Con l’ordinanza n. 32363 dell’8 novembre 2021, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è regolata dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo il temperamento previsto nello stesso art. 41 c.p., in forza del quale il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore da solo sufficiente a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni. Nella vicenda posta al vaglio degli Ermellini, il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse ritenuto non sussistente alcun nesso causale fra il risanguinamento dell’ematoma subdurale preesistente all’infortunio e l’infortunio stesso, nonostante il principio di equivalenza delle condizioni e l’insussistenza di cause di per se sole sufficienti a cagionare l’evento. Nell’accogliere il ricorso, i giudici di legittimità specificavano che il Tribunale avesse evidentemente errato nel ritenere che “il risanguinamento dell’ematoma subdurale preesistente, ancorché provocato dal trauma conseguito all’infortunio e in dipendenza del quale il ricorrente aveva dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico, non dovesse considerarsi “conseguenza” dell’infortunio stesso, atteso che le c.d. “concause di lesione”, vale a dire quegli stati morbosi preesistenti che di per sé non costituiscono inabilità ma che concorrono a rendere l’esito della lesione da infortuni più grave che in un organismo che ne sia immune, trovano la fonte normativa della loro rilevanza giuridica direttamente nel principio di causalità, enunciato dall’art. 2, T.U. n. 1124/1965, per il quale l’efficienza causale va valutata, diversamente che per l’inabilità, non in astratto, in relazione ad un ipotetico lavoratore medio, ma in concreto, rispetto alle condizioni fisiche individuali del lavoratore infortunato ed alle sue personali capacità di resistenza alla specifica causa violenta, di talché la quota di efficienza causale in ipotesi addebitabile alla concausa di lesione preesistente non ha alcun valore giuridico ‘sottrattivo’ e l’inabilità, nella sua valutazione complessiva ex art. 78, T.U. cit., dev’essere attribuita integralmente alla lesione da infortunio o da malattia professionale, che si carica di una efficienza causale totale ed esclusiva, sia che la concausa di lesione preesistente sia lavorativa, sia che sia extralavorativa”.

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

Questa pronuncia ha il merito di cristallizzare cause e concause dell’evento infortunio, spesso non chiaro nella ricostruzione di un evento a danno sia del malcapitato, che dell’azienda datrice di lavoro con le conseguenti responsabilità da indagare con la massima attenzione per le conseguenze che trascinano con sé.

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