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Intercettazioni telefoniche
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Intercettazioni telefoniche

Che cosa sono le intercettazioni telefoniche?

Le intercettazioni telefoniche rappresentano l’attività che, attraverso strumentazioni elettroniche e tecnologiche specializzate, è in grado di captare e carpire sia le comunicazioni e conversazioni che avvengono per telefono, sia i flussi di comunicazioni e dati che avvengono in forma telematica e informatica.

Sono legali?

L’attività di intercettazione telefonica è delicata e limitativa di alcune fondamentali libertà costituzionali quali la libertà di comunicazione del pensiero e la libertà domiciliare (art.15 e art.14 Costituzione della Repubblica Italiana).
L’attività di intercettazione telefonica è svolta in forma legale solo se esercitata nei casi e per le finalità previste dalla legislazione e dagli articoli 266 e seguenti del Codice di Procedura Penale.

In questa materia vige la riserva di legge e la riserva di giurisdizione e il C.P.P. prevede in modo rigoroso i limiti ed i presupposti che possono portare a richiedere l’attività di intercettazione da parte degli organi competenti: Pubblico Ministero e la Polizia Giudiziaria.
Nei casi previsti dalla legge, e su autorizzazione del Giudice delle indagini preliminari (G.I.P.), vengono autorizzate le intercettazioni telefoniche come mezzo di ricerca di prova indispensabile nel proseguimento delle indagini per i gravi delitti di natura stabilita dal Codice di procedura penale.

Secondo le condizioni indicate nell’articolo 103, non è consentita l’intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite.

Le intercettazioni pertanto sono attività legali solo se svolte dalle Forze di Polizia, su incarico di un Pubblico Ministero e consistono in diverse tecniche che fanno capo anche a modalità tecniche e standard dettati a livello nazionale e anche internazionale,ma che devono essere però conformi a quanto la legislazione nazionale indica.

Come funzionano le intercettazioni telefoniche?

Nel caso delle intercettazioni di tipo telefonico la tecnica consiste nella richiesta, da parte della polizia giudiziaria agli operatori che gestiscono la Rete di telefonia generale RTG o PSTN, di adempiere obbligatoriamente alle richieste dell’Autorità Giudiziaria mediante l’utilizzo delle proprie strutture tecnologiche e organizzative.

In pratica gli operatori telefonici intercettano, cioè duplicano le linee telefoniche obiettivo dell’indagine, in maniera completamente trasparente all’utilizzatore, verso il Centro Intercettazioni Telefoniche (CIT) della Procura della Repubblica da cui è partita la richiesta.

Le registrazioni delle telefonate intercettate vengono normalmente protette con sistemi di cifratura in modo da essere illeggibili da persone o computer a meno che non si abbia la chiave per decifrare in chiaro il testo registrato e criptato.

La procedura ed i tempi di intercettazioni telefoniche legali

1. L’intercettazione telefonica è autorizzata dal giudice per le indagini preliminari (GIP) con decreto motivato, su richiesta del PM. Nei casi di urgenza è lo stesso pubblico ministero a disporre l’intercettazione con un decreto motivato.

2. Nel caso si verifichi la mancata conferma l’intercettazione non può essere portata avanti ed i risultati acquisiti non possono essere utilizzati.

3. Le intercettazioni telefoniche, con duplicazione delle linee oggetto dell’indagine, possono durare per un periodo di quindici giorni, prolungabili per altri quindici dal giudice per le indagini preliminari.

4. Le comunicazioni intercettate vengono registrate e criptate.

5. Al termine dell’attività le registrazioni cifrate sono trasmesse al pubblico ministero ed entro cinque giorni dalla conclusione dell’attività andrebbe effettuato il deposito degli stessi con in allegato gli atti di disposizione e di convalida.

6. Gli atti rimangono a disposizione dei difensori e delle parti.
 

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