Cassazione, sezione Lavoro, Ordinanza n. 9148 del 2023
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
Con l’ordinanza n. 9148 del 2023, si prende in esame il caso di un’infermiera presso un Ospedale pubblico, sanzionata per aver svolto attività, senza le dovute autorizzazioni, presso un ente privato per otto anni.
Dopo esserle stata irrogata la sospensione lavorativa per 4 mesi, l’infermiera, impugna giudizialmente quest’ultima e richiede l’applicazione della tutela Whistleblowing, dato che ella stessa aveva denunciato a suo tempo simil condotte tenute da altri colleghi.
Con l’ordinanza presa in esame, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “La normativa di tutela del dipendente che segnali illeciti altrui (c.d. whistleblowing) salvaguardia il medesimo dalle sanzioni che potrebbero conseguire a suo carico secondo le norme disciplinari o da reazioni ritorsive dirette ed indirette conseguenti alla sua denuncia, ma non istituisce un esimente per gli autonomi illeciti che egli, da solo o in concorso con altri responsabili, abbia commesso, potendosi al più valutare il ravvedimento operoso o la collaborazione al fine di consentire gli opportuni accertamenti nel contesto dell’apprezzamento, sotto il profilo soggettivo, della proporzionalità della sanzione da irrogarsi nei confronti del medesimo”.
Ecco che secondo i Giudici di legittimità, l’applicazione al dipendente di una sanzione per illeciti propri non trova una copertura in questa norma. Inoltre, non è esente da responsabilità chi commette un illecito disciplinare per il solo fatto di denunciare la commissione del medesimo fatto o di fatti analoghi ad opera di altri colleghi.
Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla lavoratrice e conferma la legittimità della sanzione irrogatale.