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Uomo e tecnologia. Altra sinergia complessa: intelligenza artificiale e diritto d’autore – a cura di Avv. Gilberto Cavagna
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Uomo e tecnologia. Altra sinergia complessa: intelligenza artificiale e diritto d’autore – a cura di Avv. Gilberto Cavagna


Avv. Gilberto Cavagna

Studio Legale BIPART


 

Il progresso tecnologico ha da sempre posto il diritto di fronte a nuove sfide, costringendolo a un continuo esercizio di adattamento e interpretazione. L’arrivo e la rapida diffusione delle intelligenze artificiali generative rappresentano oggi una delle sfide più complesse (e affascinanti) di questo dialogo.

La capacità di questi sistemi di produrre di tutto, tra cui, testi, immagini, musiche e contenuti audiovisivi di elevata qualità ha riacceso il dibattito sulla natura della creatività e sulla titolarità dei diritti d’autore. Tuttavia, un’analisi del quadro normativo e giurisprudenziale italiano ed europeo rivela una linea di continuità: anche il diritto d’autore rimane un baluardo dell’ingegno umano, e la tecnologia, per quanto sofisticata, non assurge al ruolo di creatore, ma continua a essere qualificata come strumento. L’Uomo resta al centro.

Il fondamento della tutela autorale: il carattere creativo come impronta personale.

Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno che sono il risultato di un’attività creativa umana, ovvero capaci di riflettere la personalità del suo autore, attraverso scelte libere, creative e originali di quest’ultimo. La giurisprudenza ha da tempo infatti chiarito che la creatività, in senso giuridico, non coincide di creazione, originalità e novità assoluta, ma con l’esistenza di un apporto personale, anche minimo, dell’autore.

Quando un’opera è generata autonomamente da un sistema di IA, la questione di chi debba essere considerato l’autore diventa complessa, potendo ravvisarsi l‘”autore” nell’AI stessa, nello sviluppatore del software, nel costitutore del sistema, sulla falsa riga della tutela accordata al costitutore di una banca dati, e/o financo nel proprietario del dataset utilizzato per il training dell’AI.

In modo coerente con l’assetto normativo, si ritiene tuttavia che il diritto d’autore non possa essere applicato in assenza dell’intervento umano diretto, relegando l’IA a mezzo/strumento che agevola il conseguimento della creazione. Come di fatto è, almeno il più delle volte.

Di fronte all’emergere di opere generate tramite IA e alla sfida che comporta, il legislatore italiano ha scelto di non rivoluzionare l’impianto esistente, ma di integrarlo con una precisazione che chiarisce la gerarchia tra uomo e macchina.

Il Senato ha infatti recentemente approvato la prima legge nazionale sull’Intelligenza Artificiale. L’impianto normativo mira a garantire un pieno allineamento con le norme dell’UE (regolamento UE 2024/1689), fornendo allo stesso tempo ulteriori disposizioni nazionali in alcuni settori particolari come sanità, lavoro e giustizia, prospettando un approccio antropocentrico, ovvero nel rispetto della democrazia, dei diritti fondamentali e dell’accessibilità e sicurezza informatica.

Il legislatore ha escluso categoricamente la possibilità di un “autore-macchina”, riaffermando che la fonte della creatività e, di conseguenza, della titolarità dei diritti, è e deve essere umana. La paternità dell’opera non deriva dalla mera generazione di un output, ma dalle scelte, dalle direttive, dalla selezione, dalla rielaborazione e dalla visione complessiva che l’autore umano imprime nel processo creativo.

La questione della paternità delle opere generate con IA si articola peraltro su due livelli interconnessi: l’addestramento dei modelli e la generazione dell’output.

L’AI, per “svilupparsi”, ha infatti bisogno di esercitarsi su milioni di testi, immagini e dati, molti dei quali protetti dal diritto d’autore e il cui utilizzo non dovrebbe avvenire in assenza del consenso dei rispettivi titolari. La Direttiva UE sul Diritto d’Autore nel Mercato Unico Digitale 2019/790 permette infatti l’estrazione e la riproduzione di testo e dati a condizione di aver ricevuto accesso legittimo a tali contenuti senza riserva di utilizzazione da parte del titolare dei relativi diritti.

Quanto alla generazione, se l’output dell’IA è una riproduzione pedissequa o comunque una rielaborazione banale di opere presenti, non solo non sarà un’opera originale, ma costituirà una violazione dei diritti sulle opere preesistenti. La tutela autorale sorgerà, invece, quando l’utente umano utilizzerà l’IA come strumento per dare forma a una propria visione creativa. Le scelte relative al soggetto, allo stile, alla composizione, la selezione tra diverse opzioni generate, e soprattutto la successiva rielaborazione e il perfezionamento dell’output, costituiscono quel “lavoro intellettuale dell’autore” che la legge riconosce come fondamento del diritto.

Le sentenze sul punto sono ancora poche e, per lo più, all’estero.

In Italia, un precedente giurisprudenziale, pur non riguardando direttamente l’IA, ha tuttavia offerto una prima analogia illuminante: si tratta del caso dell’opera grafica “The Scent of the Night” dell’architetto Chiara Biancheri, utilizzata senza autorizzazione come scenografia per il Festival di Sanremo 2016 organizzato e trasmesso da RAI. La RAI si era difesa sostenendo, tra le altre cose, la difficoltà nel reperire l’autore di un’immagine trovata online.

La Corte di Cassazione, confermando le decisioni di merito, ha invece respinto tale argomentazione, affermando che la paternità era facilmente rintracciabile e che la disponibilità online non affievolisce in alcun modo la tutela legale e, per quanto rileva, confermando il carattere creativo dell’opera sottolineando come l’utilizzo di un software per generare un’immagine “è pur sempre compatibile con l’elaborazione di un’opera dell’ingegno” e non pregiudica un eventuale apporto creativo da parte dell’autore, che avrebbe solo comportato “un accertamento di fatto per verificare se e in qual misura l’utilizzo dello strumento [il software, N.d.R.] avesse assorbito l’elaborazione creativa dell’artista che se ne è avvalsa”.

Sulla scorta di quanto recentemente indicato dalla Cassazione occorrerà quindi distinguere tra opere generate da sistemi di intelligenza artificiale, rispetto alle quali l’apporto creativo dell’autore sia marginale, e opere generate attraverso sistemi di AI rispetto alle quali l’elaborazione creativa dell’autore rivesta invece un rilievo significativo: solo in questo caso infatti l’opera sarà pacificamente tutelabile dal diritto d’autore mentre nel primo caso occorrerà verificare, di volta in volta, se il gradiente creativo attribuito all’autore sia sufficiente a far sorgere la tutela autoriale e se la titolarità debba essere riconosciuta all’utilizzatore del sistema di intelligenza artificiale o, piuttosto, al programmatore che ha effettuato le configurazioni funzionali alla creazione.

Conclusioni.

Il quadro giuridico, anziché creare figure ibride di “autori artificiali”, ha scelto di rafforzare la propria pietra angolare: la tutela è riservata all’ingegno umano e alla sua espressione creativa. L’IA, con le sue straordinarie capacità, rimane uno strumento potente nelle mani dell’uomo, un amplificatore di possibilità creative, ma non la fonte della creatività stessa.

L’essere umano dunque al centro, fruitore ma gestore delle innovazioni tecnologiche. Un uomo che si avvale di strumenti regolamentati, protetti e gestiti dall’uomo stesso tra figure professionali del mondo legali, in grado di tutelare ogni parte coinvolta, quella umana, quella tecnologia, quella aziendale.

La sfida futura per giuristi, giudici e creatori non sarà quindi quella di attribuire diritti alle macchine, ma di affinare gli strumenti per proteggere, verificare e gestire, nel complesso dialogo tra uomo e algoritmo, l’impronta insostituibile del “lavoro intellettuale dell’autore”, vero e unico titolare del diritto di essere riconosciuto come tale.

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