Il licenziamento per colpa grave di un lavoratore è legittimo solo se rientra nei casi di giustificata causa e giustificato motivo previsti dalla legislazione italiana e dallo Statuto dei Lavoratori.
Licenziamento dipendente per colpa grave
Un dipendente può legittimamente essere licenziato per giusta causa, cioè in tronco e senza preavviso, se si verifica una situazione che compromette in modo molto grave il rapporto di fiducia tra le parti (datore di lavoro e dipendente).
Ecco ad esempio alcune situazioni in cui si può verificare il licenziamento del dipendente per giusta causa:
- dipendente che ruba attrezzature, macchinari o altro materiale dell’azienda in cui lavora
- dipende che danneggia dei macchinari aziendali
- dipende che rimane assente dal lavoro in modo ingiustificato
- dipendente che incorre in ripetuti ritardi non giustificati
- dipendente ubriaco sul lavoro
- dipendente che tiene un comportamento scorretto, insubordinato o offensivo verso gli altri colleghi, verso il datore di lavoro o altri superiori
- dipendente che si rifiuta di trasferirsi in altra sede o filiale dell’azienda.
Licenziamento dipendente per giustificato motivo
Un dipendente, per sua colpa, può legittimamente essere licenziato con preavviso, se incorre in una situazione che causa il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, quali ad esempio possono essere considerati i seguenti casi:
- dipende che in modo notevole non adempie agli obblighi previsti dal contratto di lavoro
- dipendente che in modo sistematico si presenta in ritardo sul posto di lavoro
- dipendente che incorre nella carcerazione preventiva
- dipendente incorso in detenzione per condanna passata in giudicato
- dipendente che rimane assente dal lavoro per malattia prolungata o per superamento del periodo massimo stabilito dal CCNL (“comporto”)
- dipendente che fisicamente non è più idoneo
Un dipendente può invece essere legittimamente licenziato sempre con preavviso, ma non per sua colpa, quando si verifica un giustificato motivo oggettivo, come ad esempio nel caso in cui il datore di lavoro debba riorganizzare per anti economicità l’azienda, oppure nei casi di cessata attività o fallimento dell’azienda.
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