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Licenziamento disciplinare: art. 7
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Licenziamento disciplinare: art. 7

Qualificare un licenziamento come disciplinare rappresenta, anche con la normativa vigente, una delle più complesse e controverse problematiche del diritto del lavoro.

Licenziamento disciplinare: che cos’è?

Il licenziamento disciplinare può essere intimato dal datore di lavoro al prestatore per motivi legati al comportamento individuale del lavoratore  ed è regolato dall’art. 7 legge 300 70 dello Statuto dei lavoratori (Sanzioni disciplinari).

La sentenza n.204 del 30 novembre 1982 della Corte costituzionale non fornisce però la nozione di licenziamento disciplinare, ma sancisce che ad esso si applicano i primi 3 commi dell’art. 7 Statuto dei lavoratori. 
Per il trattamento del licenziamento disciplinare esistono due filoni di orientamento giuslavorista: quello formalistico, che ritiene disciplinare solo il licenziamento previsto nel codice disciplinare, e l’orientamento ontologico che ritiene disciplinare qualsiasi licenziamento per inadempimento colpevole, anche se non previsto dal codice disciplinare. La tesi ontologica si è nel tempo consolidata in giurisprudenza e nella maggior parte della dottrina (cfr. Sentenza Cassazione n.4823 del 01/06/1987).

L’iter del licenziamento disciplinare

L’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori indica la procedura e i limiti da osservare per la contestazione ad un lavoratore degli illeciti disciplinari compiuti dal lavoratore stesso e per le irrogazioni delle sanzioni stesse.

L’iter da seguire prevede i seguenti passi:

  1. Contestazione dell’addebito al lavoratore nei 5 giorni successivi alle sanzioni disciplinari per far sì che il lavoratore possa difendersi.
  2. Il lavoratore a cui è stato addebitato il licenziamento disciplinare può difendersi, per discolparsi, per iscritto o facendosi sentire personalmente dal datore di lavoro; può inoltre farsi assistere da un rappresentante sindacale del sindacato a cui aderisce o dar mandato.
  3. Se il codice disciplinare e le sanzioni non sono state esposte in luogo pubblico in modo che il lavoratore non ne sia venuto a conoscenza, determina che il datore di lavoro non può irrogare sanzioni disciplinari e in caso di licenziamento la nullità del licenziamento disciplinare.
  4. Il licenziamento disciplinare è nullo quando non viene osservata la procedura disciplinare e viene applicato l’art.18 dello statuto dei lavoratori.
  5. In seguito a sentenze della Corte costituzionale e della Cassazione si è consolidato l’istituto del licenziamento ontologicamente disciplinare, irrogato in seguito a comportamenti che pur non essendo elencati nel codice disciplinare contrattuale sono però lesivi degli obblighi del lavoratore di fedeltà, diligenza, obbedienza o che configurano inadempienze di obblighi contrattuali (Sentenza Cassazione n.40/1986).
  6. Attualmente i licenziamenti disciplinari sono riconducibili al licenziamento per giusta causa e al licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Come cambia l’art. 18 per il licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare per ragioni soggettive per la nuova riforma spetta al giudice valutare o il reintegro in alcuni casi o l’indennizzo in altri casi. Il testo della nuova Riforma del lavoro approvato al Senato il 31 maggio 2012 è consultabile sul sito istituzionale qui.

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