Al fine di valutare se la realizzazione contestata possa considerarsi equivalente a quella brevettata, così da costituirne una contraffazione, occorre accertare se, nel permettere di raggiungere il medesimo risultato finale, essa presenti carattere di originalità, offrendo una risposta non banale, né ripetitiva della precedente, essendo da qualificarsi tale quella che ecceda le competenze del tecnico medio che si trovi ad affrontare il medesimo problema, potendo ritenersi in questo caso soltanto che la soluzione si collochi al di fuori dell’idea di soluzione protetta. Così ha stabilito la Cassazione civile con l’ordinanza n. 30943/2022.
COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo
Interessante la suddetta pronuncia che si focalizza sull’accertamento dell’originalità, principio cardine di un brevetto, che se da un lato la rende unica, dall’altro la rende difendibile. Ecco quindi come il poterlo documentare e di mostrare anche attraverso indagini mirate ne rappresenta un plus imprescindibile in casi di contenziosi e dubbi.