Per poter licenziare un lavoratore dipendente si devono verificare specifiche situazioni che possono riguardare la condotta del lavoratore o la situazione in cui si trova l’azienda (Art. 1 Legge 15 luglio 1966, n. 604 – Legge 15 luglio 1966 n. 604 Norme sui licenziamenti individuali pubblicata nella G.U. n. 195 del 6 agosto 1966; art. 18 dello Statuto dei lavoratori).
Alla condotta del lavoratore si riconducono le motivazioni per il licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, mentre alla situazione in cui si trova l’azienda si riconduce licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il significato di giusta causa di licenziamento non è determinato esplicitamente dalla normativa vigente, dato che l’art. 2119 del Codice Civile si limita a definire in modo generico come giusta causa per il licenziamento quella che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro.
Il giudice può rilevare i motivi di licenziamento per giusta causa di un dipendente se viene accertata in modo concreto la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata sia nel suo contenuto obiettivo.
Il datore di lavoro nel contratto di lavoro a tempo determinato può licenziare un dipendente prima della scadenza del contratto solo per giustificata causa (art. 2119).
Il licenziamento per giusta causa non va confuso con il licenziamento per giustificato motivo.
Il giustificato motivo soggettivo è costituito da “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro“, mentre il giustificato motivo oggettivo è costituito da “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (art 3 Legge. 604/1996).
La giusta causa invece va identificata in connessione al concetto di giustificato motivo soggettivo ed è data da un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da far venir meno la fiducia del datore di lavoro.
I motivi di licenziamento per giusta causa più frequenti e riconosciuti sono:
Ai fini del licenziamento non possono essere considerati motivi di giusta causa i seguenti: