Chiarisce che l’importatore non è sanzionabile per errori sull’indicazione “Made in…” imputabili al fornitore estero, qualora abbia agito con la dovuta diligenza richiedendo formalmente l’etichettatura corretta.
La pronuncia sottolinea l’importanza della compliance doganale, delle procedure interne di verifica dell’origine non preferenziale delle merci e della due diligence doganale preventiva, con effetti sui contratti di fornitura internazionale e sulla gestione delle supply chain. La corretta documentazione e la chiarezza nei rapporti con i fornitori esteri rappresentano elementi essenziali di tutela per l’impresa, in un contesto in cui il Made in Italy resta un fattore qualificante del mercato.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
La pronuncia conferma un orientamento volto a valorizzare il comportamento diligente dell’importatore e a circoscrivere la responsabilità solo ai casi in cui sia dimostrabile la colpa dell’operatore, riconoscendo il rilievo dell’errore del fornitore estero (caso fortuito) e del legittimo affidamento nel corretto adempimento da parte dell’esportatore.
Con questa sentenza la Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento per le aziende: è fondamentale operare con diligenza e tutelarsi attraverso una documentazione contrattuale e commerciale ineccepibile, è necessario conservare le prove documentali delle direttive impartite ai fornitori esteri in materia di etichettatura in modo tale da poterlo dimostrare in caso di contenzioso. In questo modo gli operatori possono provare l’assenza dell’elemento soggettivo della colpa, indispensabile per configurare l’illecito amministrativo.