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Licenziamento legittimo per chi svolge attività fisica incompatibile con lo stato di malattia: via libera ai controlli investigativi.
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Licenziamento legittimo per chi svolge attività fisica incompatibile con lo stato di malattia: via libera ai controlli investigativi.

 

Avv. Jacopo Moretti
Partner Trifirò & Partners Avvocati

 

 


Il Tribunale di Pisa (n. 61/2026) ha recentemente dichiarato legittimo il licenziamento di una dipendente che svolgeva attività fisica incompatibile con quanto dichiarato ai medici per l’ottenimento dei certificati di malattia. Neppure le 4 visite fiscali erano riuscite a disvelarla, mentre lo svolgimento di indagini investigative private ha permesso di accertare l’insussistenza di inabilità al lavoro per ragioni di salute.

1. Il caso: l’addio al nubilato durante la malattia.

La vicenda riguarda una dipendente vittima di un incidente stradale in itinere che, ottenuta in pronto soccorso diagnosi di “contusioni lievi”, si era assentata dal lavoro per vari mesi a causa di un dolore alla caviglia sinistra, a sua detta, provocato dall’incidente. Il datore di lavoro, dubitando della veridicità dei successivi certificati medici perché incongruenti rispetto alla valutazione medica iniziale, si affidava ad un’agenzia investigativa: il report redatto mostrava – in più occasioni – la donna passeggiare per ore “in totale e completa disinvoltura senza portare alcun tutore e senza accusare alcun dolore o fastidio al piede”, festeggiando in tal modo persino il proprio addio al nubilato con le amiche.

2. Il principio chiave: la lesione del vincolo fiduciario prevale sul divieto di licenziamento in concomitanza di matrimonio.

La sentenza opera una valutazione di gravità della condotta tenuta dalla lavoratrice, ma anche circa la legittimità della sanzione espulsiva in quanto erogata nel periodo di divieto di licenziamento, che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio e fino all’anno dalla celebrazione dello stesso, ai sensi dell’art. 35, D.lgs. n. 198/2006. Il Tribunale ha ritenuto infondata la presunzione di discriminazione: la prova circa la “fraudolenta simulazione” della malattia, infatti, costituisce giusta causa di licenziamento fondata su colpa grave della lavoratrice e, così, supera il divieto di licenziamento in concomitanza di matrimonio (v. art. 35, co. 5, D.lgs. n. 198/2006).

3. Focus sui controlli investigativi. Il Giudice ha dichiarato il rapporto investigativo allegato dalla Società non solo legittimo ma dirimente.

La relazione investigativa, infatti, ha permesso di dimostrare “l’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente” (poi confermata anche dalla CTU), così superando sia i certificati sottoscritti dal medico di base sia l’inabilità al lavoro confermata dal medico fiscale. In particolare, il Tribunale si è così pronunciato: la “relazione investigativa allegata al fascicolo di parte resistente, la quale legittimamente è stata condotta essendo la stessa volta alla dimostrazione dell’insussistenza di una situazione atta a ridurre la capacità lavorativa del dipendente (così, Cass. civ., 11697/2020)”.

4. Implicazioni per le Aziende.

La sentenza offre importanti spunti operativi per la gestione del personale:

  • è possibile ricorrere a investigazioni mirate su comportamenti extralavorativi quando vi siano sospetti fondati di illeciti;
  • l’abuso di istituti come la malattia rappresenta una condotta di particolare gravità;
  • la giusta causa ex art. 2119 c.c. supera il divieto di licenziamento in concomitanza di matrimonio.

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