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Il congedo parentale serve alla cura del figlio, non ad altre attività: la Cassazione conferma il licenziamento di un dipendente sorpreso a lavorare nello stabilimento balneare della moglie, mentre il figlio restava a casa con nonni e babysitter.
L’uomo sosteneva di essersi trattenuto solo per poche ore e senza continuità, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il suo ricorso, chiarendo che il congedo parentale è un diritto finalizzato esclusivamente alla cura del bambino. Qualsiasi attività diversa, anche se episodica, costituisce abuso del diritto e una violazione del principio di buona fede contrattuale, sia nei confronti del datore di lavoro — privato ingiustamente della prestazione e leso nella fiducia riposta nel dipendente — sia nei confronti dell’ente previdenziale, con l’indebita percezione dell’indennità e lo sviamento dell’intervento assistenziale dalla sua funzione tipica.
La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza sui permessi ex legge 104/1992, sottolineando che anche un uso episodico improprio del congedo è sufficiente a compromettere il rapporto fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
IL CASO
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa nei confronti del lavoratore che aveva utilizzato i permessi previsti dal congedo parentale per aiutare la moglie a gestire il proprio stabilimento balneare, affidando il figlio ad altre persone.
IL RICORSO
La difesa del lavoratore contestava il fatto che, nei 46 giorni di congedo parentale, solo in 5 giorni era stato notato nel lido senza la presenza dei figli e solo per poche ore, sostenendo che l’abuso si configurerebbe solo in caso di attività che presentino carattere di sistematicità e continuità.
LA RISPOSTA DELLA CORTE
La Cassazione ha contestato questa interpretazione, ricordando che il congedo parentale, previsto dal decreto legislativo n. 151 del 2001, è un’astensione dal lavoro finalizzata esclusivamente alla cura diretta del bambino. La Corte ha inoltre affermato che non rileva il carattere episodico della condotta: è sufficiente lo sviamento dalla finalità legittima per configurare un illecito grave, capace di incrinare irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
PRINCIPI RISPETTATI
- Gli articoli 2 e 3 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) relativi ai controlli sul lavoratore, poiché si trattava di controlli difensivi legittimi e non di controllo diretto dell’attività lavorativa.
- Il diritto di difesa e correttezza nelle procedure disciplinari, poiché la contestazione è risultata tempestiva e la motivazione del licenziamento sufficientemente specifica, essendo richiamata in modo dettagliato nella nota disciplinare e nella lettera di licenziamento.
- La tutela della privacy del lavoratore, dato che il controllo investigativo è stato attivato su fondato sospetto di illeciti e nel minor grado di invasività possibile.
PERCHÉ AFFIDARSI A INVESTIGATORI ESPERTI
Un’attività investigativa realmente conforme richiede metodo e rigore: pianificazione accurata, corretta individuazione della base giuridica, definizione chiara delle finalità, raccolta selettiva e proporzionata dei dati, conservazione limitata nel tempo. Solo così si tutelano i legittimi interessi aziendali senza compromettere i diritti fondamentali della persona.