La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 27 maggio 2022, n. 17287, ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore, eletto quale rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, che nei giorni in cui godeva di permessi connessi al suo incarico era stato visto frequentare vari bar, effettuare passeggiate sul lungomare, entrare in esercizi commerciali ed attendere ad incombenze familiari.

 

COMMENTO
a cura di Marilena Guglielmetti – Investigatore Criminologo

Tale pronuncia torna ad affrontare anche il tema etico importantissimo della lealtà del dipendente che non solo non adempie ai propri doveri contrattuali, ma devia l’impiego del proprio tempo verso attività di natura ludica e personale. Tali comportamenti se accertati e documentati rappresentano una probabile garanzia di vittoria in caso di contenzioso in materia giuslavoristica, al fine di evitare danni ulteriori al datore di lavoro, oltre a rappresentare un monito verso chi invece adempie in modo virtuoso ai propri doveri contrattuali. In tale ipotesi verificata la sussistenza dei fatti ascritti al lavoratore anche all’esito dell’istruttoria svolta, ha valutato la gravità delle condotte contestate sotto l’aspetto soggettivo, attribuendo particolare rilevanza alla qualifica del loro autore, investito della funzione di rappresentante per la sicurezza, quindi di un ruolo significativo in ambito aziendale, conferitogli a tutela di interessi comuni.

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