Privacy Policy
Cookie Policy
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
Torna a Insights

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Licenziamento per giustificato motivo

In base alla disciplina della legge del 15 luglio 1996 n.604, dello Statuto dei lavoratori e della legge 11 maggio 1990 n.108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), il datore di lavoro può licenziare un dipendente ricorrendo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o collettivo.
Secondo le stesse normative invece il lavoratore resta libero di recedere dal rapporto in qualunque momento e senza bisogno di dover giustificare la propria decisione.
Il licenziamento per giusta causa è possibile in presenza di fatti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, mentre il licenziamento per giustificato motivo si ha quando si verifica una ragione inerente all’attività produttiva o dell’organizzazione del lavoro, ovvero un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro o la sua sopravvenuta inidoneità fisiopsichica.

La definizione di giustificato motivo si trova nell’Art. 3 della legge del 15 luglio 1996 n.604:

1. Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

L’articolo 3 della legge n.604 del 15/07/1996, dopo aver fornito la nozione di giustificato motivo soggettivo quando si è in presenza di “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali” definisce oggettivo il licenziamento determinato “da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.

Licenziamento per giustificato motivo individuale e collettivo
In alcuni casi, la causa determinante il licenziamento può essere data da una riorganizzazione dell’attività lavorativa in azienda, da motivi legati all’attività produttiva (come ad esempio innovazioni tecnologiche, variazione dei cicli produttivi, e così via), oppure da una crisi aziendale.
Quando l’azienda, per vari motivi, non ricava più utilità dal lavoro svolto da un determinato dipendente, o, in generale, da una categoria di dipendenti, procede al licenziamento per giustificato motivo, per ragioni di natura economica o tecnica.
In caso di licenziamento di un solo dipendente si parla di “licenziamento individuale”, mentre nel caso in cui il licenziamento interessi cinque o più lavoratori nell’arco di 120 giorni, si parla di “licenziamento collettivo” e il datore è tenuto ad osservare la specifica disciplina prevista.

Casistiche
Elenchiamo alcuni casi di giustificato motivo oggettivo, esclusa la casistica di rientro nella nozione di licenziamento collettivo:

  • L’azienda chiude l’attività produttiva
  • Soppressione di quel determinato posto di lavoro
  • Innovazione tecnologica con introduzione di nuovi macchinari che necessitano di minori interventi umani
  • Outsourcing o affidamento di servizi a imprese esterne.

Oltre alle cause di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo, da oltre 60 anni Axerta si occupa di investigazioni aziendali tutelando i diritti di aziende e organizzazioni. Siamo stati ospiti in trasmissioni televisive nazionali e internazionali, guardale qui

Altre news da Axerta

Corte di Cassazione sentenza n. 28704, 17/07/2024 – Frode in commercio senza la marcatura CE

Corte di Cassazione sentenza n. 28704, 17/07/2024 – Frode in commercio senza la marcatura CE

Tutela del know how e best practices – a cura di Avv. Alberto Camusso

Tutela del know how e best practices – a cura di Avv. Alberto Camusso

Tribunale Venezia, sentenza n. 1482, 18/08/2023 – Diritto industriale e concorrenza sleale

Tribunale Venezia, sentenza n. 1482, 18/08/2023 – Diritto industriale e concorrenza sleale

Trib. Milano, Sez. II 25/01/2024 – La corretta definizione della colpa dell’organizzazione

Trib. Milano, Sez. II 25/01/2024 – La corretta definizione della colpa dell’organizzazione