Licenziamento per giustificato motivo
In base alla disciplina della legge del 15 luglio 1996 n.604, dello Statuto dei lavoratori e della legge 11 maggio 1990 n.108 (Disciplina dei licenziamenti individuali), il datore di lavoro può licenziare un dipendente ricorrendo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo o collettivo.
Secondo le stesse normative invece il lavoratore resta libero di recedere dal rapporto in qualunque momento e senza bisogno di dover giustificare la propria decisione.
Il licenziamento per giusta causa è possibile in presenza di fatti così gravi da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, mentre il licenziamento per giustificato motivo si ha quando si verifica una ragione inerente all’attività produttiva o dell’organizzazione del lavoro, ovvero un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro o la sua sopravvenuta inidoneità fisiopsichica.
La definizione di giustificato motivo si trova nell’Art. 3 della legge del 15 luglio 1996 n.604:
1. Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Licenziamento per giustificato motivo soggettivo
Il giustificato motivo soggettivo si ha in presenza di “un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali”. La definizione di licenziamento per giustificato motivo soggettivo richiama in modo evidente quanto contenuto nel codice civile all’articolo 1445 che ammette la risoluzione del contratto nel caso in cui si verifichi un inadempimento “di non scarsa importanza”.
Casistiche
Nel caso di giustificato motivo soggettivo rientrano le seguenti situazioni:
- Insubordinazione del dipendente verso i suoi superiori
- Assenza ingiustificata prolungata per oltre quattro giorni consecutivi
- Il dar luogo a una rissa fuori dai reparti di lavorazione, ma comunque all’interno degli spazi aziendali
Differenze tra licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo
Anche nel licenziamento per giusta causa si fa riferimento all’inadempimento, ma il discrimine tra le due nozioni di giusta causa e giustificato motivo, per l’interpretazione che prevale in giurisprudenza, è quello di associare l’elemento soggettivo alla giusta causa collegato al dolo o alla colpa gravissima. Il giustificato motivo soggettivo, invece, a differenza della giusta causa (che non permette nemmeno temporaneamente la prosecuzione del rapporto di lavoro) mantiene al lavoratore il diritto al preavviso ovvero all’indennità di mancato preavviso.
Quindi la differenza risiede principalmente nella minore o maggiore gravità del comportamento del dipendente e nel fatto che in presenza di giustificato motivo soggettivo il datore di lavoro deve dare un periodo di preavviso (e nel caso non lo conceda deve pagare un’indennità di mancato preavviso al dipendente), mentre in presenza di giusta causa il rapporto di lavoro viene interrotto immediatamente e non è prevista alcuna indennità.
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