
Avv. Paola Demichelis
Prato & Partners Avvocati Associati
Giro di vite su contraffazione e frode nel commercio, maggiore chiarezza sull’origine dei prodotti offerti ai clienti. Più attenzione per gli esercenti: previste pene fino a 3 anni di reclusione e sanzioni amministrative fino a 500.000 €.
Nuovi interventi legislativi, sia in Italia che in Europa, su marchi, prodotti alimentari e bevande: cresce l’attenzione sulla qualità dei prodotti offerti ai consumatori e, parallelamente, aumentano le sanzioni per chiunque offra ingannevolmente al pubblico prodotto di qualità scadente – spacciandoli per prodotti “di marca” – o comunque differenti da quelli indicati sul contenitore e sull’etichetta.
Le nuove norme interessano sicuramente gli esercizi pubblici e, tra questi, i bar: è importante, perciò, che gli esercenti non somministrino ai clienti prodotti diversi da quelli offerti tramite le insegne, i materiali pubblicitari (tovagliolini, espositori, cartelloni) ed i listini. Questi ultimi, in particolare, dovranno essere trasparenti ed attendibili quanto alle marche dei prodotti offerti, ai loro ingredienti ed alla loro provenienza.
Un discorso a parte, in particolare, merita di essere fatto per il caffè.
Capita sempre più spesso, infatti, che gli esercenti, per ridurre i costi, inconsapevoli delle conseguenze a cui possono andare incontro, offrano ai clienti (anche implicitamente, tramite i marchi presenti su tazzine, macchine, insegne, tovagliolini, ecc.) una determinata marca di caffè, rinomata e prestigiosa (che il cliente, quindi, si aspetta di ricevere e di gustare), ma – in realtà – il prodotto effettivamente servito nella tazzina sia un altro, spesso di qualità più scadente, acquistato ad un costo inferiore presso “discount” o rivenditori analoghi.
Come si è detto, spesso questa condotta commerciale avviene, per logiche di contenimento dei costi, ma è importante per gli esercenti sapere che offrire al cliente/consumatore un prodotto per un altro, oppure un prodotto che sia “[…] per origine, provenienza, qualità o quantità, diverso da quella dichiarata o pattuita” integra il reato di “frode nell’esercizio del commercio”, punito dall’art 515 c.p. con “la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro”.
A seconda della condotta dell’esercente, poi, potranno anche configurarsi reati più gravi quali quelli di “contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”, punito dall’art 473 c.p. “con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000”, di “vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine”, punito dall’art. 516 c.p “con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro” e, infine, la “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”, sanzionata dall’art 517 c.p. “con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000”.
Non solo: il produttore del caffè potrebbe agire contro l’esercente per il risarcimento del danno da contraffazione del marchio, di notevole valore economico, ed eventualmente per concorrenza sleale; infine, in seguito alla riforma del procedimento di fronte all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, la somministrazione di un caffè diverso per “la natura del prodotto” e per le sue caratteristiche principali, quali “la composizione, […], il metodo […] di fabbricazione, […] e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto” potrebbe configurare la condotta di “pratica commerciale ingannevole”, sanzionata con importi fino a 50.000 € e, nel caso in cui da tale condotta possa derivare un rischio per la salute del consumatore (ad esempio nel caso in cui il caffè “scadente” contenga una quantità eccessiva di ocratossina A), la sanzione può arrivare fino a 500.000 €.
Infine, è bene ricordare che l’esercente che pone in essere le predette condotte commerciali ingannevoli, oltre ad essere penalmente perseguibile per i reati sopra descritti, corre anche il rischio di essere ritenuto civilmente responsabile per i danni che potrebbero derivare al fornitore di caffè sia per il calo delle vendite dovute alla somministrazione di un prodotto (caffè) qualitativamente inferiore a quello pubblicizzato sia per il conseguente danno all’immagine del fornitore medesimo.
Senza poi contare che normalmente i contratti di somministrazione di caffè, stipulati tra fornitore ed esercente, prevedono già clausole punitive e risarcitorie (cosiddette “penali”) a carico dell’esercente che dovesse essere sorpreso a offrire al pubblico un prodotto (caffè) diverso da quello pubblicizzato attraverso l’insegna o altro materiale (tazzine, tovaglioli, ecc.).
In Europa il commissario europeo per l’agricoltura, Marianne Fischer Boel, ha recentemente proposto alla Commissione Europea una riforma strutturale delle norme in materia di etichettatura e provenienza geografica di cibi e bevande. Questa riforma, che seguirà un percorso parallelo alla proposta di Regolamento sulla “fornitura di informazioni alimentari ai consumatori” (quasi da due anni all’esame del Parlamento Europeo), produrrà sicuramente un’ulteriore intensificazione dei controlli sulla provenienza dei prodotti offerti ai consumatori e, soprattutto, sulla corrispondenza tra quanto offerto ai clienti e quanto, in realtà, effettivamente consegnato.
Alla luce di questo scenario, perciò, è molto importante evitare di correre inutili rischi, soprattutto vista la gravità delle sanzioni previste dal legislatore: in Italia, come in Europa, le riforme investono con forza su qualità e trasparenza.
Diversamente, evidenze producibili in giudizio di queste condotte criminose, accertabili attraverso servizi investigativi mirati rappresentano certamente un validissimo supporto nella prevenzione e repressione di un fenomeno sempre più dannoso e dilagante.