La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7293/2023, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato ad un autista di bus che, durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa, utilizzava il display esterno del mezzo per diffondere un messaggio no-vax.

Un autista di autobus veniva licenziato per aver utilizzato, senza alcuna autorizzazione aziendale, il sistema di bordo per la tabellazione della vettura aziendale assegnata per lo svolgimento del servizio di linea per divulgare un messaggio di dissenso all’obbligo vaccinale. Ancora, il lavoratore pubblicava la foto del bus su Facebook e, sotto al commento di un utente che scriveva che l’autista meritava il licenziamento, rispondeva con la seguente frase “ci hanno provato in tutti i modi ma per loro insolenza gli ho sfilato 40.000 euro con i quali mi sono fatto casa nuova ahahah”.

La datrice di lavoro licenziava il lavoratore evidenziando che la sua condotta, che costituiva un chiaro abuso dei mezzi e degli strumenti aziendali messi a disposizione del lavoratore, pregiudicava il possibile utilizzo del mezzo da parte dell’utenza, non rendendo identificabile la linea esercitata, e recava pregiudizio all’immagine e alla reputazione dell’azienda. Ancora, in merito al commento su Facebook, secondo la datrice di lavoro, la condotta costituiva una chiara dimostrazione di scherno o di disprezzo ai superiori e, in generale, nei confronti della datrice di lavoro.

Sia il Giudice di primo grado che la Corte d’Appello rigettavano le domande di impugnazione del licenziamento.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.

La Corte di Cassazione rigettava il ricorso del lavoratore evidenziando la legittimità dello stesso. In particolare, secondo la Corte, “Il notevole disvalore sociale di tutto il comportamento oggetto di incolpazione ed il quomodo del suo sviluppo non consentono, del resto, in alcun modo la sussunzione dell’addebito nella diversa previsione contrattuale della mera “mancanza da cui è derivata una momentanea irregolarità del servizio”, a cui si sarebbe potuta ricollegare una sanzione conservativa.

Insomma, la condotta del dipendente complessivamente considerata, visto anche la dimostrazione di scherno e disprezzo manifestata dal lavoratore sui social, configurava una giusta causa di licenziamento.

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

La diffusione di messaggi no-vax tramite strumenti aziendali configura una giusta causa di licenziamento. Ancor meglio cristallizzata mediante una divulgazione a mezzo social attraverso comportamenti documentabili mediante indagini e raccolta probatoria.

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