Trib. Milano, Sez. II 25/01/2024 (dep. 22/04/2024)
Merita particolare attenzione la recentissima sentenza del Tribunale di Milano, seconda sezione penale, di cui qui si pubblica la parte concernente la responsabilità dell’ente ex d. lgs 231/01. Interesse che va ben oltre il dato – di rilievo poco più che cronachistico – di essere una delle rare decisioni di esclusione della responsabilità dell’ente per adeguatezza del modello organizzativo in presenza della condanna di alcune tra le persone fisiche imputate del reato-presupposto dalle stesse commesso. Il profilo d’interesse maggiore è costituito dalla perspicua motivazione – meritoriamente contenuta in una sequenza argomentativa sintetica e coerente – che muove da una ricostruzione puntuale della struttura della responsabilità dell’ente, centrata sulla nozione di colpa di organizzazione, a sua volta delineata secondo le più accreditate impostazioni dogmatiche.
Il tema cruciale del giudizio di adeguatezza del modello – giudizio che, modellato sul paradigma del rimprovero colposo, implica la valutazione comparativa del modello esistente (quello in concreto adottato dall’ente) con quello che avrebbe dovuto essere – sia di difficile svolgimento per l’esiguità dei riferimenti normativi, la sentenza procede alla ricognizione dei possibili elementi sui quali fondare siffatto apprezzamento.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
L’esame dell’adeguatezza del modello adottato e attuato dall’ente sottoposto al giudizio del Tribunale di Milano mostra una peculiare attenzione non soltanto ai profili strutturali del modello stesso, costantemente rapportati alla tipologia dei reati fra i quali si colloca quello addebitato alle persone fisiche, ma anche – e vien da dire, soprattutto – alle attività in concreto svolte per assicurare la efficace ed effettiva applicazione del modello.
La decisione dei Giudici di merito, che sviluppa in modo persuasivo l’approdo ultimo della Corte di legittimità (il riferimento è a Cass., Sez. VI, 11.11.2021-15.6.2022, n. 23401), procede dapprima all’inquadramento del modello organizzativo come strumento essenziale nell’economia della disciplina della responsabilità dell’ente in funzione di prevenzione volta a fronteggiare la criminalità economica legata al perseguimento del profitto ‘a qualunque costo’.