Sviamento di clientela: un aspetto della concorrenza sleale. Indaghiamo sui presupposti e distinguiamo tra concorrenza sleale e sviamento di clientela.
La nozione di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. va desunta dalla “ratio” della norma, che impone alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, in modo che nessuna si possa avvantaggiare, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti o servizi, con l’adozione di metodi contrari all’etica delle relazioni commerciali.
Ne consegue che si trovano in situazione di concorrenza tutte le imprese i cui prodotti e servizi riguardino la stessa categoria di consumatori e che operino quindi in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio destinate a sfociare nella collocazione sul mercato di tali beni (Cassazione civile Sent., 23/03/2012, n. 4739).
I principali casi di concorrenza sleale sono:
- Atti di confusione: utilizzo di nomi o segni distintivi che creano confusione con i nomi e segni di un’altra azienda (confondibilità), imitazione della forma e dell’aspetto dei prodotti di un concorrente, oppure attività che creano confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente.
- Atti di denigrazione: diffusione di notizie denigratorie e apprezzamenti sui prodotti di un concorrente o sulla sua attività.
- Atti di appropriazione di pregi altrui: appropriazione di pregi specifici di prodotti della concorrenza.
Atti contrari alla correttezza professionale: violazione dei principi della correttezza professionale che danneggiano l’azienda concorrente (es. spionaggio industriale, boicottaggio, storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, …)
Sviamento di clientela: presupposti
Una particolare fattispecie di concorrenza sleale è il cosiddetto sviamento di clientela, che si verifica ogni qualvolta un concorrente sottrae risorse dall’impresa e con queste il loro portafoglio clienti.
Ciò che più spaventa è però il tradimento da parte di chi nell’azienda è cresciuto; che siano assunti dalla concorrenza o che si mettano in proprio, il furto di contatti preziosi è un pericolo da non sottovalutare. Tuttavia, non ogni episodio è configurabile come sviamento di clientela. Non costituisce concorrenza sleale lo sfruttamento delle conoscenze tecniche, delle esperienze e delle informazioni relative alla politica commerciale dell’impresa dalla quale egli proviene, a condizione che non si tratti di informazioni segrete o riservate e che, in ogni caso, non emerga una sistematica attività di distrazione della clientela.
Investigazioni aziendali per combattere la concorrenza sleale
I casi più frequenti di indagine per concorrenza sleale:
- Infedeltà di soci, collaboratori, dirigenti, amministratori
- Vendita di aziende “vuote”, apertura di una nuova attività in concorrenza travasando know how e personale
- Accertamento sottrazione dipendenti, sviamento o storno clientela
- Azioni a tutela del marchio o brevetto
- Inosservanza del diritto di esclusiva territoriale
Gli esiti delle indagini e investigazioni Axerta permettono di giungere facilmente ad un accordo in sede stragiudiziale soddisfacente evitando di instaurare cause ordinarie. Le indagini effettuate hanno lo scopo di raccogliere prove per documentare in giudizio tutti gli atti illeciti ai sensi dell’articolo 2598 e s.s. del Codice Civile, fornendo prove determinanti per la tutela degli asset aziendali.