Reintegro dopo dimissioni volontarie
A seguito delle modifiche introdotte in materia dalla legge Fornero, una volta rassegnate le dimissioni, per rendere definitiva la cessazione del rapporto, le parti devono richiedere e ottenere apposita convalida presso la Direzione Territoriale del Lavoro, presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente ovvero presso le altre sedi contemplate dai CCNL.
In alternativa è possibile apporre in calce alla comunicazione di risoluzione di lavoro che il datore di lavoro è tenuto ad inviare al Centro Provinciale per l’Impiego un’apposita dichiarazione di conferma delle dimissioni.
L’esercizio del diritto di recesso fa poi rivivere il contratto di lavoro dal giorno successivo alla revoca.
Ovviamente nel periodo intercorrente tra le dimissioni e la revoca, qualora non abbia fornito la propria prestazione il lavoratore non avrà diritto ad alcuna retribuzione.