Axerta supporta studi legali, aziende ed organizzazioni nella raccolta di prove valide in giudizio.
Il rapporto investigativo è una prova “atipica” ammessa, quindi, a discrezione del giudice. Per questo motivo va confermata e prodotta in giudizio, nonché supportata dalla testimonianza.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale più recente – a partire da Cassazione Civile 23 maggio 2014 n. 11516 – le prove fornite dall’agenzia investigativa devono essere ritenute “oggettivamente valide” se queste sono prodotte legittimamente e se il materiale sviluppato (foto/filmati) non sia stato artefatto in alcuna maniera.
La legittimità del report investigativo quale prova atipica è stata reiteratamente affermata e la sua valenza ha acquisito sempre maggiore rilievo: con sentenza del 17 luglio 2013 il Tribunale di Milano ammetteva l’investigatore privato come testimone all’interno del processo, per consentire l’ingresso delle cose da lui stesso viste e fotografate, per il tramite della prova orale, esperita all’interno del contraddittorio processuale.
Con la legge 397/2000 viene riconosciuta la parità nel processo penale tra accusa e difesa, dando la possibilità a quest’ultima di effettuare indagini per realizzare un corretto accertamento giudiziale attraverso l’attuazione del principio del contradditorio. In quest’ottica l’avvocato della difesa non ha più solo il ruolo di confutare le accuse, ma ha la possibilità di svolgere attività di indagine “per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.
Dunque, il soggetto autorizzato ad effettuare indagini difensive nell’ambito di un processo penale è l’avvocato difensore. Questi può tuttavia avvalersi dell’ausilio di investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici; infatti il terzo comma dell’art. 327 bis cpp prevede espressamente che le indagini possono essere svolte, su incarico del difensore, anche da investigatori privati autorizzati.
Investigazioni difensive
Axerta svolge investigazioni penali difensive e preventive ai sensi della Legge n. 397 del 7 dicembre 2000 (“Disposizioni in materia di indagini difensive”).
Il titolare delle indagini è l’avvocato difensore, che può utilizzare questo strumento dal momento in cui il suo incarico professionale di difesa in giudizio risulti da un atto scritto. Le indagini possono essere svolte in ogni stato e grado del procedimento, nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione.
L’esperienza nel seguire casi con primari studi di penalisti e giuslavoristi in un ambito così delicato permette di affiancare il cliente in ogni passaggio dell’indagine in modo rigoroso, evitando di esporre l’azienda a contestazioni, trattamento illecito di dati.
Le investigazioni penali più frequenti sono:
– Attività investigativa preventiva (art. 391/nonies del Codice di Procedura Penale)
– Individuazione elementi di prova a favore dell’indagato o della parte lesa
– Sopralluoghi tecnici (art. 391/sexies del Codice di Procedura Penale) – Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione informazioni (art. 391/bis del Codice di Procedura Penale).