COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
La Cassazione torna a dettare i limiti del Modello Organizzativo 231 di cui aveva già preteso la forma “sartoriale” in base alle caratteristiche dell’ente, perché solo un modello così calibrato può dirsi effettivamente idoneo allo scopo preventivo del rischio-reato e quindi capace di garantire efficacia esimente (Cass. pen., Sez. VI, n. 23401/2022).
La specificità del Modello, tuttavia, non deve farlo diventare un manuale di dettaglio tecnico-operativo.
Così recentemente la Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 30039 del 13 maggio 2025, ha precisato che il Modello deve svolgere una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, senza trasformarsi in un documento tecnico-applicativo.
Il Modello deve richiamare le procedure aziendali e coordinarvisi, assicurando coerenza del sistema dei controlli e tracciabilità delle decisioni, ma senza sostituirsi alle procedure, che rimangono e devono rimanere strumenti tecnici e operativi.
Le previsioni del Modello devono, infatti, mantenere un carattere generale e sistematico, perché la loro finalità è garantire che ogni decisione venga assunta secondo criteri di legalità, trasparenza e rispetto dei flussi informativi.
Contestare al Modello una formulazione “generica” significa, in realtà, rimproverargli proprio la caratteristica che ne costituisce l’essenza: essere uno strumento di governance, non un corpus di istruzioni operative.
Un Modello che scendesse nel dettaglio tecnico eccederebbe le proprie funzioni e finirebbe per risultare inadeguato sul piano sistemico e organizzativo.