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Un dipendente in malattia può effettuare un’altra attività lavorativa?
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Un dipendente in malattia può effettuare un’altra attività lavorativa?

L’art.2105 del Codice Civile, in merito all’obbligo di fedeltà recita che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Si configura l’ipotesi che un dipendente, assente per malattia, che svolge un’attività lavorativa durante l’assenza, si trovi in stato di violazione dell’obbligo di fedeltà.

La giurisprudenza ha sempre affermato che non sussiste un divieto assoluto di lavorare, ma che il divieto sussista nelle seguenti casistiche:

  • Quando il lavoro svolto (sia gratuito sia oneroso) è sufficiente a provare la simulazione di malattia e quindi il dolo e l’inesistenza della malattia stessa;
  • Quando il lavoro svolto per sua natura e caratteristica pregiudica la guarigione o la ritarda, così da posticipare il rientro al posto di lavoro;
  • Quando il lavoro svolto è violazione e inosservanza del divieto di concorrenza.

Nel caso in cui un lavoratore assente per malattia intenda lavorare per terzi, spetta al lavoratore stesso comunicare obbligatoriamente al datore di lavoro la sua intenzione.

Il lavoratore assente dal lavoro per malattia, e quindi inidoneo a svolgere le mansioni lavorative a cui è stato assegnato, potrebbe invece svolgerne altre il cui espletamento non pregiudica il ritardarsi della sua guarigione.

In tutte le altre situazioni, invece, un’attività lavorativa di tipo ricreativo o sportivo, svolta in costanza di malattia, potrebbe favorire il ripristino della piena idoneità fisica e di salute in tempi più brevi.

Ogni singolo caso va valutato a sé e diverse sono le sentenze della Suprema Corte che hanno stabilito se il licenziamento del dipendente assente per malattia e che ha svolto attività lavorativa in costanza di malattia stessa fosse legittimo o illegittimo.

Qualora il datore di lavoro sospetti che l’assenza per malattia di un dipendente rientri nei casi di simulazione o violazione del vincolo di fedeltà, può rivolgersi ad un’agenzia o a un investigatore privato.

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