Relativamente ai controlli di cui la presente pronuncia, la stessa Corte ha escluso che fosse configurabile la violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori atteso che, come già accertato dal Tribunale, il controllo sul computer aziendale della dipendente si era reso necessario per verificare l’origine del virus che aveva infettato il sistema informatico dell’azienda criptando dati e causandone in parte irrimediabilmente la perdita. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale evidenziando che il giudice dell’opposizione aveva ritenuto sproporzionata la sanzione irrogata. Diversamente dal giudice dell’opposizione, però, la Corte di merito ha ritenuto che l’ingente numero di accessi ad internet aveva natura ludica e privata. Inoltre ha posto in rilievo che non era stata provata la sincronizzazione con il computer aziendale di dispositivi mobili, così svalutando il rilievo dell’ora notturna alla quale erano stati eseguiti alcuni accessi, e che dai numerosi accessi ad internet per fini personali era risultata frammentata la prestazione lavorativa resa in maniera discontinua, in modo da svilire la qualità dei compiti a lei affidati. Ha poi ritenuto provata l’intenzionalità della condotta e proporzionata la sanzione in relazione alla avvenuta violazione dell’art. 33 del c.c.n.l. applicato dall’azienda.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
La sentenza in esame ha accertato infatti che con il suo comportamento la lavoratrice aveva consapevolmente trasgredito alle indicazioni date dall’azienda con riguardo all’uso degli strumenti informatici, indicazioni delle quali era stata compiutamente resa edotta, così sottraendo energie alla prestazione lavorativa ed incrinando irrimediabilmente la fiducia datoriale in relazione alla correttezza del futuro adempimento della prestazione, tenuto conto anche della sanzione disciplinare già irrogatale nel 2013 per una violazione che presentava analogie con quella contestata corroborando la valutazione di gravità della condotta.