPI VIOLATI
• Principio di proporzionalità tra condotta contestata e sanzione espulsiva
• Necessità che l’attività svolta in malattia sia concretamente incompatibile o tale da ritardare la guarigione
• Obbligo di valutazione complessiva e contestualizzata delle condotte addebitate
• Necessità che la condotta sia idonea a ledere in modo grave il vincolo fiduciario
CONSEGUENZA
Il Tribunale ha dichiarato risolto il rapporto alla data del recesso, ha sottolineato l’illegittimità del licenziamento e ha condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.
PERCHÉ AFFIDARSI A INVESTIGATORI ESPERTI?
Una conoscenza approfondita del Diritto di Investigazione avrebbe consentito di gestire la vicenda in modo più efficace, evitando errori procedurali e accertando correttamente i comportamenti della persona coinvolta. Non si tratta però solo di conoscere le norme: è fondamentale saper porre le domande giuste, raccogliere tutte le informazioni rilevanti e valutarle con rigore, anche per orientare il cliente verso la scelta più prudente quando i fatti non supportano l’iniziativa.