Rappresenta un esempio di applicazione della normativa volta a tutelare la qualità e il prestigio dei prodotti di origine italiana recanti la dicitura “Made in Italy” o, comunque, espressioni analoghe idonee ad informare il consumatore circa l’origine dei prodotti.
La Cassazione ha inoltre colto l’occasione per ribadire – richiamando la sentenza della medesima sezione, ovvero la n. 54521 del 14/06/2016 – che le condotte punibili quale reato ai sensi del comma 49 sono quelle in cui vi è stato l’utilizzo:
- dell’espressione “Made in Italy” su prodotti non originari dall’Italia, ovvero di una “falsa indicazione” (si ricorda, in tal senso, il caso “Vespa” deciso dalla Cass. Pen., sez II, n. 5847 del 18 febbraio 2022 inerente alcuni ciclomotori prodotti in Cina e recanti riferimenti al “Made in Italy” e l’apposizione di uno scudetto tricolore richiamante la produzione nazionale);
- di espressioni evocanti l’idea di prodotti interamente disegnati, progettati, lavorati e confezionati in Italia quali “100% Italia”, “Full made in Italy”;
- di una “fallace indicazione”, ovvero segni o figure capaci di indurre il consumatore a suppore che l’origine sia italiana nonostante l’apposizione di diciture attestanti l’origine straniera che risultino in grado di oscurare o, comunque, di ostacolare una facile individuazione dell’origine effettiva a fronte di un esame sommario del prodotto;
- di un marchio aziendale, il cui uso sia avvenuto però in modo ingannevole tale da indurre il consumatore a supporre che l’origine del prodotto sia italiana, sempre che non vi siano indicazioni evidenti attestanti la reale origine dello stesso.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
La giurisprudenza del 2022 cristallizza alcuni importanti punti chiave sull’impiego della terminologia Made in Italy:
- Inganno al Consumatore: L’apposizione del solo termine “Italy” su prodotti non interamente lavorati in Italia, senza indicazioni chiare della reale origine estera, è vietata.
- Illecito Amministrativo: La cassazione (sentenza 20226/2022) ha chiarito che tale condotta ricade nella violazione amministrativa della fallace indicazione dell’origine (art. 4, comma 49 bis, L. 350/2003).
- Differenza col Penale: La giurisprudenza distingue tra fallace indicazione (amministrativo) e uso ingannevole punito come reato ex art. 517 c.p.
- Contesto: Le sentenze del 2022 offrono linee guida per distinguere le sanzioni amministrative da quelle penali in materia di origine dei prodotti.