Ecco alcune delle domande più frequenti rivolte dai privati sul tema dei licenziamenti e dimissioni per giusta causa.
Nelle dimissioni per giusta causa bisogna dare preavviso?
Le dimissioni per giusta causa per definizione non esigono preavviso.
In caso di dimissioni per giusta causa si può ottenere lo stipendio in attesa dei tempi burocratici del tribunale?
In caso di dimissioni per giusta causa si può certamente richiedere, qualora ne sussistano i requisiti di contribuzione, l’indennità di disoccupazione.
Come comportarsi in caso di atteggiamento ingiurioso e molesto da parte del datore di lavoro?
Un accertato atteggiamento ingiurioso e molesto da parte del datore di lavoro, unitamente alle ipotesi di mobbing, può legittimare le dimissioni per giusta causa del lavoratore. In tal caso il dipendente avrà diritto a percepire l’indennità sostitutiva del mancato preavviso, l’indennità di disoccupazione ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, nonché il risarcimento dell’eventuale danno specifico da mobbing.
Dipendente assunto a tempo indeterminato può licenziarsi senza dare preavviso?
Nel caso di un’anzianità di servizio di almeno 5 anni sono sufficienti per un III° livello 30 giorni di calendario, fino a dieci anni 45 giorni, oltre i dieci anni 60 giorni. Senza dare alcun preavviso verrà addebitata al lavoratore la relativa indennità di mancato preavviso.
Chi decide se sussiste o meno una giusta causa per il licenziamento?
La valutazione della sussistenza o meno di una giusta causa di licenziamento spetta al Giudice del Lavoro, il quale, può analizzare e considerare solamente i fatti avvenuti fino al momento della comunicazione del licenziamento o delle motivazioni date. Di conseguenza, per il così detto “principio dell’immutabilità dei motivi di licenziamento”, non hanno rilevanza i fatti e le motivazioni non comunicati o comunicati in modo tardivo.