COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista, consistenti nella promozione e commercializzazione – nei punti vendita Lidl e mediante il sito internet www.lidl.it – delle proprie linee di pasta di semola di grano duro a marchio “Italiano” e “Combino”, mediante confezioni che rappresentano in maniera ingannevole le caratteristiche di tale pasta, enfatizzando sulla parte frontale l’italianità del prodotto, in assenza di adeguate e contestuali indicazioni sull’origine anche estera del grano duro impiegato nella produzione della pasta. Numerosi studi e ricerche, condotti anche per conto della Commissione Europea, hanno evidenziato come i consumatori italiani attribuiscano, ben più del consumatore medio europeo, un grande rilievo all’informazione sull’origine del prodotto alimentare e delle materie prime, anche per ragioni legate al tema della sicurezza alimentare. Per i consumatori italiani l’origine del prodotto alimentare rappresenta un aspetto di particolare importanza nella scelta degli alimenti. Una recente indagine europea ha mostrato che l’origine del prodotto alimentare è la variabile di scelta maggiormente considerata dagli italiani al momento dell’acquisto del cibo (è indicata dal 62% dei consumatori italiani, contro il 53% della media UE) e che ha un’importanza ben superiore al prezzo. Da questa disamina poi la sanzione per pratica commerciale ingannevole.