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L’esportazione e la tutela del Made in Italy, oneri ed onori  – a cura di Avv. Fabio Maria Giarda
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L’esportazione e la tutela del Made in Italy, oneri ed onori – a cura di Avv. Fabio Maria Giarda


Avv. Fabio Maria Giarda

Socio Studio Legale Giarda

 

 


Il Made in Italy rappresenta uno dei principali asset competitivi dell’economia italiana sui mercati internazionali, contribuendo significativamente alla reputazione economica del Paese.

La sua tutela è sempre più spesso esposta a rischi, legati alla contraffazione e al mancato rispetto delle normative; occorre quindi una conoscenza delle norme che tutelano non soltanto i consumatori ma “l’interesse generale concernente l’ordine economico nazionale”.

Sempre più importanza assume quindi l’analisi del rischio paese e una corretta due diligence, finalizzata anche ad una precisa valutazione dei partner commerciali e dei fornitori.

In questa ottica decisiva si sta rivelando l’adozione di sistemi di compliance aziendale, tra cui i modelli organizzativi previsti dal D. Lgs. 231/2001, anche in ragione del fatto che tra i reati presupposto che potenzialmente possono far sorgere una responsabilità amministrativa in capo alla società vi sono fattispecie penali riferibili al tema in trattazione (art. 25 bisDelitti contro l’industria e il commercio” con riferimento alla violazione degli articoli 515, 517, 517 ter e quater c.p.).

La corretta adozione di questi modelli, attraverso la predisposizione di dettagliate procedura aziendali conseguenti all’analisi dei rischi, può consentire alle imprese di prevenire ed evitare responsabilità.

Quanto alle fattispecie rilevanti astrattamente configurabili, occorre da un lato inquadrare correttamente le stesse nel nostro ordinamento, dall’altro affrontare il tema della importanza della diligenza del soggetto importatore, che, se provata, può portare ad escluderne qualunque tipo di responsabilità nell’ipotesi di contraffazione.

Nel nostro ordinamento sono previste potenzialmente tre ipotesi che sanzionano penalmente o amministrativamente differenti condotte.

L’articolo 4 comma 49 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e l’articolo 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) contemplano ipotesi di reato, mentre il comma 49 bis del medesimo articolo della legge sopracitata prevede una fattispecie punita con sanzione amministrativa.

La differenza tra le ipotesi è stata oggetto di numerose sentenze della Corte Suprema di Cassazione; la più chiara fra tutte è la numero 21256/2014 (Cass. Pen., Sez. III del 05/02/2014).

La fattispecie penale punisce la “commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine”, mentre quella amministrativa la “fallace indicazione” punita è integrata attraverso “l’uso del marchio (…) con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull’origine”, in assenza di “indicazioni precise ed evidenti sull’origine o provenienza estera” o “senza essere accompagnati da attestazione (…) circa le informazioni (…) sulla effettiva origine estera del prodotto”.  

Quando il marchio “ha di per sé dunque natura decettiva”, trova sicuramente applicazione la sanzione penale.

La sentenza n. 5847/2022 (Cass. Pen., Sez. II, 04/02/2022) elenca una lunga, seppur sommaria, casistica in cui appare integrata la fattispecie penale: la stampigliatura “made in Italy” su prodotti e merci non originari dall’Italia, l’utilizzo di un’etichetta del tipo “100% made in italy”, “100% Italia”, “tutto italiano” o “full made in Italy”, l’uso di segni, figure e quant’altro che induca il consumatore a ritenere, anche in presenza dell’indicazione dell’origine o provenienza estera della merce, che il prodotto sia di origine italiana, nonché l’uso ingannevole del marchio aziendale da parte dell’imprenditore titolare o licenziatario, in modo “da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto sia di origine italiana ai sensi della normativa Europea sull’origine”.

Una recentissima sentenza ha poi affermato il principio che il reato di cui all’artt. 517 c.p. “non è configurabile, per insussistenza dell’elemento oggettivo della “messa in circolazione”, nel caso di merce proveniente da Stato estero, destinata ad altro Stato estero, mai uscita dalla sfera della disponibilità del detentore, non destinata al mercato interno e nemmeno presentata (o destinata ad essere presentata) alla dogana”. (Cass. Pen., Sez. III, 20/02/2025, n. 20191).

Con riferimento, invece, alla diligenza del soggetto importatore, che può portare ad escluderne la responsabilità, rilevanti sono le indicazioni fornite al momento dell’ordine; nel caso di specie, infatti, “la società importatrice aveva fatto un’ordinazione specificando che la merce doveva recare l’etichetta made in china e, di conseguenza, non aveva motivo di attivarsi al momento dello sdoganamento della merce per formulare l’attestazione; la Corte ha poi  ritenuto giustificato l’affidamento della società importatrice circa la possibilità di identificare la provenienza del prodotto” (Cass. Civ., Sez. II, 22/10/2025, n. 28041).

Il Punto n°3 – 2026

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