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Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 31/07/2023, n. 23295
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Cassazione Civile, Sez. Lavoro, 31/07/2023, n. 23295

Il concetto di «molestia sessuale» in ambito lavorativo

La Suprema Corte ha considerato legittimo il licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva rivolto «allusioni verbali e gestuali a sfondo sessuale» ad una collega.
La condotta è stata qualificata come molestia sessuale, in quanto comportamento indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e a violare la dignità della lavoratrice.

  • Non rileva l’assenza di una effettiva volontà offensiva (la tutela è fondata sulla oggettività del comportamento e dell’effetto prodotto).
  • Non rileva che il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico.
  • Non rileva che alla condotta non siano seguite aggressioni fisiche a contenuto sessuale (la nozione di molestia risulta integrata dal carattere comunque indesiderato della condotta).

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

Una pronuncia di grande importanza ed apertura nella direzione di una valutazione puntuale e rigorosa di condotte che non devono trovare spazio in azienda, poiché la criminogenesi sottovalutata di certe allusioni potrebbe anche sfociare in derive ben più dolorose e talvolta anche tragiche.

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