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Pillole delle condotte rilevanti nei delitti contro l’industria e il commercio: il limite penale della concorrenza sleale – a cura di Avv. Maria Chiara Zanconi
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Pillole delle condotte rilevanti nei delitti contro l’industria e il commercio: il limite penale della concorrenza sleale
– a cura di Avv. Maria Chiara Zanconi

 


Avv. Maria Chiara Zanconi

Studio Legale Penalisti Associati Zanconi & Zingari

 


 

Il principio di libera concorrenza trova il suo fondamento a livello costituzionale nell’art. 41, primo comma, Cost., il quale afferma che l’iniziativa economica privata è libera, riconoscendo a ogni individuo la possibilità di esercitare un’attività economica, nei limiti espressamente previsti dal secondo comma della medesima disposizione. In tale cornice si è progressivamente affermata la tutela della concorrenza quale naturale espressione della libertà di iniziativa economica privata, funzionale non solo alla protezione del mercato, ma anche all’ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e servizi.

La libertà di concorrenza è stata così riconosciuta quale valore implicito della libertà di iniziativa economica, intesa come libertà “di tutti”, da cui discende, quale naturale corollario, anche il principio di eguaglianza nei rapporti economici.

La repressione delle forme di concorrenza sleale si innesta proprio su questo versante del precetto costituzionale, offrendo una tutela specifica nei confronti di comportamenti imprenditoriali finalizzati ad assicurare indebite posizioni di vantaggio. Condotte che non ledono soltanto l’economia nazionale in astratto, ma risultano idonee a incidere direttamente – e soprattutto – sull’altrui libertà di iniziativa economica.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, la concorrenza sleale assume rilievo penale solo entro confini rigorosamente delimitati. Le condotte di illecita concorrenza sono infatti sanzionate penalmente esclusivamente nelle fattispecie previste dagli artt. 513 e 513-bis c.p., e non trovano un autonomo spazio di repressione al di fuori delle ipotesi caratterizzate dall’impiego di mezzi fraudolenti, ovvero dalla violenza o minaccia, al netto della configurabilità degli altri reati che tipicamente possono venire in linea di contatto come, ad esempio, la truffa o l’estorsione.

La fattispecie di cui all’art. 513 c.p. tutela il libero e normale svolgimento dell’industria e del commercio e punisce il turbamento dell’esercizio di un’attività industriale o commerciale quando esso sia realizzato mediante violenza sulle cose ovvero attraverso l’impiego di mezzi fraudolenti.

Accanto a tale ipotesi, con la legge c.d. Rognoni-La Torre del 1982, adottata nell’ambito delle misure di contrasto alla criminalità organizzata, il legislatore ha introdotto l’ulteriore fattispecie di reato di cui all’art. 513-bis c.p., inizialmente concepita per reprimere comportamenti di matrice mafiosa o comunque a essa riconducibili. La norma nasce, infatti, dall’esigenza, imposta dalla particolare temperie storico-politica segnata dalla penetrazione delle organizzazioni criminali nei settori dell’imprenditoria (c.d. mafia imprenditrice), di contrastare i tipici comportamenti mafiosi volti a scoraggiare la concorrenza mediante ordigni, danneggiamenti o violenze sulle persone, attraverso la previsione di una fattispecie ad hoc. Essa era funzionale a colmare un evidente vuoto di tutela per quelle condotte collocate in una zona di confine tra il delitto di estorsione e la contigua fattispecie di turbata libertà dell’industria o del commercio di cui all’art. 513 c.p.

Nel tempo, tuttavia, la giurisprudenza ne ha progressivamente ampliato l’ambito applicativo, estendendone la funzione di tutela al libero svolgimento dell’iniziativa economica e alla corretta competizione concorrenziale.

È stata così esclusa la necessaria collocazione della condotta nel peculiare contesto della criminalità organizzata, sul rilievo che il riferimento a tali ambienti delittuosi individua soltanto l’ambito nel quale storicamente tali fatti si sono manifestati con maggiore frequenza, ma non ne delimita l’area di applicazione della norma incriminatrice.

La norma incriminatrice colpisce, infatti, il compimento, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza sleale realizzati con violenza o minaccia, senza alcun riferimento alla specificità di un determinato contesto di criminalità organizzata.

Proprio il rigoroso perimetro del fatto tipico, ancorato alla presenza della violenza o della minaccia, rende peraltro difficilmente praticabile sul piano penale la trasposizione di condotte che, pur rilevanti sotto il profilo civilistico o giuslavoristico, non superino tale soglia di offensività.

La giurisprudenza, con la pronuncia delle sezioni unite sentenza n. 13178/2020 ha, infatti, chiarito che la tassatività con cui è stata modellata la fattispecie penale impone che l’intervento punitivo si attivi solo in presenza di una lesione alla libertà di iniziativa economica, realizzata attraverso l’impiego di mezzi violenti o intimidatori.

La condotta descritta dalla norma incriminatrice si colloca all’interno di un’attività imprenditoriale e si fonda essenzialmente sulla natura materiale degli atti che la compongono, ossia sulla loro qualificazione in senso concorrenziale. Il riferimento testuale agli “atti di concorrenza” impone che il giudizio di concorrenza sleale non venga condotto sulla base dell’esame atomistico dei singoli comportamenti, ciascuno dei quali potrebbe anche risultare, isolatamente considerato, di per sé lecito. È invece necessario procedere a una valutazione complessiva dei fatti, alla luce dei principi di correttezza professionale, posto che proprio la loro combinazione può rivelare l’esistenza di una manovra unitaria preordinata ai danni del concorrente.

Tali condotte, inoltre, devono inserirsi in una concreta dialettica concorrenziale, postulando il riferimento al compimento di atti di concorrenza “nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva” che soggetto attivo e soggetto passivo operino nel medesimo ambito di mercato, anche solo in via succedanea, per bisogni dei consumatori affini o complementari, e ciò anche se collocati su livelli economici diversi, come nel rapporto produttore–rivenditore.

In quest’ottica, le Sezioni Unite hanno escluso che gli atti di concorrenza sleale atipici – come il boicottaggio, l’appropriazione di pregi altrui, la disorganizzazione dell’impresa concorrente, l’imitazione servile – pur se sistematici e potenzialmente lesivi, possano raggiungere la soglia di rilevanza penale in assenza di condotte coercitive. Tali pratiche, pur potendo fondare una domanda di risarcimento o inibitoria in sede civile, restano estranee alla sfera penale se non accompagnate da violenza fisica o intimidazione.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha tentato così di dirimere un contrasto interpretativo sorto in ordine all’esatta delimitazione tra l’ambito civilistico della concorrenza sleale, disciplinato dall’art. 2598 c.c., e la sfera penalmente rilevante delineata dall’art. 513-bis c.p., che incrimina gli atti di concorrenza illecita con minaccia o violenza.

Questa scelta interpretativa si basa essenzialmente sul rilievo che l’interesse tutelato consiste nel buon funzionamento dell’intero sistema economico che viene leso da comportamenti violenti o minacciosi idonei ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale anche se La concorrenza sleale è spesso alla base di veri e propri atti di sviamento di clientela capaci di annientare in poco tempo aziende solide e perfettamente in regola sotto tutti i profili contributivi e del lavoro.

La questione posta sotto il profilo penale richiede così di precisare quando una condotta imprenditoriale, pur sleale o distorsiva della concorrenza, oltrepassi il confine della responsabilità civile per divenire penalmente rilevante.

Pertanto, in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che il rilievo penale è circoscritto ai “comportamenti competitivi, posti in essere sia in forma attiva che impeditiva dell’esercizio dell’altrui libertà di concorrenza, che si prestino ad essere realizzati in forme violente o minatorie, sì da favorire o consentire l’illecita acquisizione, in pregiudizio del concorrente minacciato o coartato, di posizioni di vantaggio ovvero di predominio sul libero mercato, senza alcun merito derivante dalle capacità effettivamente mostrate nell’organizzazione e nello svolgimento della propria attività produttiva” (Cass., sez. III, 4 aprile 2025, n. 19683).

In tale prospettiva, l’idoneità della condotta a recare un pregiudizio all’impresa concorrente, attraverso la compressione o l’ostacolo alla sua libertà di autodeterminazione, connota la fattispecie dell’art. 513-bis c.p. nella sua materialità, costituendone un elemento oggettivo essenziale, che si accompagna alla coscienza e volontà di compiere un atto di concorrenza inficiato dal ricorso ai mezzi della violenza o della minaccia. Ne deriva che la condotta penalmente rilevante è quella che determina una situazione di concorrenzialità illecita oggettivamente idonea ad alterare o compromettere l’ordine giuridico del mercato. L’accertamento dei fatti quindi assume una particolare delicatezza e professionalità.

Proprio l’intima connessione richiesta dalla norma incriminatrice tra gli atti di esercizio della libertà di concorrenza, all’interno di un rapporto di competizione economica anche solo potenziale, e le specifiche modalità rappresentate dall’uso della violenza o della minaccia, costituisce il fattore di distorsione delle regole di una contesa che dovrebbe svolgersi su un piano di parità, sino a oltrepassare il limite dell’atto di concorrenza anche nel suo stigma di “slealtà”.

In tal modo viene in rilievo la tipicità di una condotta oggettivamente idonea a falsare i normali meccanismi della competizione economica, che, proprio perché connotata dall’illecito ricorso alla violenza o alla minaccia, assume rilevanza penale integrando la fattispecie incriminatrice, senza che sia necessaria né una reale intimidazione del soggetto passivo né un’effettiva alterazione degli equilibri di mercato. La lesione del rapporto fiduciario ad opera di un dipendente o consulente legato all’ente da un rapporto di collaborazione, per esempio, può tuttavia essere realizzata attraverso condotte di truffa poste in essere prima durante e dopo la relazione con l’azienda, il cui ingiusto profitto nei casi in cui sia sussistente può coincidere con il valore dell’indennità del patto di non concorrenza corrisposto dal datore di lavoro con conseguente danno in capo al datore di lavoro non solo di natura patrimoniale ma anche all’immagine consistente nella lesione della reputazione per perdita del requisito dell’indipendenza nei confronti della clientela.

In presenza di condotte volte a rassicurare un’azienda circa l’astensione dall’esercizio di attività in concorrenza e mantenendo un silenzio maliziosamente serbato in ordine ad attività sleali in essere può configurarsi il reato di truffa contrattuale.

Come ha riconosciuto la Corte di Cassazione, “in tema di truffa contrattuale, anche il silenzio, maliziosamente serbato su circostanze rilevanti ai fini della valutazione delle reciproche prestazioni da parte di colui che abbia il dovere di farle conoscere, integra l’elemento del raggiro, idoneo ad influire sulla volontà negoziale del soggetto passivo” (Cass. pen., sez. II, n. 28791, 18.06.2015).

In materia di truffa contrattuale è ormai pacifico che il reato sia configurabile non soltanto nella fase della conclusione ma anche in quella di esecuzione del contratto ove il danno sussiste anche nell’ipotesi della corresponsione di un giusto corrispettivo a fronte della prestazione fraudolentemente conseguita, posto che l’illecito si realizza per il solo fatto che la parte sia addivenuta alla stipulazione del contratto che altrimenti non avrebbe concluso in ragione degli artifizi e raggiri posti in essere dall’agente (Cass. pen., sez. II, 29.10.2008, n. 47623; Cass. pen., sez. V, 13.01.2006, n. 7193).

Occorre inoltre distinguere la presente fattispecie dal mero inadempimento di natura civilistica ogniqualvolta, come nel caso di specie, la pattuizione contrattuale è qualificata dal dolus in contrahendo che si manifesta attraverso artifizi e raggiri che, intervenendo nella formazione del negozio, inducono la controparte a prestare il proprio consenso: quando cioè sussiste un rapporto immediato di causa ed effetto tra il mezzo o l’espediente fraudolento usato dall’agente (la sottoscrizione di clausole contrattuali di non concorrenza e le rassicurazioni fornite anche attraverso le trattative definite nelle lettere di assunzione tra le parti) e il consenso ottenuto dal soggetto passivo così che questo risulta viziato nella sua libera determinazione (Cass. pen., sez. fer. 13.08.2009, n. 33408).

Il rilievo dell’impiego di “mezzi fraudolenti” sta proprio nel compimento di qualunque azione insidiosa, ingannevole o improntata ad astuzia, idonea a turbare o impedire il normale svolgimento dell’attività industriale o commerciale, rivolta nei confronti di chi esercita l’attività ovvero di terzi, eludendo gli accorgimenti previsti dal primo a difesa della propria impresa (Cass. pen., sez. II, n. 1982/2023).

Tra i mezzi fraudolenti va senz’altro fatto rientrare la condotta di accesso abusivo a sistema informatico oltre che quella di truffa informatica, già ex se penalmente rilevante, in quanto condotte poste in essere con modalità subdole e strumentalmente orientate a eludere i sistemi di protezione aziendale.

Nell’ambito delle condotte rilevanti nella valutazione della concorrenza sleale oltre ai casi menzionati di violenza minaccia e condotte fraudolente assumono rilevo gli atti di appropriazione di segreti industriali quando, per esempio, vengono compiuti tramite sfruttamento o sottrazione di know-how riservato (come segreti aziendali, informazioni riservate, banche dati o codici industriali).

La commissione dei reati in esame, peraltro, non esaurisce l’accertamento della responsabilità in capo alla sola persona fisica autrice delle condotte, ma può estendersi anche all’ente qualora quest’ultimo non abbia adottato presidi e protocolli idonei a prevenire il rischio che i propri apicali o dipendenti pongano in essere atti di concorrenza sleale, in qualunque forma essi si manifestino, purché rientranti nell’ambito dei reati presupposto.

Le fattispecie di cui agli artt. 513 e 513-bis c.p., infatti, rientrano espressamente nel catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25-bis del d.lgs. 231/2001, all’interno della famiglia dei delitti contro l’industria e il commercio. Tale previsione risulta del tutto coerente con la natura e la funzione di queste ipotesi criminose, che si collocano fisiologicamente nel contesto dell’esercizio dell’attività d’impresa e si pongono, dunque, in linea con la ratio della responsabilità da reato degli enti.

Com’è noto, ai sensi del d.lgs. 231/2001, la società risponde dei reati commessi dai propri soggetti apicali o sottoposti nell’interesse o a vantaggio dell’ente qualora non abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, quale insieme strutturato di principi, regole e presidi finalizzati a mitigare il rischio di commissione di tali illeciti.

Come per tutti i reati presupposto, anche per le fattispecie di cui agli artt. 513 e 513-bis c.p. l’ente risponde quando la condotta sia stata posta in essere nel suo interesse, anche solo potenziale, ovvero quando da essa abbia tratto un vantaggio.

Nel caso della concorrenza sleale connotata da violenza, minaccia o frode, tale requisito non presenta particolari difficoltà ricostruttive, risultando logicamente insito nella stessa struttura dell’illecito, che è per definizione funzionale all’acquisizione indebita di un vantaggio competitivo, all’estromissione di un concorrente, all’accaparramento di clientela o, più in generale, al rafforzamento artificioso della posizione dell’impresa sul mercato.

Sul piano sanzionatorio, alla società sono applicabili misure di particolare rilievo, sia di natura pecuniaria sia interdittiva. Per il delitto di cui all’art. 513 c.p. è prevista una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, mentre per la più grave ipotesi di cui all’art. 513-bis c.p. la sanzione pecuniaria può raggiungere le ottocento quote. A quest’ultima si affianca, inoltre, la possibile applicazione di sanzioni interdittive a carico dell’ente, idonee a incidere direttamente sulla sua operatività, sino a comportare, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca di autorizzazioni e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti o contributi, nonché la sospensione dell’attività. Si tratta di misure che, per la loro incidenza strutturale sull’organizzazione aziendale e sull’accesso al mercato, risultano spesso più afflittive della stessa sanzione pecuniaria.

Proprio in ragione della particolare gravità, anche sul piano organizzativo e reputazionale, delle conseguenze sanzionatorie sopra richiamate, è essenziale che in sede di adozione o aggiornamento del Modello 231, l’ente svolga un’accurata attività di risk assessment e di gap analysis, finalizzata alla mappatura delle attività sensibili esposte al rischio di commissione di tali reati e alla valutazione dell’adeguatezza dei presidi già esistenti in termini di rischio inerente e rischio residuo, così da orientare in modo consapevole le scelte di mitigazione dei rischi-reato.

La valutazione delle attività sensibili deve evidentemente essere condotta in relazione allo specifico contesto operativo e alla concreta organizzazione aziendale; nondimeno, in chiave generale, i processi tipicamente esposti ai rischi-reato in esame possono individuarsi, in via esemplificativa, nelle aree commerciali e vendite, nella gestione dei rapporti con concorrenti, clienti strategici e distributori, nelle politiche di pricing e di acquisizione della clientela, nei processi di espansione sul mercato, nonché nelle operazioni di subentro, acquisizione o riorganizzazione delle reti commerciali.

Particolarmente sensibili risultano, inoltre, le fasi di accesso a nuovi mercati, di apertura di nuove sedi operative, di gestione delle crisi aziendali e delle situazioni di accentuata pressione competitiva, contesti nei quali può più facilmente maturare la tentazione di ricorrere a pratiche aggressive o distorsive della normale dialettica concorrenziale. Rilevano, sotto questo profilo, anche i processi di selezione e gestione dei partner commerciali, nonché i rapporti con soggetti che operano in aree geografiche caratterizzate da un maggiore rischio di condizionamento illecito del mercato.

Ne discende che la mappatura dei rischi non può limitarsi a una ricognizione meramente formale delle funzioni aziendali, ma deve estendersi a un’analisi sostanziale delle dinamiche decisionali e delle prassi operative, al fine di intercettare quelle aree nelle quali l’esercizio dell’attività d’impresa può degenerare in forme di competizione illecita penalmente rilevante.

Con riferimento ai delitti di cui agli artt. 513 e 513-bis c.p., il Modello 231 è chiamato a presidiare in modo particolarmente attento l’area delle decisioni e delle condotte commerciali, poiché è proprio in tale ambito che il rischio di degenerazioni illecite della competizione economica tende fisiologicamente a manifestarsi. I presidi non possono, dunque, esaurirsi in enunciazioni di principio, ma devono tradursi in regole operative concrete, idonee a incidere effettivamente sui processi decisionali dell’impresa. Presidi chiaramente documentabili in caso di contenzioso.

Un primo livello di prevenzione è rappresentato dalla formalizzazione dei processi commerciali e decisionali, con particolare riguardo alla definizione delle politiche di acquisizione della clientela, alle strategie di ingresso nei mercati, alle condizioni economiche applicate e alle modalità di gestione dei rapporti con concorrenti, clienti e distributori. La tracciabilità delle decisioni, la chiara individuazione delle responsabilità e la segregazione delle funzioni tra chi negozia e chi controlla costituiscono presidi essenziali per prevenire condotte opache o arbitrarie.

Accanto a ciò, assume rilievo centrale l’adozione di regole comportamentali espresse che vietino in modo chiaro il ricorso a pratiche aggressive, intimidatorie o comunque idonee ad alterare la libera dinamica concorrenziale, anche quando finalizzate al perseguimento di obiettivi economici dell’impresa. Tali regole devono essere recepite nel Codice etico e nelle procedure aziendali e portate a effettiva conoscenza delle funzioni più esposte mediante adeguati flussi informativi.

Di particolare importanza è anche il sistema dei controlli interni, che deve prevedere verifiche periodiche sulle prassi commerciali, sull’andamento delle relazioni con i concorrenti e sulle operazioni di maggiore impatto strategico, quali acquisizioni di rami d’azienda, subentri in contratti, riorganizzazioni delle reti distributive o politiche di pricing particolarmente aggressive. In tali contesti, la presenza di controlli ex ante ed ex post consente di intercettare tempestivamente eventuali criticità.

Un ulteriore presidio fondamentale è rappresentato dalla formazione mirata del personale, in particolare delle funzioni commerciali, direzionali e di sviluppo business, che devono essere rese consapevoli non solo dei limiti civilistici della concorrenza, ma anche del confine oltre il quale le condotte assumono rilevanza penale. La prevenzione, in questo ambito, passa infatti in misura significativa attraverso la diffusione di una cultura della competizione lecita e della correttezza professionale.

Assume, infine, rilievo determinante il funzionamento effettivo dei canali di segnalazione interna, che consentano l’emersione tempestiva di comportamenti a rischio, spesso difficilmente rilevabili attraverso i soli controlli formali. In un ambito, come quello della concorrenza sleale violenta o minacciosa, nel quale le condotte possono svilupparsi in modo occulto e informale, la possibilità di intercettare precocemente segnali di allarme rappresenta un presidio di primaria importanza.

Nel loro complesso, tali misure delineano un sistema di prevenzione che non si limita a ridurre l’esposizione sanzionatoria dell’ente, ma contribuisce a presidiare in modo strutturale la legalità delle dinamiche concorrenziali, rafforzando la credibilità dell’impresa sul mercato e la tenuta complessiva del suo assetto organizzativo.

In conclusione, il quadro normativo e giurisprudenziale in materia di concorrenza sleale penalmente rilevante restituisce l’immagine di un diritto penale di confine, chiamato a intervenire solo quando la fisiologica dialettica competitiva degeneri in forme di aggressione violenta, minacciosa o fraudolenta della libertà economica altrui. Il rigoroso perimetro applicativo degli artt. 513 e 513-bis c.p. conferma, così, che non ogni condotta sleale è penalmente sanzionabile, ma soltanto quella che, per modalità e offensività, risulti idonea a compromettere in modo diretto e distorsivo l’ordine giuridico del mercato.

In tale prospettiva, la responsabilità dell’ente ex d.lgs. 231/2001 rappresenta un fattore di ulteriore rafforzamento sistemico della tutela, spostando l’asse della repressione dall’autore individuale all’organizzazione nel suo complesso. Il Modello 231, lungi dall’essere un mero adempimento formale, diviene così uno strumento essenziale di governo del rischio concorrenziale, capace di presidiare le aree più esposte della vita d’impresa e di orientare l’agire economico entro i confini della legalità. In definitiva, la prevenzione della concorrenza sleale penalmente rilevante non si esaurisce nella minaccia della sanzione, ma si realizza soprattutto attraverso la costruzione di un sistema organizzativo improntato alla trasparenza, alla correttezza professionale e alla leale competizione.

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