
Avv. Federica Messina
Esperta di Diritto Vitivinicolo e fondatrice dello Studio Legale M&V
Con la trasformazione digitale, il vigneto diviene un laboratorio nel quale innovazione tecnologica e regolazione europea sono chiamate a convivere, affiancandosi a pratiche e conoscenze tradizionalmente consolidate.
Il vino, emblema del legame tra territorio, tradizione, storia e conoscenza umana, tramandata spesso di generazione in generazione, deve oggi confrontarsi con un ulteriore elemento caratterizzante: il dato.
Pur senza perdere la propria centralità, gli elementi tradizionali della produzione vitivinicola sono ormai affiancati dalla tecnologia, divenuta componente sempre più rilevante della filiera. Non si tratta, infatti, soltanto di un’evoluzione delle tecniche agricole: la digitalizzazione incide sulla stessa struttura giuridica della filiera.
Nei vigneti, sensori installati sul campo rilevano temperatura, umidità del suolo, precipitazioni e condizioni microclimatiche; immagini satellitari e droni consentono di individuare precocemente stress idrici e fitopatie; modelli predittivi possono suggerire quando irrigare, effettuare un trattamento o procedere alla vendemmia. In cantina, sistemi automatizzati controllano la temperatura di fermentazione, l’ossigenazione, la pressatura e altri parametri del processo produttivo.
Accanto ai tradizionali rapporti tra produttore, conferitore, cantina, consorzio e organismo di controllo compaiono, pertanto, nuovi soggetti: produttori di sensori e macchine agricole connesse, fornitori di software, sviluppatori di sistemi di intelligenza artificiale, operatori di piattaforme digitali e prestatori di servizi di tracciabilità.
Da tale trasformazione emerge una domanda alla quale l’interprete è inevitabilmente chiamato a rispondere: chi controlla il patrimonio informativo generato da un vigneto digitalizzato?
Nell’ordinamento europeo la questione non trova risposta in un’unica disciplina, ma deve essere ricondotta a una pluralità di regimi giuridici: protezione dei dati personali, accesso ai dati generati dai prodotti connessi, diritto d’autore sul software, tutela delle banche dati, segreto commerciale, disciplina contrattuale e, laddove siano impiegati sistemi di intelligenza artificiale, AI Act.
Particolare rilievo per l’agricoltura connessa assume il Regolamento (UE) 2023/2854, c.d. Data Act. Il legislatore europeo ricomprende nel paradigma dei prodotti connessi anche beni impiegati nel settore agricolo e attribuisce rilevanza ai dati generati dall’utilizzo di tali prodotti e dei servizi correlati, compresi quelli derivanti dalla sensoristica.
Assume, tuttavia, particolare importanza la distinzione tra i dati generati dall’utilizzo del prodotto connesso e le informazioni ulteriormente elaborate attraverso algoritmi proprietari complessi. Si torna così alla domanda centrale: a chi spettano l’accesso e il controllo dei dati generati dalla vigna?
Si immagini un’azienda vitivinicola che utilizzi una stazione meteorologica connessa e altri dispositivi capaci di generare, attraverso il loro funzionamento, un flusso continuo di dati sulle condizioni ambientali e, indirettamente, sulle operazioni colturali.
Tradizionalmente, il controllo tecnico dell’apparecchiatura poteva tradursi, di fatto, nel controllo dei dati da parte del produttore della macchina o del fornitore della piattaforma. È proprio in questo contesto che si manifesta una delle funzioni centrali del Data Act: riequilibrare le posizioni dei soggetti coinvolti nell’economia dei dati generati dai prodotti connessi.
Il Regolamento disciplina, infatti, la messa a disposizione dell’utente dei dati generati dai prodotti connessi e dai servizi correlati, nonché, a determinate condizioni, la possibilità di renderli disponibili a soggetti terzi. Al contempo, occorre distinguere i dati rientranti nell’ambito del regime di accesso dalle informazioni ulteriormente elaborate mediante algoritmi proprietari complessi, che non risultano automaticamente assoggettate al medesimo regime.
Nel settore vitivinicolo tale distinzione può rivelarsi decisiva. Il valore economico di una piattaforma di viticoltura di precisione, infatti, può risiedere non soltanto nelle migliaia di rilevazioni raccolte, ma soprattutto nella capacità dell’algoritmo di correlarle e trasformarle in una raccomandazione operativa: anticipare un trattamento in una determinata zona del vigneto, irrigare una specifica parcella o individuare il momento più opportuno per la vendemmia.
È dunque nel passaggio dal dato all’informazione elaborata e, successivamente, al know-how algoritmico che si concentra una parte rilevante del valore economico — e del potenziale contenzioso — dell’agricoltura digitale.
In tale scenario assume rilievo anche il Regolamento (UE) 2024/1689, c.d. AI Act. Il Regolamento costruisce la categoria dei sistemi di IA ad alto rischio sulla base dei criteri previsti dall’art. 6 e degli ambiti individuati nell’Allegato III, oltre alle ipotesi concernenti sistemi utilizzati come componenti di sicurezza di determinati prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione e, nei casi previsti, alla valutazione di conformità da parte di terzi.
L’impiego dell’intelligenza artificiale in agricoltura non determina, pertanto, automaticamente l’applicazione del regime previsto dall’AI Act per i sistemi ad alto rischio. Un algoritmo che stimi il momento ottimale della vendemmia, ad esempio, non diviene, per il solo fatto di utilizzare tecniche di IA, un sistema ad alto rischio.
Ciò, tuttavia, non determina l’esistenza di una zona sottratta alla regolazione. Occorre anzitutto verificare se la tecnologia impiegata integri la definizione di «sistema di IA» prevista dal Regolamento e individuare il ruolo assunto dai diversi soggetti coinvolti nella relativa catena del valore, quali fornitori, deployer, importatori, distributori e produttori nei cui prodotti il sistema venga eventualmente integrato.
La qualificazione giuridica può inoltre mutare in funzione dell’impiego concreto del sistema. Si consideri, da un lato, un software destinato esclusivamente a prevedere la maturazione dell’uva e, dall’altro, un sistema utilizzato per assumere decisioni riguardanti lavoratori stagionali, selezione del personale o gestione dei rapporti di lavoro.
In quest’ultimo caso possono assumere rilievo gli ambiti ad alto rischio contemplati dall’Allegato III dell’AI Act e, parallelamente, la disciplina in materia di protezione dei dati personali. La compliance deve, quindi, essere determinata dalla funzione effettivamente svolta dal sistema e non dalla sua mera qualificazione commerciale.
Alla disciplina dell’intelligenza artificiale si affianca un ulteriore problema posto dalla digitalizzazione: la tutela della proprietà intellettuale connessa agli algoritmi utilizzati nella viticoltura di precisione.
A tal fine occorre distinguere almeno quattro possibili oggetti di tutela: il software che implementa il sistema, l’eventuale invenzione tecnologica realizzata mediante il software, la banca dati utilizzata per svilupparlo e, infine, il know-how mantenuto segreto.
La disciplina europea sul software protegge mediante diritto d’autore il programma per elaboratore; le idee e i principi sottostanti, tuttavia, non divengono per ciò solo oggetto di un diritto esclusivo dell’autore. Anche la tutela brevettuale richiede una valutazione autonoma e non coincide con la semplice esistenza di una formula matematica o di un modello predittivo.
Per una società agrotech, il vantaggio competitivo può dunque derivare dalla combinazione di diversi strumenti di tutela: diritto d’autore sul codice, brevetto ove ne ricorrano i presupposti, tutela della banca dati e segreto commerciale sul modello, sui parametri, sulle procedure di training e sulle conoscenze tecniche non divulgate.
Le banche dati possono inoltre beneficiare dello specifico sistema di tutela introdotto dalla Direttiva 96/9/CE, che contempla, al ricorrere dei relativi presupposti, anche un diritto sui generis.
La questione assume una dimensione peculiare nel settore vitivinicolo, poiché il dataset può incorporare anni di esperienza produttiva: correlazioni tra esposizione del vigneto, composizione del terreno, andamento climatico, interventi agronomici, maturazione, fermentazione e caratteristiche del prodotto finale.
Un simile archivio non rappresenta necessariamente una semplice raccolta di numeri, ma può costituire la traduzione digitale del know-how aziendale accumulato nel corso degli anni.
In questo contesto assume particolare importanza la Direttiva (UE) 2016/943 sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate, recepita nell’ordinamento italiano anche mediante interventi sulla disciplina dei segreti commerciali contenuta nel Codice della proprietà industriale.
La Direttiva tutela il know-how e le informazioni commerciali riservate contro la loro acquisizione, utilizzazione e divulgazione illecite, al ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa.
Per una cantina tecnologicamente avanzata possono assumere valore strategico, a seconda delle circostanze, dati di fermentazione, procedure proprietarie di controllo, configurazioni degli impianti, correlazioni tra dati analitici e decisioni enologiche, dataset sperimentali e modelli predittivi.
La protezione del segreto commerciale presuppone, tuttavia, che l’informazione possieda i requisiti richiesti dalla disciplina applicabile e, in particolare, che il soggetto legittimato abbia adottato misure ragionevoli per mantenerla segreta.
È qui che la tutela giuridica incontra la governance aziendale. Clausole di riservatezza nei contratti di sviluppo software, controllo degli accessi, segregazione dei database, sistemi di autenticazione, logging e policy interne costituiscono misure rilevanti sul piano organizzativo e della sicurezza informatica e possono contribuire, al contempo, alla strategia giuridica di tutela del patrimonio informativo.
Il Data Act rende questa interazione ancora più delicata, poiché disciplina l’accesso ai dati generati dai prodotti connessi senza trascurare la protezione dei segreti commerciali. Lo stesso Regolamento richiama la nozione di trade secret della Direttiva 2016/943 e contempla specifiche salvaguardie volte a tutelarne la riservatezza.
Il punto di equilibrio può allora essere individuato nella necessità di favorire la circolazione e l’accessibilità dei dati senza trasformare il diritto di accesso in uno strumento di appropriazione del know-how altrui.
In questa ricostruzione occorre altresì considerare che non tutti i dati prodotti da un vigneto costituiscono dati personali. Informazioni quali la temperatura del terreno, l’acidità del mosto o l’umidità atmosferica, considerate isolatamente, non consentono, nella maggior parte dei casi, di identificare una persona fisica.
La situazione cambia, tuttavia, quando la sensoristica e le piattaforme digitali permettono di associare determinate informazioni a un individuo: si pensi alla localizzazione del conducente di una macchina agricola, alla produttività di un dipendente, ai turni, agli accessi agli impianti, alle operazioni eseguite da uno specifico addetto o alle informazioni utilizzate per valutarne le prestazioni.
In tali ipotesi può trovare applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
La smart winery deve pertanto evitare un errore frequente: considerare l’intero patrimonio informativo aziendale come un insieme indistinto di «dati industriali». Una corretta impostazione richiede, invece, una preliminare mappatura delle diverse categorie di informazioni: dati personali, dati non personali, dati generati dai prodotti connessi, informazioni inferite o elaborate, banche dati protette, segreti commerciali e informazioni soggette a specifici obblighi normativi di conservazione o comunicazione.
È all’interno di questo articolato quadro regolatorio che assumono rilievo anche la blockchain e, più in generale, le tecnologie a registro distribuito.
Se IoT e intelligenza artificiale intervengono prevalentemente nella fase produttiva, le tecnologie a registro distribuito possono incidere in modo significativo sulla tracciabilità.
Un QR code o un altro identificativo applicato alla bottiglia può collegare il prodotto fisico alla relativa storia digitale. A ciascun lotto potrebbero così essere associati eventi verificabili: origine delle uve, ingresso in cantina, trasformazioni, imbottigliamento, movimentazioni, controlli e distribuzione.
Il potenziale per il settore vitivinicolo è significativo, soprattutto se si considera che la tracciabilità può costituire uno strumento utile a documentare il rispetto delle condizioni che legittimano l’uso di una denominazione protetta e a contrastare fenomeni di contraffazione.
Il quadro europeo delle indicazioni geografiche è stato significativamente riformato dal Regolamento (UE) 2024/1143, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli. La normativa mira a rafforzare e razionalizzare il sistema di protezione dei nomi collegati, per qualità, caratteristiche o reputazione, a una determinata origine geografica.
Nel settore vitivinicolo, il disciplinare di una DOP o IGP costituisce il riferimento essenziale per verificare le condizioni di produzione e contempla elementi quali le caratteristiche del vino, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, l’area geografica, le rese massime, le varietà di uve e il legame con il territorio.
Sotto il profilo giuridico, la tracciabilità digitale può quindi assumere una funzione probatoria e organizzativa di particolare interesse, rendendo più tempestiva e verificabile la documentazione delle operazioni rilevanti ai fini della conformità. Ciò, naturalmente, senza modificare di per sé il disciplinare né sostituire l’autorità o l’organismo competente per i controlli.
Occorre tuttavia evitare una delle semplificazioni più diffuse nel dibattito tecnologico: immutabilità del registro non significa veridicità del dato.
Una blockchain può rendere estremamente difficile l’alterazione retroattiva di un’informazione registrata. Non può però garantire, da sola, che l’informazione immessa all’origine fosse corretta. Se un operatore associa deliberatamente a un lotto di vino un’origine falsa, il registro può conservare in maniera tecnicamente impeccabile un’informazione non veritiera.
La qualità della tracciabilità digitale dipende, pertanto, dall’affidabilità del collegamento tra il mondo fisico e il registro digitale. Per tale ragione, la filiera vitivinicola dovrebbe integrare diversi livelli di garanzia: identificazione certa degli operatori, sensoristica affidabile, controlli documentali, procedure di validazione, audit, identificativi dei lotti, sistemi antifrode e, quando opportuno, analisi fisico-chimiche.
La funzione della blockchain non consiste, quindi, nel sostituire tali strumenti, bensì nel rafforzarne l’architettura probatoria.
La digitalizzazione può risultare particolarmente efficace anche nel contrasto alla contraffazione. Una bottiglia che utilizzi abusivamente una denominazione non danneggia soltanto il singolo produttore, ma incide sulla reputazione collettiva associata al territorio e altera il sistema di fiducia sul quale si fondano le indicazioni geografiche.
In tale scenario, identificativi digitali e registri distribuiti possono consentire a produttori, consorzi, distributori e — secondo differenti livelli di accesso — consumatori di verificare la corrispondenza tra il prodotto e le informazioni certificate.
La tecnologia può inoltre facilitare l’individuazione di anomalie: duplicazione di codici identificativi, volumi commercializzati incompatibili con quelli certificati, movimentazioni anomale o divergenze tra dati di produzione e prodotti immessi sul mercato.
Il registro digitale può così trasformarsi da semplice strumento logistico in un’infrastruttura funzionale alla tutela della denominazione geografica. Anche in questo caso, tuttavia, la progettazione giuridica deve accompagnare quella tecnologica.
Occorre stabilire chi sia legittimato a inserire informazioni nel registro, chi le validi, quali dati siano accessibili, quali debbano rimanere riservati, per quanto tempo debbano essere conservati e quale valore possa essere attribuito alle registrazioni in caso di controversia.
Una prospettiva di particolare interesse riguarda, inoltre, la possibilità di tradurre alcune prescrizioni del disciplinare in regole verificabili automaticamente. Si pensi a un sistema capace di segnalare che la resa registrata supera la soglia prevista oppure che una determinata operazione non appare coerente con i requisiti applicabili.
Ciò non significa, tuttavia, trasformare l’intero disciplinare in codice informatico. Molte caratteristiche rilevanti ai fini di una denominazione non sono riducibili a un comando binario «vero/falso». Si pensi agli elementi organolettici, alle valutazioni tecniche, alle eccezioni normative e alle attività di controllo che continuano a richiedere interpretazione e giudizio umano.
Il rapporto tra code e law deve, pertanto, essere impostato correttamente: il codice può implementare determinate prescrizioni normative, ma non necessariamente coincide con la norma giuridica.
In caso di divergenza tra regola informatica e fonte normativa, sarà quest’ultima — unitamente alla sua corretta interpretazione — a determinare gli obblighi giuridici. La distinzione assume particolare importanza quando smart contract o sistemi automatizzati siano in grado di produrre conseguenze operative immediate sulla classificazione o sulla movimentazione di un lotto.
Una parte considerevole dei problemi descritti, peraltro, non emerge soltanto in sede contenziosa, ma prende forma già nel momento della negoziazione del contratto tra l’azienda vitivinicola e il fornitore tecnologico.
Un contratto relativo a una piattaforma di precision farming dovrebbe pertanto disciplinare questioni quali: chi può utilizzare i dati raccolti nel vigneto; se e a quali condizioni il provider possa impiegarli per addestrare i propri modelli; se possa aggregarli con quelli di aziende concorrenti; quali diritti di esportazione spettino al produttore alla cessazione del rapporto; in quale formato debbano essere restituiti i dati; chi conservi i dataset; come siano protetti i segreti commerciali; come venga allocata la responsabilità in caso di raccomandazione algoritmica errata; quali livelli di servizio siano garantiti durante vendemmia e vinificazione; chi sia responsabile degli aggiornamenti del sistema e quali obblighi di sicurezza gravino sulle parti.
Si tratta di questioni che un tradizionale contratto di licenza software poteva talvolta lasciare in secondo piano, ma che nell’agricoltura connessa assumono carattere centrale.
A tali interrogativi si aggiunge il problema del vendor lock-in. Un’azienda che abbia raccolto per dieci anni informazioni sul proprio vigneto potrebbe trovarsi economicamente dipendente dalla piattaforma che conserva, organizza e interpreta tali dati. Si tratta di informazioni che possono assumere un’importanza non soltanto tecnica, ma anche concorrenziale.
Anche sotto questo profilo il Data Act assume rilievo, disciplinando l’accesso e l’uso dei dati provenienti dai prodotti connessi e introducendo altresì disposizioni relative, tra l’altro, ai servizi di trattamento dei dati e all’interoperabilità.
Allargando, infine, la prospettiva dalla singola impresa all’intero sistema delle denominazioni, emerge un ulteriore interrogativo: chi dovrebbe governare l’infrastruttura digitale di una denominazione?
Il nuovo quadro europeo sulle indicazioni geografiche attribuisce rilievo all’azione collettiva dei produttori nella gestione e nella protezione dell’indicazione geografica.
La questione presenta una chiara dimensione strategica. Lasciare integralmente la gestione dell’infrastruttura a un operatore tecnologico privato potrebbe generare forme di dipendenza; una governance collettiva potrebbe invece consentire ai produttori di definire standard comuni, livelli di accesso e procedure di interoperabilità, mantenendo al contempo separati e protetti i dati commercialmente sensibili delle singole imprese.
La prospettiva futura potrebbe quindi essere quella di una vera data governance della denominazione: standard comuni di tracciabilità, identità digitale dei lotti, protocolli condivisi e procedure capaci di consentire controlli affidabili senza rendere accessibili ai concorrenti informazioni protette o coperte da segreto commerciale.
Giunti all’ultimo passaggio della «filiera digitale», può affermarsi che la trasformazione tecnologica non sostituisce il terroir con l’algoritmo. Introduce, piuttosto, un nuovo livello infrastrutturale attraverso il quale il valore del territorio può essere misurato, documentato, comunicato e protetto.
Il vigneto connesso produce contemporaneamente uva e dati. La cantina automatizzata produce vino e know-how digitale. La bottiglia connessa può diventare il terminale di una catena informativa capace di ricostruire l’origine e le trasformazioni del prodotto.
AI Act, Data Act, GDPR, disciplina dei segreti commerciali, proprietà intellettuale e normativa sulle indicazioni geografiche costituiscono ormai componenti di un medesimo ecosistema regolatorio.
Per i produttori, la sfida consiste nel conservare il controllo strategico sul patrimonio informativo senza rinunciare ai benefici dell’innovazione; per le società agrotech, nel progettare soluzioni che incorporino compliance, interoperabilità e tutela della riservatezza fin dall’origine; per i consorzi e gli organismi di controllo, nel comprendere in quale modo la tecnologia possa rafforzare — senza sostituire — il sistema delle certificazioni e delle verifiche.
Per i giuristi, infine, il cambiamento è ancora più significativo.
La domanda non riguarda più soltanto chi abbia prodotto il vino, dove siano state coltivate le uve e se siano state rispettate le prescrizioni del disciplinare. Occorre interrogarsi anche su chi abbia generato il dato, chi possa accedervi, quale algoritmo lo abbia interpretato, quale soggetto controlli tale algoritmo e quale affidabilità giuridica possa essere attribuita alla storia digitale della bottiglia.
La prossima frontiera della tutela delle denominazioni potrebbe dunque consistere proprio in questo: non soltanto garantire che il vino provenga dal territorio dichiarato, ma assicurare che l’infrastruttura digitale chiamata a dimostrarlo sia affidabile e giuridicamente governata.
Nell’enologia digitale, infatti, la tracciabilità non è più soltanto la storia del prodotto: è anche la storia verificabile del dato che accompagna il prodotto.
È in questo punto di congiunzione che tradizione e tecnologia cessano di apparire come elementi antagonisti e diventano parti complementari di un medesimo sistema di tutela.