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Art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/90 (TUS)
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Art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 346/90 (TUS)

Il passaggio generazionale nelle società italiane beneficia di importanti agevolazioni fiscali, spesso confermate da sentenze favorevoli della Corte di Cassazione, a condizione che l’operazione sia finalizzata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale e non sia una mera pianificazione fiscale elusiva. Il trasferimento di aziende, rami di azienda, quote sociali o azioni a favore dei discendenti e del coniuge è esente da imposte di successione e donazione.

Per ottenere l’agevolazione, la Cassazione ha chiarito che i beneficiari devono proseguire l’attività d’impresa e detenere il controllo della società per almeno 5 anni.

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

Il passaggio generazionale anche controllato è un processo strategico fondamentale per garantire la continuità aziendale, che può essere anche affiancato ed accompagnato da un’attività investigativa per tutelare il patrimonio e verificare la reale competenza o affidabilità dei successori. In sintesi, l’investigatore privato agisce come un soggetto terzo che fornisce dati oggettivi (KPI, informazioni) atti a supportare le decisioni strategiche nel passaggio di consegne.

Il Punto n°2 – 2026

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