Qualificare un licenziamento come disciplinare rappresenta, anche con la normativa vigente, una delle più complesse e controverse problematiche del diritto del lavoro.

Licenziamento disciplinare: che cos’è?

Il licenziamento disciplinare può essere intimato dal datore di lavoro al prestatore per motivi legati al comportamento individuale del lavoratore  ed è regolato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/1970 (Sanzioni disciplinari).

La sentenza n.204 del 30 novembre 1982 della Corte costituzionale non fornisce però la nozione di licenziamento disciplinare, ma sancisce che ad esso si applicano i primi 3 commi dell’art. 7 Statuto dei lavoratori. 
Per il trattamento del licenziamento disciplinare esistono due filoni di orientamento giuslavorista: quello formalistico, che ritiene disciplinare solo il licenziamento previsto nel codice disciplinare, e l’orientamento ontologico che ritiene disciplinare qualsiasi licenziamento per inadempimento colpevole, anche se non previsto dal codice disciplinare. La tesi ontologica si è nel tempo consolidata in giurisprudenza e nella maggior parte della dottrina (cfr. Sentenza Cassazione n.4823 del 01/06/1987).

L’iter del licenziamento disciplinare

L’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori indica la procedura e i limiti da osservare per la contestazione ad un lavoratore degli illeciti disciplinari compiuti dal lavoratore stesso e per le irrogazioni delle sanzioni stesse.

L’iter da seguire prevede i seguenti passi:

  1. Contestazione dell’addebito al lavoratore nei 5 giorni successivi alle sanzioni disciplinari per far sì che il lavoratore possa difendersi.
  2. Il lavoratore a cui è stato addebitato il licenziamento disciplinare può difendersi, per discolparsi, per iscritto o facendosi sentire personalmente dal datore di lavoro; può inoltre farsi assistere da un rappresentante sindacale del sindacato a cui aderisce o dar mandato.
  3. Se il codice disciplinare e le sanzioni non sono state esposte in luogo pubblico in modo che il lavoratore non ne sia venuto a conoscenza, determina che il datore di lavoro non può irrogare sanzioni disciplinari e in caso di licenziamento la nullità del licenziamento disciplinare.
  4. Il licenziamento disciplinare è nullo quando non viene osservata la procedura disciplinare e viene applicato l’art.18 dello statuto dei lavoratori.
  5. In seguito a sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione si è consolidato l’istituto del licenziamento ontologicamente disciplinare, irrogato in seguito a comportamenti che pur non essendo elencati nel codice disciplinare contrattuale sono però lesivi degli obblighi del lavoratore di fedeltà,diligenza,obbedienza o che configurano inadempienze di obblighi contrattuali (Sentenza Cassazione n.40/1986).
  6. Attualmente i licenziamenti disciplinari sono riconducibili al licenziamento per giusta causa e al licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Come cambia l’art. 18 per il licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare per ragioni soggettive per la nuova riforma spetta al giudice valutare o il reintegro in alcuni casi o l’indennizzo in altri casi. Il testo della nuova Riforma del lavoro approvato al Senato il 31 maggio 2012 è consultabile sul sito istituzionale qui.

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