Avv. Silvia Rizzato
Studio Legale Barraco
Nell’ambito del rapporto di lavoro l’importanza di fornire adeguata tutela alla vita ed alla salute del lavoratore ha dato vita ad un sistema normativo volto ad assicurare meccanismi di prevenzione e riparativi di eventuali lesioni.
Il punto di partenza è rappresentato dalla Costituzione, che definisce la salute come fondamentale diritto dell’individuo (art. 32) e specifica che l’iniziativa economica non può svolgersi in maniera tale da “recare danno alla sicurezza” (art. 41).
L’art. 2087 del Codice Civile prevede, per parte sua, che l’imprenditore sia obbligato “ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
La sicurezza del lavoratore impone pertanto all’imprenditore di adottare sia le misure protezionistiche tassativamente prescritte dalla legge (c.d. “standard minimo” di tutela in relazione all’attività esercitata) sia quelle necessarie nella fattispecie più concreta al fine di soddisfare la specificità del rischio lavorativo mettendo in atto tutti gli interventi concretamente necessari e realizzabili finalizzati alla prevenzione di infortuni sul lavoro e malattie professionali.
L’ulteriore fonte di particolare importanza è poi rappresentata dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (“Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”), che, tra le figure destinatarie degli obblighi di sicurezza, menziona in primo luogo il datore di lavoro, definito come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Esiste nel nostro ordinamento la possibilità per il datore di lavoro di delegare le sue funzioni attraverso l’istituto della “delega di funzioni” (art. 16, Testo Unico Sicurezza), che presuppone un trasferimento di poteri ed obblighi fra aree funzionali diverse (ossia dal datore di lavoro verso altre figure, come dirigenti o preposti) . Va tenuto presente, in ogni caso, che la delega di funzioni: (i) non può avere ad oggetto le decisionidicarattere generale connesse alla politica aziendale, che rimangono di competenza del datore di lavoro, responsabile anche di fronte a carenze di tipo strutturale; (ii) non esclude comunque l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
Un’altra figura molto importante in tema di sicurezza aziendale è quella Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (detto anche “RSPP”), con funzioni di natura “consulenziale”, che comunque non esonera il datore di lavoro ed i suoi eventuali delegati dalle ordinarie responsabilità in tema di sicurezza. Vi è poi il medico competente, che, anzitutto, svolge un’attività di natura preventiva, collaborando con datore di lavoro e servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi proprio per predisporre ed attuare le misure per la tutela della salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori.
Tornando al datore di lavoro, ci si potrebbe interrogare su quali siano le attività che il medesimo deve dunque attuare (e dimostrare di aver attuato) per la gestione quotidiana dei rischi di sicurezza presenti sui luoghi di lavoro di propria competenza.
In primo luogo, egli dovrà effettuare la valutazione dei rischi, strumento essenziale per almeno due ordini di motivi: da un lato, permette di considerare se le misure attuate possano essere efficaci nell’ambito del contesto nel quale sono inserite; dall’altro, favorisce eventuali provvedimenti che consentono un miglioramento dei livelli di sicurezza.
Una volta completata la valutazione, il datore di lavoro redige il Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”), da aggiornare in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.
Il datore di lavoro deve altresì assicurare la formazione dei lavoratori, impartendo loro le conoscenze e le competenze pratiche volte a consentire anche a tali soggetti di rivestire un ruolo propositivo e non meramente passivo sotto il profilo della tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, il datore di lavoro deve mettere a disposizione e consentire l’utilizzo dei dispositivi di protezione (c.d. “DPI”), ossia
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggersi contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché predisporre un’adeguata segnaletica nei luoghi di lavoro relativa sia ai rischi sia ai mezzi di protezione.
Dalla violazione delle disposizioni del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro possono derivare, lavoro in caso di infortunio sul occorso a un dipendente, delle conseguenze rilevanti in capo al datore di lavoro, anche sotto il profilo penalistico.
Occorre distinguere tra le responsabilità ipotizzabili a carico di persone fisiche (il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il delegato…) e quelle che potrebbero derivare a carico delle persone giuridiche, e per le quali si parla, di responsabilità amministrativa degli enti, ex D.lgs. 231/2001.
Per quanto concerne le responsabilità derivanti a carico delle persone fisiche dall’omissione degli adempimenti obbligatori in materia di sicurezza, qualora tale omissione sia accertata come presupposto causale dell’infortunio occorso al lavoratore, oltre al profilo civilistico legato al risarcimento del danno, possono rilevare anche profili di carattere penale.
In particolare, i principali reati configurabili in materia di sicurezza sono i seguenti:
1) il reato di omicidio colposo, previsto dall’art. 589 c.p. ai sensi del quale “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi fino a cinque anni”. Il comma 2 della norma considera come aggravante la violazione delle norme prevenzionistiche del Testo Unico Sicurezza, prevedendo che “Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni”. Naturalmente il reato è a forma libera e quindi la condotta può consistere non solo in un’azione, ma anche in un’omissione quale – come per l’appunto è previsto ai fini dell’integrazione dell’aggravante ricordata – la mancata predisposizione della misura di sicurezza rilevante ai fini
della causazione dell’evento;
2) il reato di lesioni personali colpose, contemplato all’art. 590 c.p. il cui comma 1 punisce
“chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale”.
Pene più severe sono previste nel caso in cui la condotta lesiva abbia per conseguenza un evento connotato da maggiore gravità, e cioè – per usare la terminologia invalsa nel codice penale – nei casi in cui la lesione cagionata dall’autore del reato sia grave (se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni o l’indebolimento permanente di un senso o di un organo) o gravissima (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, una mutilazione che lo renda inservibile, la perdita dell’uso di un organo e della capacità di procreare ovvero una permanente e grave incapacità della favella, ovvero la deformazione ovvero lo sfregio permanente sul viso).
3) il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, previsto e
punito all’art. 437 c.p. Detta disposizione recita che “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi fino a cinque anni”;
4) il reato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, punito dall’art. 451 c.p.
Come sopra accennato, dall’omissione della predisposizione degli strumenti di tutela sul luogo di lavoro previste dal Testo Unico sulla Sicurezza possono derivare, in caso di infortunio sul lavoro occorso a un dipendente, delle conseguenze rilevanti anche per la società datrice di lavoro.
La tesi tradizionale della non imputabilità penale delle persone giuridiche (espressa dal noto brocardo per cui societas delinquere non potest) è stata infatti superata, proprio vent’anni fa, dal D.Lgs. n. 231/2001, il quale ha approntato una serie di sanzioni – di natura amministrativa – anche alle compagini sociali cui è riferibile la gestione del rapporto di lavoro dal lato datoriale.
Il meccanismo delineato dal D.Lgs. n. 231/2001 è tale per cui, al ricorrere di una serie di reati previsti in maniera tassativa dal medesimo D.Lgs. (i cc.dd. “reati presupposto”), la società può essere destinataria di una serie di sanzioni, che si affiancano alle sanzioni di natura penale che possono essere irrogate a titolo penale ai relativi amministratori o soci al ricorrere delle fattispecie di reato descritte nel paragrafo che precede.
In particolare, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti apicali o subordinati dell’impresa.
La società datrice può essere destinataria delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 anche nei casi di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.
Le sanzioni irrogabili sono la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive, la confisca del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.
Tra gli strumenti con cui il datore di lavoro avente una struttura societaria può evitare il coinvolgimento della compagine sociale ai fini della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231/2001, vi è principalmente la predisposizione di un modello di organizzazione per la gestione della sicurezza (c.d. MOG).
Il modello deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività previste e, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso. Esso deve garantire anche il mantenimento nel tempo e il costante aggiornamento delle condizioni di idoneità delle misure adottate: pertanto è sempre opportuno procedere alla modifica o all’integrazione del modello in caso di violazioni significative delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene sul lavoro oppure in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
Il Modello non solo tutela l’ente in caso di commissione del reato (escludendo la responsabilità 231/riducendo la pena), ma altresì costituisce un ausilio per i soggetti al vertice della società, rende più efficienti i processi produttivi, comporta vantaggi fiscali, spesso è un “pre-requisito” per partecipare a gare d’appalto, per accedere a crediti bancari etc., e comunque migliora l’immagine e l’affidabilità aziendale, soprattutto in caso di rapporti con partner esteri.