La concorrenza sleale è un fenomeno diffuso nel mercato, ma non sempre costituisce un reato. Molte condotte scorrette tra imprese, pur essendo illecite, rientrano nell’ambito civile e non in quello penale.
Comprendere quando la concorrenza sleale è reato e quando invece ci si trova di fronte ad atti di rilevanza civile è fondamentale per individuare correttamente i rimedi e le strategie di tutela. In linea generale, l’ordinamento italiano distingue nettamente tra comportamenti contrari alla correttezza professionale, disciplinati dal diritto civile, e condotte più gravi che, per modalità e offensività, incidono sulla libertà di iniziativa economica altrui e assumono rilevanza penale.
Atti di concorrenza sleale: cosa prevede la legge
Gli atti di concorrenza sleale trovano la loro disciplina principale nell’art. 2598 del Codice Civile, che individua una serie di comportamenti vietati tra imprese concorrenti: condotte idonee a creare confusione tra operatori economici, diffusione di informazioni denigratorie, appropriazione dei pregi di un concorrente.
Accanto a queste ipotesi tipiche, la norma introduce anche una clausola generale che vieta tutti i comportamenti contrari ai principi di correttezza professionale e idonei a danneggiare un’altra impresa.
Queste condotte, tuttavia, non sono automaticamente reati. Nella maggior parte dei casi danno luogo a responsabilità civile e possono essere contrastate attraverso diffide, azioni inibitorie o richieste di risarcimento del danno.
Quando la concorrenza sleale diventa reato
Affinché la concorrenza sleale assuma rilievo penale, è necessario un salto qualitativo nella gravità della condotta. Nel nostro ordinamento, i principali riferimenti sono gli artt. 513 e 513-bis del Codice Penale.
Il primo punisce il turbamento dell’industria o del commercio realizzato mediante violenza sulle cose o mezzi fraudolenti. Rientrano in questa fattispecie, per esempio, la diffusione sistematica di false informazioni per escludere un concorrente da una procedura di gara o da un mercato specifico, quando la condotta sia tale da alterare concretamente il libero svolgimento dell’attività economica. Il secondo, invece, punisce gli atti di concorrenza illecita compiuti con violenza o minaccia nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o produttiva. Rientrano in questa ipotesi, per esempio, le intimidazioni rivolte a fornitori o clienti per impedire loro di intrattenere rapporti con il concorrente, o le pressioni dirette a costringere un’impresa ad abbandonare un determinato territorio o segmento di mercato.
La giurisprudenza ha chiarito che il confine tra illecito civile e reato è molto preciso: non basta che una condotta sia scorretta o dannosa, ma è necessario che sia accompagnata da elementi coercitivi o fraudolenti tali da incidere sulla libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente.
Il confine tra illecito civile e penale secondo la giurisprudenza
Il tema del confine tra atti e reati di concorrenza sleale è stato oggetto di importanti chiarimenti giurisprudenziali.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13178/2020, hanno precisato che la rilevanza penale è limitata ai casi in cui la condotta imprenditoriale sia caratterizzata dall’uso di violenza o minaccia e sia idonea a comprimere la libertà economica del concorrente. Pratiche come il boicottaggio sistematico, l’imitazione servile o la disorganizzazione dell’impresa rivale — anche se gravi e reiterate — non superano la soglia penale in assenza di elementi coercitivi.
Questo ha conseguenze pratiche rilevanti: significa che la stragrande maggioranza dei casi di concorrenza sleale, inclusi quelli che coinvolgono dipendenti infedeli o sottrazione di know-how, si risolve in sede civile o giuslavoristica. La valutazione non deve essere effettuata in modo isolato sui singoli comportamenti, ma considerando l’insieme delle condotte e il contesto competitivo in cui si inseriscono. Solo una ricostruzione complessiva può far emergere un disegno unitario finalizzato a ottenere un vantaggio indebito.
Un profilo ulteriore, spesso sottovalutato, riguarda le condotte fraudolente interne all’impresa, come nel caso della cosiddetta truffa contrattuale. La giurisprudenza ha riconosciuto che anche il silenzio maliziosamente mantenuto su circostanze rilevanti può integrare un raggiro quando esiste un obbligo di informazione, per esempio in presenza di patti di non concorrenza violati in modo occulto.
Casi pratici: quando non è reato e quando può diventarlo
Nella pratica, la maggior parte degli atti di concorrenza sleale resta confinata nell’ambito civile. Accade, per esempio, quando un’impresa utilizza strategie comunicative simili a quelle di un concorrente, si aggancia alla sua reputazione, oppure tenta di acquisire clientela sfruttando informazioni non pubbliche.
Diverso è il caso in cui la condotta sia realizzata con strumenti più aggressivi. Alcune situazioni in cui la concorrenza sleale può assumere rilevanza penale includono:
- minacce o intimidazioni a un concorrente, a suoi fornitori o clienti per costringerlo ad abbandonare un mercato o un territorio;
- ricorso alla violenza contro persone o cose per impedire l’esercizio dell’attività altrui;
- diffusione di false informazioni mediante mezzi fraudolenti per turbare il normale svolgimento dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- accessi abusivi ai sistemi informatici aziendali finalizzati a sottrarre dati strategici (art. 615-ter c.p.), in concorso con la condotta di concorrenza sleale;
- violazione occulta di patti di non concorrenza accompagnata da artifici o raggiri, configurabile come truffa contrattuale.
In questi casi, il comportamento non si limita a violare le regole della correttezza professionale, ma altera in modo diretto e distorsivo il funzionamento del mercato.
Il ruolo della responsabilità dell’ente e della prevenzione
La distinzione tra illecito civile e penale ha implicazioni rilevanti non solo per le singole persone fisiche coinvolte, ma anche per l’ente nel cui interesse o a cui vantaggio la condotta è stata realizzata. Il d.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati commessi da soggetti che agiscono in nome e per conto dell’impresa.
I reati contro l’industria e il commercio rientrano tra i reati-presupposto che possono far scattare la responsabilità dell’ente. Questo significa che se un dipendente, un dirigente o un collaboratore commette uno di questi reati nell’interesse o a vantaggio dell’azienda, l’impresa stessa può essere destinataria di sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, di misure interdittive come la sospensione dell’attività o l’esclusione da contratti pubblici.
L’unico strumento di esonero dalla responsabilità riconosciuto dalla norma è l’adozione e l’efficace attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) adeguato a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. In assenza di questo presidio, l’ente risponde in modo sostanzialmente automatico.
Sul piano pratico, questo si traduce in alcune misure concrete che le imprese esposte a rischi di concorrenza sleale dovrebbero adottare:
- mappatura dei processi aziendali a rischio (area commerciale, gestione clienti, rapporti con fornitori e partner);
- adozione di procedure interne che regolino l’accesso e la gestione delle informazioni riservate;
- clausole contrattuali di riservatezza e patti di non concorrenza con dipendenti e collaboratori;
- sistemi di tracciabilità degli accessi ai sistemi informatici e ai dati sensibili;
- formazione periodica del personale sui rischi di concorrenza sleale e sulle condotte vietate;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) che monitori l’applicazione del Modello.
La prevenzione non è solo un obbligo di compliance: è anche una scelta strategica. Un’impresa che ha adottato un Modello 231 adeguato e può dimostrare la propria diligenza organizzativa si trova in una posizione significativamente più solida, sia in sede di eventuale procedimento penale sia nei confronti di clienti, partner e investitori.
Cosa fare in caso di concorrenza sleale
Quando si sospetta un caso di atti di concorrenza sleale, è fondamentale procedere con un’analisi strutturata dei fatti. La distinzione tra illecito civile e reato richiede una valutazione tecnica e giuridica approfondita.
È importante raccogliere elementi probatori, analizzare il contesto competitivo, verificare il ruolo dei soggetti coinvolti e comprendere se la condotta presenti caratteristiche di fraudolenza, violenza o minaccia. In molti casi, il supporto di professionisti specializzati in investigazioni aziendali consente di ricostruire in modo preciso le dinamiche e di individuare la strategia più efficace, sia in sede stragiudiziale sia in eventuale contenzioso.
Comprendere se la concorrenza sleale è reato o meno non è solo una questione giuridica, ma una scelta strategica per la tutela dell’impresa e della sua posizione sul mercato.
Domande frequenti
La concorrenza sleale è sempre un reato?
No, la concorrenza sleale non è sempre un reato. Nella maggior parte dei casi si tratta di un illecito civile disciplinato dall’art. 2598 c.c. Diventa reato solo quando è accompagnata da violenza, minaccia o mezzi fraudolenti tali da incidere sulla libertà di iniziativa economica altrui.
Quando la concorrenza sleale diventa penale?
La concorrenza sleale diventa penale quando la condotta è realizzata con violenza, minaccia o mezzi fraudolenti e risulta idonea a ostacolare l’attività economica del concorrente. In questi casi si applicano gli artt. 513 e 513-bis del Codice Penale. A questi si possono aggiungere altri reati autonomi, come l’accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615-ter c.p.) o la truffa contrattuale, quando le circostanze lo consentono.
Come distinguere tra illecito civile e reato?
La distinzione dipende dalla gravità e dalle modalità della condotta. Se il comportamento è contrario alla correttezza professionale ma non presenta elementi coercitivi o fraudolenti rilevanti, si tratta di illecito civile. Se invece incide in modo diretto e aggressivo sulla libertà economica altrui, può configurarsi un reato.