
Maurizio Detalmo Mezzavilla
Presidente Axerta S.p.A., Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri emerito
Fin dall’antichità l’uomo ha misurato il proprio valore nel confronto con gli altri. Nei giochi olimpici della Grecia classica, nelle giostre e fiere medievali, nelle botteghe delle arti e dei mestieri, la competizione non era considerata un male in sé, ma un banco di prova: serviva a selezionare il migliore, a stimolare l’ingegno, a far progredire la comunità. A patto, però, che fosse regolata. Quando le regole venivano eluse o piegate ad interessi particolari, la competizione smetteva di essere motore di crescita e si trasformava in occasione di sopraffazione, diffidenza, conflitti.
Oggi, nel mercato globale e digitale, il principio non è cambiato. La concorrenza, quando è leale, è un fattore essenziale di sviluppo: spinge le imprese a innovare, migliorare prodotti e servizi, selezionare con cura i propri collaboratori, investire in efficienza e qualità. Quando invece assume le forme della concorrenza sleale – uso distorto dell’informazione, imitazione servile, abuso di posizione, violazione di segreti industriali – essa mina alle fondamenta la fiducia reciproca, disorienta clienti e partner, altera il terreno di gioco. In questo scenario, la domanda fondamentale non è se esista o meno la concorrenza sleale: è purtroppo un dato di fatto. La domanda cruciale è se, di fronte a comportamenti scorretti di altri operatori, l’impresa scelga di adeguarsi al ribasso oppure mantenga la decisione, più faticosa ma più nobile, di non esserlo.
Nel nostro ordinamento, la disciplina della concorrenza sleale trova un riferimento cardine nell’art. 2598 del Codice Civile, che considera illecito ogni atto idoneo a creare confusione tra imprese concorrenti, a screditare l’altrui attività o comunque contrario ai principi di correttezza professionale. A questa norma si affiancano altre disposizioni volte a tutelare il marchio, il brevetto, il design industriale, il segreto commerciale, nonché la correttezza della comunicazione commerciale e la lealtà nelle pratiche verso consumatori e imprese. Ma, come spesso accade, le norme delineano un perimetro minimo: ciò che la legge individua e sanziona rappresenta la soglia oltre la quale il comportamento diventa formalmente illecito; sotto quella soglia, tuttavia, resta un’ampia zona in cui le condotte, pur non integrando in senso stretto una violazione, sollevano interrogativi sul piano etico e reputazionale.
È in questa area grigia che si gioca oggi gran parte della vera sfida. L’impresa che comunica dati parziali, amplifica artificiosamente pregi, omette informazioni critiche, copia sistematicamente format, grafiche, contenuti e modalità operative dei concorrenti, si colloca talvolta in una dimensione difficilmente perseguibile in via giudiziaria, ma espone sé stessa a un progressivo logoramento di credibilità. Analogamente, il reclutamento aggressivo di personale qualificato proveniente da altre realtà, se accompagnato dalla sollecitazione ad utilizzare documenti, liste clienti, progetti sviluppati in precedenza, può trasformarsi – da fisiologica mobilità del lavoro – in una vera e propria forma di spoliazione di know-how e di patrimonio relazionale.
Il prezzo di queste scelte, in un primo momento, può apparire vantaggioso: crescita rapida, margini più elevati, contratti sottratti alla concorrenza. Nel medio periodo, tuttavia, esso si manifesta in tutta la sua portata: contestazioni giudiziarie, provvedimenti d’urgenza, blocchi di prodotti o campagne, richieste risarcitorie, fino ad arrivare a quell’erosione silenziosa ma profonda che colpisce la reputazione. I partner istituzionali, i grandi clienti industriali, gli investitori guardano non solo ai risultati economici, ma alla storia di comportamenti dell’impresa, alla sua capacità di rispettare impegni, di competere con determinazione senza ricorrere a scorciatoie.
L’aspetto forse più delicato è, tuttavia, interno. Un’azienda che, per reazione alla pressione competitiva, tollera o incoraggia condotte sleali verso l’esterno, invia un messaggio implicito ai propri collaboratori: l’obiettivo di risultato giustifica, almeno in parte, la deroga alle regole. Nel tempo, questo messaggio produce un effetto boomerang: ciò che è considerato ammissibile verso i concorrenti tende ad essere replicato all’interno, in forme di infedeltà professionale, opportunismi individuali, manipolazioni dei dati e dei processi. La linea di confine tra difesa aggressiva del proprio mercato e indebolimento della propria integrità organizzativa è sottile e, una volta oltrepassata, difficile da ripristinare.
Per queste ragioni, anche quando la concorrenza sleale è una realtà concreta e talvolta aggressiva, la scelta di non esserlo rappresenta, oltre che un obbligo giuridico, un’opzione strategica per l’impresa che voglia guardare al futuro. Ma tale scelta non può restare affidata alle sole intenzioni; richiede strumenti di prevenzione, regole chiare e meccanismi di controllo.
In primo luogo, è necessario che i principi di correttezza competitiva siano codificati in modo esplicito in codici etici e policy interne. Non bastano enunciazioni generiche: occorre precisare cosa l’azienda consente e cosa vieta, ad esempio nell’uso delle informazioni sui concorrenti, nella comunicazione comparativa, nelle modalità di acquisizione di nuovi clienti, nella gestione dei rapporti con ex dipendenti di altre imprese. Tali documenti devono essere conosciuti, spiegati e applicati, non relegati in un archivio formale. In secondo luogo, risulta centrale la formazione delle funzioni più esposte: marketing e comunicazione, vendite, acquisti, ricerca e sviluppo, risorse umane. Queste aree, per la loro vicinanza al mercato, sono esposte al rischio di scelte rapide, talvolta emotive, in risposta a mosse scorrette di altri operatori. Solo una consapevolezza diffusa dei limiti normativi, degli impatti reputazionali e delle responsabilità personali può ridurre la probabilità che, nel tentativo di “difendere” l’azienda, si compiano atti che la espongono a rischi ben maggiori.
Un ulteriore presidio è rappresentato dai sistemi di segnalazione interna, previsti anche dalle recenti normative in materia di whistleblowing. Canali sicuri, riservati e gestiti con indipendenza consentono a dipendenti e collaboratori di portare all’attenzione condotte percepite come scorrette, prima che queste degenerino in fenomeni più gravi o vengano intercettate dall’esterno, con conseguenze dannose non solo sul piano legale, ma anche su quello dell’immagine. Affinché tali strumenti funzionino, è però essenziale che chi segnala venga tutelato e non isolato, e che le segnalazioni siano oggetto di verifiche serie, non di rituali difensivi. Accanto alle misure organizzative, vi è poi un fronte di prevenzione e di reazione che richiede competenze specialistiche: quello delle indagini aziendali. L’intelligence economica difensiva, quando è svolta da professionisti qualificati e nel rispetto delle norme, consente di raccogliere informazioni sui comportamenti realmente tenuti da concorrenti, partner e talvolta dagli stessi operatori interni. Non si tratta di attività discrezionali o “parallele”, ma di strumenti di tutela che permettono di documentare, con metodi leciti e proporzionati, eventuali atti di concorrenza sleale subiti o agiti, così da adottare rimedi adeguati.
Quando le condotte sleali sono accertate, l’impresa può avvalersi dei rimedi previsti dall’ordinamento: diffide formali per intimare la cessazione degli atti, azioni civili per ottenere provvedimenti di inibizione, ritiro di materiali o prodotti illecitamente realizzati, risarcimento dei danni subiti. Nei casi più gravi, la violazione della proprietà industriale o dei segreti commerciali può integrare fattispecie penalmente rilevanti. È importante sottolineare che il ricorso alle vie giudiziarie non è in contraddizione con una postura improntata alla lealtà: al contrario, rappresenta il legittimo esercizio del diritto di difesa dell’impresa e, indirettamente, un contributo alla stabilità e alla credibilità del mercato nel suo complesso.
Talvolta, tuttavia, l’interesse dell’azienda non è quello di prolungare un contenzioso, ma di riportare la competizione entro limiti accettabili. In questi casi, l’accertamento puntuale dei fatti consente anche soluzioni negoziali: accordi che fissano impegni reciproci, redigono confini chiari tra attività ammesse e comportamenti vietati, prevedono meccanismi di verifica, definiscono tempi e modalità per l’abbandono di pratiche scorrette. Anche qui, la disponibilità di evidenze oggettive, raccolte con metodo, è il presupposto per un confronto equilibrato.
In ultima analisi, la scelta di non essere sleali, pur in presenza di concorrenza sleale, è un atto di consapevolezza che va oltre il singolo affare o il singolo esercizio. Significa decidere che l’identità dell’impresa – fatta di credibilità, coerenza, affidabilità – non è una variabile negoziabile a seconda delle convenienze del momento, ma un patrimonio da preservare. Significa riconoscere che la vera forza competitiva non risiede soltanto nella capacità di produrre beni o servizi, ma nella fiducia che clienti, dipendenti, fornitori e istituzioni ripongono in chi quei beni e servizi propone.
In questo percorso, il supporto di agenzie investigative qualificate, capaci di coniugare rigore giuridico, metodo operativo e competenze tecnologiche, assume un ruolo tutt’altro che marginale. Esse possono coadiuvare l’impresa nel vedere con chiarezza dove altri cercano di confondere, a distinguere tra percezioni e fatti, a trasformare sospetti in evidenze, a scegliere – con piena consapevolezza – se e come reagire.
Anche quando la concorrenza sleale è un fenomeno diffuso, la scelta di non esserlo resta una sfida possibile. È una decisione che richiede coraggio, disciplina, visione; ma è proprio in questo sforzo che si misura la maturità del sistema produttivo e si consolida quella credibilità che, nel lungo periodo, vale più di qualsiasi vantaggio ottenuto per scorciatoia.