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Cassazione Penale, Sez. 4., sentenza n. 25764 del 14/06/2023
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Cassazione Penale, Sez. 4., sentenza n. 25764 del 14/06/2023

Nella responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001, la Corte di Cassazione ha considerato infondata la legittimità costituzionale dell’art. 22 d. lgs. n. 231/2001, in conflitto con gli artt. 3, 24, c. 2 e 111 Cost., in attinenza alla sospetta irragionevolezza della disciplina della prescrizione degli illeciti dell’ente imputato rispetto agli imputati ovvero persone fisiche.

La Corte si è pronunciata nei confronti della responsabilità dell’ente fondata su un illecito amministrativo e ciò deve essere verificato nel processo penale, con l’accertamento del reato in essere dalla persona fisica, non determinando alcun cambiamento della sua natura.

La durata a cui si riferisce il principio costituzionale non deve essere intesa come funzione di un’efficienza, ma come contemperamento dell’efficienza, ove l’ attuazione è rimessa alle opzioni del legislatore. Premettendo che non si può affermare che la prescrizione, come disciplinato nell’art. 22 d.lgs. 231 del 2001, è in contrasto con il principio dell’art. 111, secondo comma, Cost.: In tal contesto il legislatore ha inserito un termine di prescrizione breve, a distanza di cinque anni dalla consumazione dell’illecito, nella dichiarata intenzione di contenere la durata della prescrizione e di non lasciare molto tempo per l’accertamento dell’illecito nel corso delle indagini, stabilendo così, una volta contestato l’illecito amministrativo, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che sottolinea il giudizio , proprio per scongiurare il procedimento a carico degli enti a distanza di tempo dalla commissione del reato e ciò costituisce il presupposto dell’illecito a carico dello stesso, il legislatore del d.lgs. 231/2001 introdusse una specifica disposizione ovvero l’art. 60: non si può procedere alla contestazione dell’illecito amministrativo nel caso in cui il reato presupposto sia già estinto per prescrizione. Ove si verifica la prescrizione del reato presupposto senza che sia stato contestato, l’illecito amministrativo ai sensi dell’art. 59 d.lgs. cit., viene meno la potestà sanzionatoria a carico dell’ente.

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

La sottomissione degli enti che svolgono attività economica alla disciplina del d.lgs. n. 231, in contrasto con il precetto costituzionale, costituisce l’opposta attuazione, evitando così di favorire l’attività sociale e l’iniziativa economica privata rappresentandosi come occasione per agevolare la commissione di reati. Quindi attenzione ad un MOG efficace ed efficiente, che mira sempre alla tutela legale ed economica dell’ente.

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