Richiamo disciplinare per uso cellulare
I contratti collettivi di categoria prevedono norme specifiche per la procedura di contestazione dell’illecito disciplinare e l’irrogazione della relativa sanzione. Incombe sul datore di lavoro l’affissione del codice disciplinare in luogo accessibile ai lavoratori.
In via generale, la procedura di contestazione è retta dal principio dell’immediatezza che trova fondamento nell’art. 7, terzo e quarto comma, della legge n. 300/1970 che riconosce al lavoratore il diritto di difesa da garantirsi nella sua effettività al fine che lo stesso lavoratore possa contrastare più efficacemente il contenuto delle accuse rivoltegli dal datore di lavoro.
Si deve inoltre considerare il giusto “affidamento” del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione “disciplinare”, dato che l’esercizio del potere disciplinare, non è per il datore un obbligo bensì una facoltà.
Nella fattispecie, non credo che l’illecito sia di natura tale da giustificare un provvedimento di licenziamento, che rappresenta la sanzione più grave tra i provvedimenti disciplinari.
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