Tutela giudiziale? La prova dei segreti è in mano al titolare
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
L’importanza dell’implementazione di un processo adeguato a tutela dei segreti commerciali trova conferma espressa nella giurisprudenza. E’ interessante come il Tribunale di Firenze (Ordinanza n. 316 del 6 febbraio 2023) abbia, ad esempio, escluso la sussistenza di trade secret a fronte, non solo della mancata individuazione concreta delle informazioni asseritamente segrete, ma anche per l’inadeguatezza delle misure (tecniche e giuridiche) di “secretazione”. Il Giudice ha, infatti, ritenuto che le tutele interne non distinguessero in modo effettivo tra dati comuni e dati segreti, mancando non solo una contrattualistica idonea ma anche i necessari controlli tecnici granulari e un sistema di tracciabilità utile a dimostrare eventuali esfiltrazioni. Anche le policy aziendali risultavano orientate alla sicurezza informatica generale e non in maniera specifica alla protezione di informazioni segrete come richiesto dalla normativa applicabile (art. 98 CPI). Identica la posizione del Tribunale di Venezia che, con ordinanza del 3 giugno 2023, ha rigettato il ricorso cautelare per inibitoria promosso da una società nei confronti dell’ex dipendente. Ritenendo che non fosse stata provata la sussistenza di alcun segreto commerciale per mandata individuazione e dimostrazione dei presidi a tal fine normativamente previsti, il Giudice ha reputato di non potere ritenere “in alcun modo illecito il comportamento dell’ex dipendente che, assunto presso realtà di impresa concorrente, prenda contatti con clienti e fornitori della ex datrice”.
In applicazione del medesimo principio, con sentenza del 31 dicembre 2024, il Tribunale di Milano ha invece confermato nel merito l’inibitoria e il sequestro già ordinati in fase cautelare, riconoscendo la sussistenza e la violazione dei segreti commerciali azionati. La documentazione sottratta costituiva, infatti, un insieme vasto e organizzato di informazioni tecniche e commerciali della società. Il Collegio giudicante ha così ritenuto che, a fronte dei presidi – contrattuali e tecnici – correttamente implementati, l’impresa che aveva instaurato il procedimento avesse correttamente provato che le informazioni sottratte (inclusi metodi di analisi, layout, parametri di gestione impianti, strategie produttive, prezzi, preventivi, elenchi clienti e valutazioni assicurative) non erano generalmente note nel loro insieme né facilmente accessibili e fornivano un immediato vantaggio competitivo (annullamento dei tempi/costi di R&D, possibilità di offerte mirate) anche per il valore economico delle informazioni “in quanto segrete”.