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Licenziamento legittimo per chi, in smart working, non lavora ma svolge commissioni personali registrate come trasferte per ottenerne i rimborsi: via libera ai controlli investigativi.
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Licenziamento legittimo per chi, in smart working, non lavora ma svolge commissioni personali registrate come trasferte per ottenerne i rimborsi: via libera ai controlli investigativi.

 

Avv. Jacopo Moretti
Partner Trifirò & Partners Avvocati

 

 


Una recente sentenza del Tribunale di Rimini (n. 36/2026) ha confermato il diritto del datore di lavoro ad attivarsi per la tutela degli interessi aziendali, anche commissionando indagini investigative specifiche ad una agenzia privata.

1.- Il caso: l’utilizzo della trasferta per partecipare al Concorso per le Dogane e motivare spese al ristorante. La vicenda riguarda un dipendente licenziato per giusta causa dopo essere stato sorpreso svolgere faccende personali al di fuori della propria abitazione durante l’orario di lavoro. Il lavoratore: (i) in una giornata di trasferta a Ferrara, non solo non si recava da alcun Cliente ma partecipava al Concorso per le Dogane che si teneva nella predetta città. Al termine si fermava a pranzo in una trattoria, poi presentando richiesta di rimborso del pasto; (ii) pur trovandosi, da programmazione, in smart working, in più occasioni consumava pasti presso ristoranti vicino casa chiedendone poi il rimborso per trasferta in altre città e si allontanava dal proprio domicilio per sbrigare faccende personali senza informare il datore di lavoro. Così, il lavoratore non garantiva lo svolgimento della propria attività lavorativa per un adeguato numero di ore, facendo mancare il dovuto presidio nelle fasce orarie indicate nell’accordo di lavoro agile, e otteneva rimborsi spese per pasti personali.

2.- Il principio chiave: l’onere probatorio e la rottura del rapporto fiduciario. Il Tribunale ha posto l’attenzione soprattutto sul raggiungimento dell’onere probatorio da parte del datore, ampiamente soddisfatto grazie al report investigativo corredato da “esaustivi rilievi fotografici”. Il report aveva dimostrato “in modo inequivocabile” che il lavoratore aveva “posto in essere una illecita attività fraudolenta in danno della azienda consistente nella falsa attestazione dello svolgimento di prestazioni lavorative in modalità agile mai effettuate allo specifico fine di conseguire indebite retribuzioni ed ottenere il rimborso di spese sostenute per motivi esclusivamente personali”.

3.- Focus sui controlli investigativi. Il Tribunale ha confermato la legittimità del controllo effettuato tramite agenzia investigativa, richiesto sulla base delle numerose incongruenze rilevate tra dichiarazioni di svolgimento della prestazione in regime di smart working e trasferte. Il ricorso ad agenzie di investigazione, infatti, è lecito se volto ad accertare il fondato sospetto di “comportamento illecito dei propri dipendenti e ciò non solo quando l’illecito si sia già verificato – e quindi per verificarne il contenuto – ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione”. In un tale contesto, la domanda del ricorrente di accertamento di violazione della privacy non aveva fondamento alcuno, in quanto (i) il datore di lavoro può avvalersi di agenzie investigative per accertare comportamenti extralavorativi fraudolenti, purché non si controlli l’adempimento della prestazione lavorativa ma la commissione di illeciti; (ii) i report investigativi sono utilizzabili in giudizio come prova, specialmente se confermati, come nel caso di specie, dalle deposizioni testimoniali degli investigatori stessi.

4.- Implicazioni per le Aziende. La sentenza offre importanti spunti operativi per la gestione del personale:

  • è possibile ricorrere a investigazioni mirate su comportamenti tenuti durante l’orario lavorativo quando vi siano sospetti fondati di illeciti;
  • l’abuso di istituti come il lavoro agile e le trasferte rappresenta una condotta di particolare gravità;
  • assentarsi dal lavoro per ragioni personali e ottenere rimborsi spese per pasti non di lavoro sono condotte idonee a legittimare il licenziamento.

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