
Avv. Francesco D’Avanzo,
Avv. Matteo Montorsi
Studio Legale PedersoliGattai
Con sentenza n. 10822 del 24 aprile 2025, la Cassazione torna a occuparsi del tema dei c.d. controlli difensivi in senso stretto.
Il caso in esame
Come noto, i controlli difensivi in senso stretto sono quei controlli diretti ad accertare specifiche condotte illecite lesive del patrimonio aziendale attribuibili al dipendente sulla base di concreti indizi e a prescindere dalla circostanza che l’illecito sia posto in essere durante la prestazione lavorativa o meno, attivati a seguito di un fondato sospetto su specifici illeciti di un singolo lavoratore.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva confermato la decisione del giudice di primo grado sull’illegittimità del licenziamento, condannando la società alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di una indennità risarcitoria.
In particolare, ad esito dell’indagine datoriale condotta da un dipendente incaricato dalla società datrice di lavoro e dalle immagini registrate dagli impianti audiovisivi, risultava che la lavoratrice in questione si era resa responsabile della sottrazione di alcuni prodotti aziendali nello showroom editoriale.
Dopo aver visionato le riprese telematiche della mattina ed aver riscontrato per la seconda volta la presenza della lavoratrice nello showroom editoriale, il dipendente incaricato si sarebbe recato nell’ufficio della lavoratrice in questione, a sua insaputa, per cercare prove che potessero in qualche modo dimostrare eventuali illeciti perpetrati dalla dipendente.
Il licenziamento era stato quindi fondato su:
- Una indagine svolta da una collega che era consistita in una illecita perquisizione sulla borsa della lavoratrice in questione, in violazione della disciplina a tutela della dignità e riservatezza del lavoratore;
- immagini registrate dagli impianti audiovisivi che, tuttavia, erano state realizzate senza il rispetto dell’art. 4 Legge n. 300/1970 (non era stata data adeguata informazione sulle modalità di uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli).
- “un puro convincimento soggettivo” del dipendente incaricato, il quale, nel visionare le riprese della mattina sarebbe rimasto incuriosito dal comportamento della lavoratrice e sarebbe andato a verificare “per quanto possibile quale sia stato lo scopo”.
Secondo i giudici, non sussisteva quindi un “fondato sospetto” dal momento che non era stato giustificato da indizi “materiali e riconoscibili” in base alle circostanze del caso concreto.
In assenza di un fondato sospetto, la Corte di cassazione nella sentenza in esame, confermava l’illegittimità del licenziamento, non sussistendo i presupposti per poter invocare l’inapplicabilità dell’art. 4 L. n. 300/1970 e poter il datore di lavoro sottrarsi agli adempimenti richiesti da questa norma.
La sentenza in esame si inserisce nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui il fondato sospetto non può consistere in un “puro convincimento soggettivo” del datore di lavoro, ma deve essere oggettivamente giustificato da indizi “materiali e riconoscibili” in base alle circostanze del caso concreto (Cass. 26 giugno 2023, n. 18168).
Presupposti dei controlli difensivi in senso stretto: brevi cenni
La nozione di “fondato sospetto” appare particolarmente delicata in ragione non solo della sua attitudine a “giustificare” l’avvio dell’indagine datoriale ma anche alla luce del ruolo che tale elemento riveste ai fini della legittima perimetrazione dell’oggetto (e dell’estensione temporale) dell’accertamento. Prima di concentrarsi su tale aspetto, conviene sintetizzare di seguito quelli che sono i presupposti che la giurisprudenza, nel tempo, ha delineato per i cd. controlli difensivi in senso stretto del datore di lavoro.
Affinché tali controlli siano legittimamente esperibili al di fuori del perimetro normativo dell’art. 4 St. Lav., secondo la giurisprudenza, è necessario: (i) che l’esigenza del controllo nasca da un fondato sospetto di commissione, da parte del dipendente, di illeciti idonei a ledere il patrimonio o l’immagine aziendale; (ii) che il controllo avvenga coerentemente con le circostanze del caso, dunque nel rispetto dei principi di minima invasività (necessaria), proporzionalità e stretta inerenza; e (iii) che il controllo sia effettuato ex post rispetto all’insorgere del sospetto, per evitare il rischio che la finalità difensiva nasconda in realtà una generalizzata sorveglianza a distanza sull’attività lavorativa (eludendo le garanzie dell’art. 4 St. Lav.).([1])
Non solo. Ulteriori requisiti possono venire in rilievo in connessione con la tipologia di strumento attraverso cui avviene il controllo. Ad esempio, se questo avviene tramite strumenti di videosorveglianza (e.g., riprese audiovisive) ovvero tramite strumenti di lavoro in dotazione al dipendente che, pur non forniti con la precipua finalità di effettuare un controllo a distanza sulla prestazione lavorativa, consentono comunque in concreto di ricavare elementi a tali fini (e.g., e-mail aziendali nominative; sistemi di registrazione delle attività informatiche su un determinato sistema aziendale), per la legittimità del controllo difensivo sarà necessario che siano rispettati gli eventuali ulteriori vincoli posti dalla normativa lavoristica per l’impiego legittimo di tali strumenti. ([2]) Infine, un ulteriore requisito immanente di ogni attività di controllo (e quindi, comune ad entrambe le categorie di strumenti sopra citate) è il rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.([3])
Così riassunti i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la legittima effettuazione dei controlli è possibile già intuire la rilevanza trasversale che il fondato sospetto riveste: di per sé, quale elemento che giustifica l’attivazione del controllo; in connessione ad altri requisiti, quando il sospetto funge da parametro dell’inerenza e proporzionalità del controllo oppure quale “spartiacque” temporale, individuando il momento prima del quale non è possibile raccogliere legittimamente alcuna evidenza ([4]).
La nozione di fondato sospetto
La nozione di sospetto appare di per sé piuttosto critica. Tale termine è infatti spesso richiamato – con accezione evidentemente negativa – quale paradigma di un convincimento, o di un sentore, non materialmente obiettivabile e, come tale, inidoneo a documentare alcunché o a fondare alcuna iniziativa che comprima i diritti della persona cui si riferisce.
È così, per esempio, in materia processuale penale (salvo rarissime eccezioni). Anche prendendo in considerazione altri ambiti giuridici caratterizzati da standard probatori più laschi di quello penalistico, la natura problematica di tale nozione permane. Si pensi, ad esempio, all’ambito delle misure di prevenzione (disciplinate oggi dal D.lgs. 159/2011) dove la nozione di “fondato sospetto” è stata a lungo effettivamente impiegata e che, proprio per ovviare alla sua intrinseca vaghezza e inconsistenza, è stata successivamente sostituita dalla locuzione “elementi di fatto” (dunque, ponendo l’accento sulla materialità degli elementi che determinano un convincimento circa l’esistenza di un fatto o di un pericolo).
Non stupisce, dunque, che la sentenza in commento, nel negare la ricorrenza del fondato sospetto, ponga anch’essa l’accento sulla mancanza di materialità e riconoscibilità degli elementi a supporto. La Corte, infatti, contrappone la nozione di fondato sospetto, idoneo a giustificare l’avvio di un controllo difensivo, al “convincimento puramente soggettivo” del datore di lavoro circa la possibile commissione di illeciti da parte del proprio dipendente. ([5])
Da ciò può ricavarsi come, al di là della terminologia di volta in volta impiegata, le ragioni che giustificano il controllo difensivo devono fondarsi su elementi fattuali, ossia effettivamente desumibili direttamente dalla realtà materiale, localizzati in un determinato spazio e tempo. Non solo. Tali elementi devono altresì essere riconoscibili, cioè in grado di veicolare nell’osservatore, con un ragionevole grado di univocità (e in modo quanto più scevro da condizionamenti soggettivi) la convinzione che il comportamento del dipendente sia riconducibile a un determinato illecito (o, quantomeno, a una determinata “classe” omogenea di illeciti). Per contro, non basterà la natura anomala o eccentrica del comportamento del lavoratore a giustificare il controllo, quando questo non si inserisce in un contesto, o in una progressione di eventi, che portino ragionevolmente a ritenerla come parte di (o comunque finalizzata a commettere) un illecito in danno del patrimonio aziendale – anche se non necessariamente di carattere penale.
Il rilievo trasversale del fondato sospetto ai fini del controllo difensivo
Come anticipato, il fondato sospetto riveste importanza fondamentale non solo al fine di giustificare l’indagine datoriale, bensì anche quale baricentro per valutare la conformità dell’indagine agli ulteriori parametri di legittimità di cui sopra. Segnatamente, quelli della proporzionalità e inerenza delle attività di controllo e della necessaria connotazione ex post dell’indagine.
Quanto al primo aspetto, è evidente come un sospetto che si risolva, sostanzialmente, in un mero convincimento soggettivo, finirebbe allo stesso tempo per fornire poche e controvertibili argomentazioni al datore di lavoro in caso di contestazioni circa la proporzionalità del controllo e la stretta inerenza con l’ipotesi da verificare. Ciò che amplia sensibilmente il rischio che l’indagine sia ritenuta “esplorativa” e non, invece, una verifica mirata rispetto a fatti specifici dotati di una convincente attitudine illecita.
Anche sotto questo profilo si coglie, pertanto, la valenza del richiamo alla materialità e riconoscibilità del sospetto: più questo risponde a tali caratteristiche, maggiore sarà la capacità, per il Datore di lavoro, di calibrare (prima) e difendere (poi) i diversi steps delle attività di controllo per comprovare il rispetto dei requisiti appena sopra citati.
Con riferimento alla natura ex post del controllo, il momento in cui insorge il sospetto assume parimenti un rilievo cruciale essendo questo, secondo la più recente giurisprudenza, quello da cui è possibile iniziare la legittima raccolta di elementi diretti a verificarne l’avvenuta commissione o reiterazione.
È infatti evidente come un sospetto privo di materialità (vissuto solo a livello puramente soggettivo e senza che sia caratterizzato da una riconoscibile “direzione” illecita) difficilmente potrà essere collocato con certezza nel tempo al fine di delimitare il perimetro lecito di raccolta delle possibili evidenze, se non prestando il fianco a diverse contestazioni e suscitando – anche nel giudice – alcuni interrogativi circa la possibile strumentalità dell’iniziativa datoriale.
L’importanza di un’assistenza tecnica efficace
Alcune considerazioni paiono utili anche sotto il profilo metodologico-operativo.
La labilità della nozione di “fondato sospetto” (e le infrequenti difficoltà nel documentarne l’effettivo momento di insorgenza) possono porre spinosi problemi di legittimità del controllo difensivo (con ogni conseguenza sull’utilizzabilità delle relative risultanze, oltre al rischio di sanzioni connesse alla violazione della normativa lavoristica, privacy e penalistica di rifermento). Questo, soprattutto, quando l’attività di accertamento è svolta direttamente dal datore di lavoro senza l’intervento di soggetti terzi qualificati e indipendenti (e.g., investigatori, legali, consulenti tecnici), in grado di orientare e assistere il datore di lavoro nelle delicate attività collegate al controllo difensivo.
Nell’ottica di una prudente valutazione ed efficace svolgimento di tali attività è infatti fondamentale un assesment preventivo circa la legittimità del controllo difensivo, anzitutto sotto il profilo della fondatezza del sospetto (nei termini appena sopra descritti), della adeguatezza delle procedure, delle informative e dei regolamenti interni eventualmente rilevanti ai fini dell’attività di controllo (in particolare quando questi siano da svolgersi su strumenti di lavoro, anche informatici, e/o comportino un’oggettiva compressione di diritti e prerogative del lavoratore). È inoltre opportuno, a livello operativo, rispettare i principi di minima invasività, di proporzionalità e inerenza, documentando l’attività svolta.
Entrambe tali attività (i.e., valutazione preventiva, fase esecutiva) assumono importanza decisiva in quanto l’onere di dimostrare la legittimitàdel controllo (e quindi di documentare la fondatezza del sospetto e la correttezza delle modalità esecutive del controllo), sia sotto il profilo privacy sia sotto il profilo giuslavoristico, grava interamente sul datore di lavoro che, naturalmente, non sempre possiede le competenze tecnico-giuridiche necessarie a valutare correttamente tutti gli elementi in gioco, finendo con il rischio di “bruciarsi”, non solo invalidando l’eventuale successiva procedura disciplinare ma rischiando altresì di esporsi al rischio di violazioni che possono portare a sanzioni in ambito privacy e penale.
Un’attività di controllo rudimentale (con raccolta di prove “fai da te”) aumenta pertanto il rischio che l’indagine venga considerata “esplorativa” o addirittura sistematica, anziché mirata, anche in ragione della commistione tra chi sospetta e chi raccoglie le prove. L’affidamento a soggetti terzi qualificati rappresenta dunque non solo una garanzia di correttezza operativa, ma anche una tutela per l’azienda, che in tal modo dimostra più agevolmente di aver agito nel rispetto della normativa di riferimento e sulla base di elementi oggettivi, documentabili e riscontrabili.
Considerazioni conclusive
Con la sentenza in commento la Corte correttamente richiama l’attenzione sulla consistenza, materialità e riconoscibilità del fondato sospetto necessario a giustificare il controllo difensivo in senso stretto.
Tale elemento è, nella prassi, indicato spesso in maniera molto sfumata, o esplicitato mediante enunciati di stile, forse in ossequio alla suggestiva (ma infondata) convinzione che a fronte di prove particolarmente pregnanti – ancorché acquisite solo in occasione del controllo difensivo – la “debolezza” del presupposto giustificativo dell’indagine possa essere in qualche modo pretermessa nell’economia dell’accertamento giudiziale o, peggio ancora, che questa possa ritenersi sanata dal “risultato”.
Al contrario, sia di per sé sia in connessione agli ulteriori parametri di legittimità dell’attività di controllo, un sospetto materiale e riconoscibile è condizione irrinunciabile per fondatamente coltivare l’aspettativa che l’indagine e, di conseguenza i suoi esiti, possano essere validamente utilizzati in un procedimento giurisdizionale. Diversamente, si finirebbe per alimentare – questa volta, sì, legittimamente – ben altro sospetto: quello che l’iniziativa del datore di lavoro sia strumentale, o quantomeno caratterizzata da imprudenza e sottovalutazione dei primari beni giuridici – di rilievo anche costituzionale, quali la riservatezza e la dignità del lavoratore – coinvolti nel delicato bilanciamento degli interessi in gioco.
([1]) Tra le molte, v. Cass. 19 marzo 2024, n. 7272: “il controllo “difensivo in senso stretto” deve essere “mirato” ed “attuato ex post”, ossia “a seguito del comportamento illecito di uno o più lavo-ratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto“.
([2]) In particolare, ci si riferisce, per gli impianti di videosorveglianza (quando già installati e rivolti indistintamente alla generalità dei dipendenti), alla necessità di autorizzazione dell’ITL (ovvero alla sottoscrizione di un apposito accordo con le organizzazioni sindacali). È invece comune ad entrambe le categorie di strumenti la necessità di un’adeguata (previa) informazione ai lavoratori sulle modalità di utilizzo degli strumenti in questione e di effettuazione dei controlli (onere cui normalmente le aziende adempiono mediante la redazione e diffusione di un’apposita informativa, che si deve dimostrare di aver effettivamente portato a conoscenza dei destinatari). Infine, un ulteriore requisito immanente di ogni attività di controllo (e quindi, comune ad entrambe le categorie di strumenti sopra citate) è il rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
([3]) A riguardo, anche v. Cass. 8 aprile 2025, n. 9268, Corte ha avuto modo di ribadire come sia consentito il trattamento dei dati personali “nel rispetto dei criteri della minimizzazione e proporziona-lità, pertinenza e non eccedenza rispetto ad uno scopo legittimo, di trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali del lavoratore, e del rispetto della sfera di riservatezza del lavoratore e della sua dignità”.
([4]) Su quest’ultimo punto, in particolare, v. Cass., 12 novembre 2021, n. 34092: «Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonché senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo ed ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull’esame ed analisi di quei dati. In tal caso, il controllo non sembra potersi ritenere effettuato ex post, poichè esso ha inizio con la raccolta delle informazioni; quella che viene effettuata ex post è solo una attività successiva di lettura ed analisi che non ha, a tal fine, una sua autonoma rilevanza. Può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni».
([5]) Sul punto, negli stessi termini, anche v. Cass. 26 giugno 2023, n. 18168